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glione, od altra frazione di Reggimento o corpo di truppa cui sia addetto un chirurgo maggiore verrà aggiunto un chirurgo solto ajutante maggiore.

Art. 32. Inoltre vi sarà una direzione sanitaria al Quartier generale del corpo di operazione, e quel numero di ambulanze che si crederà necessario.

Art. 33. La direzione sanitaria si formerà da un medico, un chirurgo ed un farmacista in capo. Il più elevato di grado, o in parità di questo il più anziano presiede a questa direzione la quale viene nominata dal Ministero dietro proposta del Consiglio superiore di sanità.

Art. 34. Ad essa appartiene la direzione di tutto il servizio sanitario del corpo di operazione, la distribuzione di tutti gli uffiziali sanitari, appartenenti all’ambulanze o ai corpi di truppa.

Art. 35. Essa corrisponde e dipende direttamente dal Generale comandante il corpo di operazione, e per ciò che riguarda scienza ed arte di guarire dal Consiglio superiore di sanità al quale manda periodicamente rapporto sullo stato sanitario della truppa e sugli uſfiziali sanitarii che vi sono addetti.

Art. 36. Le ambulanze sono altre di divisione o attive, altre di riserva.

Art. 37. Ogni ambulanza divisionaria si distingue con un numero progressivo.

Art. 38. Si compone di:

1. Chirurgo maggiore.
1. Chirurgo ajutante maggiore.
4. Chirurgi sott’ajutanti maggiori.
1. Farmacista di 1. classe.