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lanze affinchè in ogni emergenza gli ospedali e le ambulanze sieno fornite dell’occorrente.

Art. 13. Disporrà perchè dagli ospedali militari e dai Reggimenti sieno ogni mese esattamenle spediti ad esso i rapporti risguardanti 1.° Lo stato di salute delle truppe. 2.° i bisogni delle medesime 3.° le statistiche nominative e spe cificate delle ferite e dei morti. 4.° Le cause produttive i mali e i mezzi creduti o trovati i più adatti a rimuoverle.

Art. 14. II. Presidente e tutti gli altri membri del Consiglio, escluso il Segretario che non vota, avranno eguaglianza di voto.

Art. 15. Le cose deliberate dal Consiglio risguardo a ciascuna facoltà potranno essere affidate dal Presidente per la esecuzione ai respettivi Ispettori, che avranno anche diritto all’iniziativa. Per qualunque altro ramo del servizio complessivo potrà essere delegato indistintamente uno dei consultori.

Art. 16. Dal consiglio deve essere pure delegato uno dei membri, quando non creda di farlo il Presidente, per fare il giro d’ispezione ogni sei mesi nello stato. Qualora, per ragioni peculiari e principalmente in tempo di guerra, crederà il Consiglio di fare eseguire delle ispezioni straordinarie, ne farà la proposta al Ministro della Guerra il quale deciderà.

Ospedale Militare


Art. 17. Saranno istituiti per curare i militi malati o feriti, tre grandi ospedali uno in Roma il 2.° in Ancona e il 3.° in Bologna.