Le Vicinie di Bergamo/Appendice I

Appendice I

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Le Vicinie di Bergamo Appendice II
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APPENDICE I.


La Vicinia di Canale




Rivedendo le bozze del mio scritto, ed osservando che nell’elenco delle nostre Vicinanze, dato nel documento del 1251 (p. 22), non si trova quella sola di Antescolis, che abbia pigliato nome da una località (p. 19), ma anche quella di Canale; se per la prima mi parve di dare le ragioni di una tale eccezione, vennemi il sospetto, che il silenzio riguardo alla seconda non potesse gettare qualche ombra sulla esattezza delle mie induzioni. Accolgo questo dubbio, quantunque mi paia, che la mancanza da parte mia sia più apparente, che reale, in quanto nel mio scritto credo d’aver fornito elementi sufficienti per ispiegare questo fatto, senza dover partitamente dimostrare, che esso non è una anomalia, ma che non può esser nato che dal modo con cui il Comune si appropriò le Vicinie, e, in questo caso, direi anche da una ineluttabile necessità. Tuttavia soggiungerò qui due parole per rimuovere ogni incertezza su tale punto, e insieme perchè forse non riusciranno del tutto inopportune altre considerazioni, che meglio chiariscano la cosa sott’altro aspetto.

Ho già avvertito, che quella detta nel 1251 Vicinia di Canale era formata principalmente dalle due [p. 152 modifica]Vicinie ecclesiastiche di S. Grata intervites e di S. Vigilio (pp. 17 seg., 25). Sarebbe stata una inesattezza adunque chiamare l’unico Vicinato cittadino col titolare dell’una o dell’altra chiesa, come non vi era alcuna ragione di dare la preferenza all’uno piuttosto che all’altro nome, in quanto che, certamente allorquando il Comune attrasse le Vicinie nell’orbita della sua amministrazione, ambedue le cappelle di S. Grata e di S. Vigilio trovavansi in condizioni uguali all’altre della città1, aveano sacerdoti proprii, che continuamente vi officiavano, e se col progresso del tempo non riuscirono ad assumere in ugual grado peculiari funzioni parrocchiali, anzi se ad una sola fu dato di ciò conseguire, intorno ad esse però i caratteri principali e più salienti della vicinità doveano essersi stabiliti e rassodati da tempo, per il che al Comune, nella necessità di riunire civilmente le due Vicinie in una sola, non dovette rimanere altro espediente, che di accomunare loro il nome antichissimo di Canale, che, già prima del secolo decimo, dalla moltiplicità dei nomi locali ad esso sottordinati, si comprende dovesse abbracciare una grande estensione2. Quando adunque nel 1263 le due Vicinie ecclesiastiche vennero separate anche nei rapporti amministrativi, già vedemmo che a quella civile di S. Grata, oltre al nome, furono conservati pure gli stessi confini, che la Vicinia ecclesiastica avea nel 1176 (p. 16 [p. 153 modifica]seg.); al restante, sebbene vi esistessero, come vedemmo (pp. 18, 79), tradizioni di carattere viciniale, specialmente rispetto alla tutela dei fondi, non fu attribuito il nome di Vicinanza di S. Vigilio, ma fu serbato l’antico di Canale. Se non esistesse una disposizione dello Statuto del 1263, che recherò fra breve, si potrebbe agevolmente credere siasi ciò fatto, o perchè giudiziosamente non si volesse andar contro ad una abitudine già radicata e non si credesse opportuno di far iscomparire d’un tratto dalla legislazione un nome accolto da tempo; ovvero perchè la separazione avvenne in un’epoca in cui, come ho già avvertito (p. 63 seg.), il concetto della vicinità s’era già profondamente modificato sotto l’azione energica del Comune, il quale non reputavasi più obbligato ad attenersi strettissimamente agli antichi rapporti ecclesiastici, che l’aveano svolto e fortificato. Ma queste ragioni, se qualche influenza hanno avuta, non può essere stata che secondaria, poichè altre in questo caso doveano avere una maggiore preponderanza.

