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TITOLO V.

DEL CONSIGLIO DI STATO

46. Vi è un Consiglio di Stato, composto di quindici Consiglieri nominati dall’Assemblea.

47. Esso deve essere consultato da’ Consoli e da’ Ministri sulle leggi da proporsi, sui regolamenti e sulle ordinanze esecutive: può esserlo sulle relazioni politiche.

48. Esso emana quei regolamenti, pei quali l’Assemblea gli ha dato una speciale delegazione. Le altre funzioni sono determinate da una legge particolare.

TITOLO VI.

DEL POTERE GIUDIZIARIO

49. I Giudici nell’esercizio delle loro funzioni non dipendono da altro potere dello Stato.

50. Nominati dai Consoli ed in consiglio dei Ministri, sono inamovibili; non possono esser promossi, nè traslocati che con proprio consen so; nè sospesi, degradati, o destituiti se non dopo regolare procedura e sentenza.

51. Per le contese civili vi è una Magistratura di pace.

52. La giustizia è amministrata in nome del Popolo pubblicamente; ma il Tribunale, a causa di moralità, può ordinare che la discussione sia fatta a porte chiuse.

53. Nelle cause criminali al Popolo appartiene il giudizio del fatto, ai Tribunali l’applicazione della legge. La istituzione dei Giudici del Fatto è determinata da legge relativa.