Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/330


— 297 —



Consiglio Superiore di Sanita’


Art. 5. Il Corpo Sanitario sarà diretto da un Consiglio intitolato Consiglio superiore di Sanità che ha per oggetto di sorvegliare in ciò che concerne l’arte di guarire, tutti i rami del servizio Sanitario.

Art. 6. Esso è composto dell’Ispettor Generale, Presidente, dell’Ispettore Medico, dell’Ispettore Chirurgo, dell’Ispettore Farmacista, dei due Consultori Medici, dei due Consultori Chirurgi e di un Medico Ajutante Maggiore o Chirurgo segretario.

Art. 7. Il Consiglio superiore deve avere sua residenza in Roma e dipenderà direttamente dal Ministro della Guerra.

Art. 8. È lui che propone la destinazione dei movimenti di tutto il personale del Corpo Sanitario secondo le regole da stabilirsi per il migliore andamento del servizio.

Art. 9. Presiede agli esami degli aspiranti e giudica della loro abilità, e della qualità necessarie all’ammissione.

Art. 10. Solo ha il diritto di proporre al Ministro della Guerra coloro tra gli ufficiali Sanitarj che sono meritevoli di avanzamento o di premio.

Art. 11. Discute, propone ed attiva i miglioramenti e le misure che meritano di esser prese sul conto del ramo igienico, e profilattico delle truppe.

Art. 12. È a lui commesso di provvedere a tutti i materiali di Chirurgia, Farmacia ed ambu-