Nello Statuto del 1263, dopo essersi descritti i confini della Vicinia di S. Grata, si aggiunge: Item quod alia Vicinantia sit que dici et appellari debeat de Canali. Et que est et esse debeat tota illa Vicin. que dici et appellari consuevit de Canali. Salvo quod porticus et platea de Canali et ecclesia s. Grathe inter vites et ius eiusdem sint ita comunia ipsarum duarum Vicinanciarum ut quondam esse consueverunt3. Dapprima osserverò, ch’egli è assai verisimile che la Vicinia [p. 154 modifica]ecclesiastica propria di S. Vigilio non abbracciasse tutta la estensione attribuita al Vicinato puramente civile di Canale. Questo parmi provato anche con ciò, che lo Statuto vecchio parla dell’ordinamentum factum per homines habitantes in monte s. Vigilii et Valle Astini et eius pertinentiis4; il che dimostra che, sebbene la rubrica di quel capitolo accenni soltanto ai Vicini montis s. Vigilii, tuttavia questa sola denominazione non si estendeva a molte altre località, le quali all’incontro vennero in seguito comprese sotto l’appellazione di Canale. E questo non è difficile ammettersi quando si consideri, che nella Valle d’Astino, in concorso alle peculiari condizioni topografiche, la chiesa e il monastero, eretti in principio del secolo duodecimo, doveano già aver formato un centro di unione fra quelle sparse abitazioni, ed aver creato rapporti, che si estrinsecavano anche nell’uso e nella manutenzione della fonte comune, la quale forniva l’acqua a quel monastero ed a quegli abitanti5. Forse esistevano anche altri gruppi separati che lo Statuto chiamò pertinentie di Astino e di S. Vigilio; ed invero, sotto la denominazione di Canale, oltre alle abitazioni disseminate sul Monte S. Vigilio propriamente detto, intendevansi comprese anche Fontana e Valle Marina, situate su versanti affatto opposti. Che se il territorio suburbano, sul quale s’estendevano queste ed altre Vicinie, s’era allargato colla aggregazione di piccoli vici, che [p. 155 modifica]prima n’erano affatto separati, come Palazzo6, Longuelo e Plorzano7, altri invece n’erano stati disgiunti, come Mozzo e Curno8; segno che questi avevano raggiunto tale grado di maturità, che potevano da sè attendere a tutti gli oneri, che il Comune intendeva loro imporre. Sotto questo aspetto adunque la denominazione di Vicinia di S. Vigilio è aperto avrebbe potuto essere intesa in senso assai più ristretto, di quello che al Comune importava venisse chiaramente determinato; essa denominazione sarebbe stata più propria un secolo innanzi, quando più scarsa era la popolazione su questi colli, non ora che s’erano formati altri gruppi non meno importanti; la Vicinia ecclesiastica di S. Vigilio fu in addietro la base di ordinamenti spettanti alla tutela dei fondi, e in certo modo il nucleo della Vicinia di Canale, che le fu sostituita nel 1263; ma oltre alle addotte, anche per un’altra ragione più assai importante essa non potè dar nome al nuovo Vicinato suburbano. Già dissi che tutta questa parte occidentale del nostro suburbio verso la metà del duodecimo secolo era divisa fra le due Vicinie ecclesiastiche di [p. 156 modifica]S. Vigilio e di S. Grata; ora vedemmo che lo Statuto del 1263 non tien conto che dei diritti spettanti ai due Vicinati allora creati sull’unica chiesa di S. Grata, mentre tace affatto di quella di S. Vigilio, che fu, come avvertii, il nocciolo, anche co’ suoi ordinamenti, intorno a cui si svolse il seriore Vicinato amministrativo di Canale. Ciò non può essere dipeso che dai mutamenti avvenuti per la erezione di parrocchie propriamente dette anche nel suburbio. Se nel 1218 i battesimi per tre miglia attorno alla città si celebravano ancora nella Cattedrale9, dopo d’allora però le chiese principali e più antiche del suburbio devono aver ottenute intere le funzioni parrocchiali; onde dopo la metà del secolo decimoterzo non vi ha più traccia per esse di una tale disciplina. Fra queste è duopo annoverare anche quella di S. Grata, la quale, elevata a tale dignità, dovette allargare la sua giurisdizione su tutta quella parte del territorio cittadino, che costituiva nel 1251 l’unico Vicinato civile di Canale, entro i confini che le rimasero inalterati sin quasi ai nostri dì10. Per tale trasformazione quella di S. Grata era diventata una chiesa comune ad un territorio assai più vasto, che non fosse quello appartenente, a cagion d’esempio, nel 1176 alla Vicinia ecclesiastica posta sotto lo stesso titolo, quando non godeva maggiori prerogative dell’altre Vicinie cittadine e suburbane, e quindi era pari in condizione anche a quella di S. Vigilio. Ma [p. 157 modifica]scomparsa questa parità, il Comune, all’atto della divisione, non potè, nè dovette tener conto che dei diritti e doveri, che alla parte separata della Vicinia spettavano verso quella chiesa, alla quale era stata fatta questa nuova posizione, e li confermò nel suo Statuto. Poichè, in ultima analisi, di fronte ad esso, se quella chiesa non era più il centro di una Vicinia nel significato più antico della parola, lo era però di una parrocchia nel nuovo e più schietto significato e con viemaggiori attribuzioni, le quali in complesso costituivano una più forte unità ecclesiastica, preponderante su tutte quelle unioni, che qua e colà avessero potuto formarsi in un’epoca precedente, e che ora erano del tutto, o quasi, dileguate. Se adunque il Comune non tenne conto della chiesa di S. Vigilio, ma considerò solamente quella di S. Grata quale centro d’unione, quale sorgente di speciali diritti ed obbligazioni per le due parti di quell’unica parrocchia, alle quali esso avea attribuito una separata esistenza civile, ciò vuol dire che tenne fermo alle antiche norme, che lo aveano guidato nei mutamenti apportati fin da principio nei confini delle Vicinie puramente ecclesiastiche (p. 47 seg.); riconobbe i diritti di quelle due parti sull’unico portico, sull’unica piazza, come su quell’unica chiesa, alla quale facevano capo quanti abitavano nei due vasti Vicinati suburbani per le loro spirituali bisogne (p. 14 seg.). La unione fatta di nuovo dopo il 1422 delle due Vicinie di S. Grata e di Canale11 fu dettata certo da una dolorosa necessità, poichè nei conti della [p. 158 modifica]prima di esse spettanti al 1372, per iscusare la crescente impotenza a soddisfare alle imposte gravezze, più di una volta è addotta la ragione, che i Vicini, per isfuggire alle frequenti ed incomportabili taglie, aveano quasi tutti disertato le proprie abitazioni12; onde non restava che di appigliarsi a quel medesimo provvedimento, a cui ebbe ricorso in sugli inizii il Comune, quando la libertà su questi colli ed ai loro piedi non avea per anco diffuso quella prosperità, di cui, dopo tante fortunose vicende, sentiamo ancora oggidì i benefici effetti.





