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de sarà affidata dal Ministero ad un Ufficiale Superiore eletto dal Corpo Sanitario.

Art. 24. Il servizio amministrativo sarà diretto da un Controllore ed eseguito da due commessi e due amanuensi che avranno ciascuno il proprio incarico. Il 1.° Commesso quello di tenere la cassa dell’Ospedale di fare le funzioni di Quartier Mastro, il 2.° Commesso quello di regolare il vitto, il 1° Amanuense quello di registrare: l’ingresso, l’uscita e morte dei militi; il 2.° Amanuense quello di avere in consegna le armi e gli effetti dei militi non che del Magazzeno e di Casermaggio ec.

Art. 22. Il servizio d’infermeria e di cucina sarà fatto da apposite compagnie di soldati a formare le quali è necessario che concorra il soccorso di diversi mestieri.

Art. 23. Queste compagnie saranno proporzionate al bisogno degli Spedali ed avranno quel numero di graduati che corrisponderà alla loro forza.

Art. 24. In ogni grande Ospedale vi sarà un Consiglio d’amministrazione composto dal Direttore Presidente che lo presiederà, dal Controllore e commesso Cassiere che sarà il Segretario.

Art. 25. Vi sarà inoltre un Consiglio sanitario composto dal Direttore, dai Medici e Chirurgi Maggiori ed Ajutanti Maggiori dal Farmacista in Capo. Un Ajutante Maggiore sarà il Segrerario.

Art. 26. A questo consiglio divisionario apparterrà ancora la direzione del servizio Sanitario di tutta la Divisione; avrà perciò diretta corrispondenza cogli Ufficiali Sanitarii dei corpi ad