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S. Vigilio e di S. Grata; ora vedemmo che lo Statuto del 1263 non tien conto che dei diritti spettanti ai due Vicinati allora creati sull’unica chiesa di S. Grata, mentre tace affatto di quella di S. Vigilio, che fu, come avvertii, il nocciolo, anche co’ suoi ordinamenti, intorno a cui si svolse il seriore Vicinato amministrativo di Canale. Ciò non può essere dipeso che dai mutamenti avvenuti per la erezione di parrocchie propriamente dette anche nel suburbio. Se nel 1218 i battesimi per tre miglia attorno alla città si celebravano ancora nella Cattedrale1, dopo d’allora però le chiese principali e più antiche del suburbio devono aver ottenute intere le funzioni parrocchiali; onde dopo la metà del secolo decimoterzo non vi ha più traccia per esse di una tale disciplina. Fra queste è duopo annoverare anche quella di S. Grata, la quale, elevata a tale dignità, dovette allargare la sua giurisdizione su tutta quella parte del territorio cittadino, che costituiva nel 1251 l’unico Vicinato civile di Canale, entro i confini che le rimasero inalterati sin quasi ai nostri dì2. Per tale trasformazione quella di S. Grata era diventata una chiesa comune ad un territorio assai più vasto, che non fosse quello appartenente, a cagion d’esempio, nel 1176 alla Vicinia ecclesiastica posta sotto lo stesso titolo, quando non godeva maggiori prerogative dell’altre Vicinie cittadine e suburbane, e quindi era pari in condizione anche a quella di S. Vigilio. Ma

  1. Ronchetti IV, 8
  2. Calvi Effem. I, 106. Nel 1234 l’altra chiesa suburbana di S. Stefano era già parrocchia (Lupi Stralci mss. n. 53; Ronchetti IV. 52); con quasi intere funzioni parrocchiali lo era dal secolo precedente S. Lorenzo (Lupi de Par. p. 313).