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il servizio de’ varj rami del corpo sanitario tanto in tempo di pace che di guerra, e quindi degli spedali tanto stabili che temporanei, delle ambulanze, dei Reggimenti ec. salvo il libero esercizio degli altri regolamenti militari in vigore che potranno avervi un rapporto.

Art. 43. I gradi militari corrispondenti alle diverse qualifiche e classi del Corpo Sanitario saranno quelli specificati nell’annesso quadro ove si rileva l’assieme dell’organizzazione. Si passa dalla seconda classe in ogni qualifica alla prima dopo cinque anni di servizio nella qualifica.

Art. 44. L’uniforme per ciascun grado verrà determinata con apposito figurino del Ministero delle Armi.

Art. 45. Il soldo sarà equiparato a quello dei Corpi facoltativi e così per ogni altro avere servendo i regolamenti in vigore.

Art. 46. Gli ufficiali sanitarj saranno ammessi per concorso e tra gli idonei saranno scelti i migliori. Quelli che rimarranno esclusi non avranno altro diritto che quello di essere ammessi nelle note dei successivi concorsi.

Art. 47. Il concorso avrà luogo tanto per l’ammissione quanto per l’ascenso, sino al grado di medico, chirurgo maggiore, e farmacista in capo.

Art. 48. I controllori, e commessi spettanti agli spedali, ed ambulanze, come tutti gli uffiziali di amministrazione dipendono dai superiori della categoria alla quale appartengono.

Roma li 31 Marzo 1849.

Il Ministro Interino
A. Calandrelli