Note

  1. I Mart. d. Chiesa Berg. p. XXXV nota e. Già nel 1032 la denominazione di S. Vigilio si estendeva a tutto il colle sul quale è posta la chiesa omonima; Corog. Berg. p. 94 seg. V. pel 1167 la importante osservazione di Ronchetti IV, 134.
  2. Corogr. Berg. pag. 73 seg. V. anche p. 230.
  3. Stat. 1331, 2 §§ 31, 32.
  4. Stat. 1248, 12 § 21 col. 1993.
  5. Pergam. in Bibl. n. 2491; Stat. 1248, 15 § 21 da completarsi con Stat. 1331, 15 § 40. Nella parte più vecchia dello Statuto di Brescia del secolo XIII non si nominano le Vicinie che nei rapporti delle pubbliche fontane; H. P. M. XVI, 2, 1584 (156): cfr. 1584 (182).
  6. Corogr. Berg. p. 74 seg.
  7. Stat. saec. XIII in H. P. M. XVI, 2, 2064.
  8. V. il documento del 1213 in Lupi Stralci mss. n. 26. L’Abbate d’Astino pluribus imbreviaturis instrumentorum voleva provare che certe terre erano poste un tempo in Valle d’Astino; il prevosto di S. Alessandro rispondeva che non erano de territorio civitatis Pergami sed de territorio Mozzi et Curni; e la questione lasciata indecisa su questo punto accenna a rimutamenti avvenuti in questa parte. Le stesse disposizioni dello Statuto del 1248 riguardo a Curno (12 § 20 col. 1993) lasciano sospettare la sua recente costituzione in Comune separato. Per Moisè del Brolo, intorno al 1110, Mozzo non è che un luogo suburbano (Pergam. vv. 91 seg.). Per Almè v. Corogr. Berg. p. 231.
  9. Ronchetti IV, 8.
  10. Calvi Effem. I, 106. Nel 1234 l’altra chiesa suburbana di S. Stefano era già parrocchia (Lupi Stralci mss. n. 53; Ronchetti IV. 52); con quasi intere funzioni parrocchiali lo era dal secolo precedente S. Lorenzo (Lupi de Par. p. 313).
  11. Dico dopo il 1422, perchè lo Statuto di quell’anno ha ancora lo stesso numero di Vicinie che quello del 1391.
  12. Arch. Capit. Canc. II. V. sopra p. 144.