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324 Codice cavalleresco italiano

Offesa fatta con mezzi impropri, violando le leggi cavalleresche, sfugge al commento d’onore, art. 17.

      »       (come si determina l’intenzione di fare), art. 4.

      »       mancata, art. 2.

      »       diretta a più persone, con vie di fatto, gli offesi scelgono chi tra loro chiede la soddisfazione, art. 42.

      »       diretta a più persone senza vie di fatto, la sorte designa l’offeso chiede la soddisfazione, art. 43.

      »       (per la stessa) si chiede e si dà una soddisfazione sola, art. 40.

      »       negata annulla l’azione cavalleresca, art. 35.

      »       confermata dà luogo ad azione cavalleresca, art. 34.

      »       (chi partecipò alla stessa) non può rappresentare, art. 96, 13°.

      »       che provoca altra offesa (chi è offensore?), art. 16.

      »       quando non merita duello, art. 214.

      »       negata, art. 213.

      »       (dalla) allo scontro devono trascorrere almeno 12 ore, art. 198.

      »       per mezzo della stampa è di 4" grado, art. 14.

Offese loro gradazione, art. 11.

      »       dubbie (nelle) incaricasi amico comune di scandagliare le intenzioni del supposto offensore, art. 58.

      »       fatte con la stampa sono di quarto grado, art. 14.

      »       subite nuove durante il giudizio cavalleresco, articolo 156.

      »       di chi è cavall. incapace, art. 6.

      »       provocate, art. 223 a).

      »       dirette da più persone contro una sola persona, designa quello che deve rendergli soddisfazione, art. 12, 43, 44, 45.

      »       dirette da una associazione ecc. ad una persona, questa sceglie tra gli offensori l’avversario, articoli 42, 43, 44, 45.

      »       reciproche (nelle) chi è offensore, art. 16.

      »       fatte per la stampa sono più gravi delle verbali, art. 271 nota.

      »       (delle) stampate false da un indegno, ne risponde il direttore del giornale, art. 268.

      »       fatte a una donna; chi le rileva, art. 261.