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essa appartenenti e col Consiglio Superiore di Sanità per mezzo del quale communica col ministero.
Art. 27. Il servizio Sanitario dei Reggimenti è affidato a un Chirurgo maggiore ed ai Chirurgi ajutanti maggiori che dipenderanno dal medesimo.
Art. 28. Il chirurgo maggiore che sarà chirurgo del 1.° Battaglione communicherà col Consiglio Sanitario della Divisione dal quale dipenderà per tutto ciò che riguarda la scienza ed arte di guarire.
TEMPO DI GUERRA
Art. 29. Si è fino a quì considerato l’organizzazione che deve avere il Çorpo Sanitario nel tempo di pace; nel tempo di guerra quando gran parte dell’esercito entra in campagna, le cose devono procedere diversamente. Avendosi da organizzare delle ambulanze alle quali è affidato il servizio sanitario di campagna, il personale del le medesime verrà fornito in parte dal personale destinato in tempo di pace al servizio degli ospedali militari; e in parte dai corpi, e può esser anche fornito dal civile.
Art. 30. Le qualifiche e i gradi degli addetti alle ambulanze non si conservano sciolta che sia l’ambulanza, tornando ognuno al posto e grado che aveva prima così non si conservano in tempo di pace i gradi e gli averi dei chirurghi sotto ajutanti maggiori aggiunti al servizio dei corpi in tempo di guerra.
Art. 31. In tempo di guerra ad ogni batta-