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scomparsa questa parità, il Comune, all’atto della divisione, non potè, nè dovette tener conto che dei diritti e doveri, che alla parte separata della Vicinia spettavano verso quella chiesa, alla quale era stata fatta questa nuova posizione, e li confermò nel suo Statuto. Poichè, in ultima analisi, di fronte ad esso, se quella chiesa non era più il centro di una Vicinia nel significato più antico della parola, lo era però di una parrocchia nel nuovo e più schietto significato e con viemaggiori attribuzioni, le quali in complesso costituivano una più forte unità ecclesiastica, preponderante su tutte quelle unioni, che qua e colà avessero potuto formarsi in un’epoca precedente, e che ora erano del tutto, o quasi, dileguate. Se adunque il Comune non tenne conto della chiesa di S. Vigilio, ma considerò solamente quella di S. Grata quale centro d’unione, quale sorgente di speciali diritti ed obbligazioni per le due parti di quell’unica parrocchia, alle quali esso avea attribuito una separata esistenza civile, ciò vuol dire che tenne fermo alle antiche norme, che lo aveano guidato nei mutamenti apportati fin da principio nei confini delle Vicinie puramente ecclesiastiche (p. 47 seg.); riconobbe i diritti di quelle due parti sull’unico portico, sull’unica piazza, come su quell’unica chiesa, alla quale facevano capo quanti abitavano nei due vasti Vicinati suburbani per le loro spirituali bisogne (p. 14 seg). La unione fatta di nuovo dopo il 1422 delle due Vicinie di S. Grata e di Canale1 fu dettata certo da una dolorosa necessità, poichè nei conti della

  1. Dico dopo il 1422, perchè lo Statuto di quell’anno ha ancora lo stesso numero di Vicinie che quello del 1391.