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dia Nazionale nei modi e colle eccezioni fissate dalla legge.

13. Nessuno può essere astretto a perdere la proprietà delle cose, se non in causa pubblica e previa giusta indennità.

14. La legge determina le spese della Repubblica, e il modo di contribuirvi.

     Nessuna tassa può essere imposta se non per legge, nè percetta per tempo maggiore di quello dalla legge determinato.

TITOLO II.

DELL'ORDINAMENTO POLITICO

15. Ogni potere viene dal Popolo. Si esercita dall’Assemblea, dal Consolato, dall’Ordine giudiziario.

TITOLO III.

DELL'ASSEMBLEA

16. L’Assemblea è costituia da’ Rappresentanti del Popolo.

17. Ogni cittadino, che gode i diritti civili e politici, a 21 anni è elettore, a 25 eleggibile.

18. Non può essere Rappresentante del Popolo un pubblico funzionario nominato da Consoli o da Ministri.

19. Il numero de’ Rappresentanti è determinato in proporzione di uno ogni ventimila abitanti.

20. I comizi generali si radunano ogni tre anni nel 24 aprile.