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REGOLAMENTO ORGANICO

pel corpo sanitario dell'Armata della Repubblica Romana adottato con decreto ministeriale 30 Marzo 1849.

ORGANIZZAZIONE

DEL CORPO SANITARIO

Art. 1. Gli ufficiali sanitarj fanno parte dell’esercito con il grave e santo incarico di curare i Militari in ogni luogo, dove il servizio li chiama; nella caserma, negli ospedali, sotto la tenda sul campo di Battaglia, allora che sono malati o feriti,

Art. 2. Sono per conseguenza ripartiti nei corpi e negli ospedali militari eretti tanto nell’interno dello Stato, quanto al seguito del corpo d’operazione.

Art. 3. Il Personale degli ufficiali Sanitari si distingue in tre classi; e sono la Medica, la Chirurgica, e la Farmaceutica.

TEMPO DI PACE

Art. 4. Il quadro costitutivo degli ufficiali sanitarj in tempo di pace si compone come segue.