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1. Commesso.
2. Infermieri maggiori.
8. Infermieri ordinari.
Art. 39. L’ambulanza di riserva si compone di:
1. Consultore.
1. Chirurgo maggiore.
1. Medico maggiore.
1. Medico ajutante maggiore.
2. Chirurgi ajutanti maggiori.
8. Chirurgi sotto ajulanti maggiori.
1. Farmacista di 1.° classe.
2. Farmacisti di 2.° classe.
1. Controllore.
2. Commessi.
3. Infermieri maggiori.
20. Infermieri ordinari.
Art. 40. L’ambulanza di riserva, oltre servire come ambulanza divisionaria al corpo di riserva, dere provvedere alle mancanze di personale, o materiale che si verificano nelle ambulanze divisionarie e nei reggimenti o altri corpi di truppa e finalmente alla formazione e servizio degli spedali temporanei.
Art. 41. Il contingente di questa ambulanza potrà essere aumentato secondo la forza, e i bisogni del corpo di operazione o anche diminuito, o sopresso.
Articoli Suppletorii
Art. 42. Questo regolamento fondamentale servirà di base alla compilazione che farà il Consiglio superiore dei Regolamenti interni per