L'uccisione pietosa/12
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Dubbio valore giuridico della “pietà„.
Il principio giuridico sostenuto da Enrico Ferri, molti anni fa nel citato volume, è che l’omicida, anche se autorizzato dalla sua vittima, dovrà essere giustificato, ogni volta che esso avrà agito, per motivi che non abbiano nulla di antisociale; tali sarebbero sopratutto i sentimenti di pietà. “La soluzione positiva del problema, egli scriveva, si trova nell’ammettere che la morte volontaria (suicidio) non sia giuridicamente criminosa, perchè l’uomo può disporre della sua esistenza, e che quindi il suo consenso (a morire) discrimina ogni atto di chi, concorrendo in qualunque modo a questo esito finale della sua morte, non sia determinato da motivi illegittimi ed antisociali„ (p. 52). Ma ad una completa “giustificazione„, che vorrebbe dire impunità assoluta, altri giuristi e sopratutto sociologi, ad esempio Gabriele Tarde, obiettarono fin d’allora il pericolo di creare in tal modo delle pericolose eccezioni alla norma fondamentale della convivenza civile: “Non uccidere, nè rubare„. Il Tarde, inoltre, trovò vago e suscettibile di varia interpretazione il principio della legittimazione dell’omicidio con il consenso: soltanto in un caso pareva all’eminente sociologo che si potesse dar ragione al Ferri “senza restrizioni„; e cioè quando l’omicida agisse per motivi di origine “naturale„ piuttosto che sociale, e perciò tanto più legittimi, quali sarebbero la pietà, l’amore, e quando anche i motivi che determinassero la vittima a chiedere la morte fossero essi pure di origine naturale, qual’è il caso di malattia tormentosa e disperata.
Il Grispigni, occupandosi dell’uccisione del consenziente, è stato condotto ad esaminare, sia pur brevemente, il quesito giuridico se sia eventualmente disciplinabile nei riguardi del Giure la eutanasia, o, come egli dice, quell’“assassinat médical„, con cui si vorrebbe sottrarre una persona alle sofferenze di una malattia inguaribile, producendole o accelerandone la morte. E premette anche lui che si tratta di “problemi gravi e tremendi, nei quali la circospezione e la misura non possono mai apparire eccessivi„.
Di fronte a persone rese incoscienti dalla malattia o dalla avanzatissima età, e perciò non più in grado di darci un consenso psicologicamente netto e decisivo, il Grispigni crede che non vi possa essere che l’assentimento della famiglia, oppure una specie di giudizio statale pronunciato da un’Autorità all’uopo investita di questo supremo potere. Avverto intanto che nel campo della Neuropsichiatria, non solo ci mancherebbe sempre la giustificazione della volontà dei nostri pazienti, ma neanco potremmo dar molto valore morale e giuridico a questo “pietoso„ assentimento dei famigliari, che così spesso vediamo disinteressarsi del loro infermo psichico e abbandonarlo all’Assistenza pubblica, sopratutto perchè idiozia e pazzia cronica sembrano una macchia da tenere a tutti celata per un falso amor proprio di casta o di casato. Ma su codesta questione del consenso della famiglia molto sarebbe a dire e molto direi se i limiti di questo volume lo permettessero; rammenterò soltanto che due sono i precipui aspetti giuridico-psicologici del “consenso„ nel fatto in questione e dei quali una novella Legislazione dovrebbe tener conto:
1° Un vero “auto-consenso„ non può essere dato che da individui in possesso della pienezza delle loro facoltà mentali; ma questo sarà possibile solo in un limitatissimo numero di casi, giacchè il dolore fisico intenso e duraturo, le malattie prolungate ed esaurienti, creano stati emotivi o passionali che o non lasciano integra e lucida la consapevolezza della realtà, o affievoliscono e perturbano la volontà in quanto è scelta cosciente (libera) fra decisioni opposte.
2° Un “etero-consenso„ per pietà, cioè di altri, che abbiano la rappresentanza giuridica del paziente (parenti, famigliari, tutori, ecc.), o il permesso dello Stato (Commissioni giudicanti, responsabilità dei tecnici), può valere, caso mai, per un trattamento medico-chirurgico che importi lesione comunque sia della integrità personale, come in certe operazioni, ma non si capisce come possa in linea di Diritto e di Morale sostituirsi, con un atto che importa cessazione della vita, alla mancante volontà del paziente, massime se questi non fosse più in possesso della facoltà di esprimere il suo pensiero, e quindi neanche di ricorrere alla altrui commiserazione.
C’è da rilevare in questi “desiderata„ giuridici, che permangono le conseguenze di cui abbiamo già parlato: 1° che le persone insanabili di mente e spesso incoscienti esulano dal problema giuridico dell’uccisione per consenso, e quindi non dovrebbero figurare in codesti articoli di Legge, ma passare ad altri che toccassero l’intralciatissimo quesito della inutilità individuale, e non già della intollerabilità di un male; 2° che nei casi di intolleranza di sofferenze “psichiche„, la legittimità del verdetto eutanatistico sarà sempre relativa, o in quanto le sofferenze turberanno la coscienza del malato fino alla insensibilità ed all’assenza di libero volere, e si ricadrà nel dubbio se convenga dare o lasciar dare la morte a degli inconsapevoli; o saranno affermate dallo stesso paziente desideroso di liberarsene, e si avrà ancora il dubbio di un’esagerazione da iperestesia o di una pura auto-suggestione, come accade agli ipocondriaci, ai neurastenici, alle isteriche. Rilevo d’altra parte che qualora il Tribunale ed il P. M. giudicassero dannoso agli interessi della famiglia e quindi vietassero l’omicidio pietoso o il libero suicidio del paziente, questi sarebbe costretto dagli interessi altrui a sopportare ancora la vita coi suoi tormenti: in che allora gioverebbe l’aver proclamato il principio dell’eutanasia a benefizio di chi soffre? La felicità, o meglio, la fortuna (evidentemente materiale) degli altri, gli importerebbe l’obbligo di tollerare la propria infelicità.
Per conto suo, il Grispigni ritiene che la coscienza etico-giuridica del nostro popolo non sia ancora tanto matura per attuare provvedimenti di tale portata. Anzi, dato che la scienza medica non è in grado di pronunciarsi sulla “inguaribilità„ di certe malattie, egli si augura che la nostra Legislazione, prima di attuare una così radicale riforma dei Codici, attenda di conoscere e studiare i risultati di quelle altre Legislazioni che avessero voluto precederci. Ogni riforma del genere non potrebbe nè dovrebbe, secondo lui, effettuarsi se non in accordo con la coscienza pubblica che deciderà sulla sua opportunità.
Io aggiungo, a tale proposito, che si potrà su di ciò giudicare dal sentimento pubblico piuttosto ostile verso chi istiga altri a darsi la morte, salvo i casi suaccennati di coppie consensualmente suicide, massime per amore, cui non si nega simpatia; delle quali però il sopravissuto al tentativo, che più non lo ripeta per riattaccamento egoistico alla vita, viene circondato da un certo sentimento di disprezzo e da cocenti sarcasmi. Se ne deduce che in massima l’opinione sarebbe contraria alla uccisione degli ammalati incapaci di dare il loro consenso; nè la annuenza dei parenti soddisferebbe neppure, potendo sorgere il dubbio di motivi interessati, e non di sola pietà. Nei giudizi che può formulare al riguardo l’opinione comune, questa subirà l’influenza di un elemento perturbatore, cioè dei sentimenti dominanti: nei giudizi favorevoli, il sentimento umanissimo, naturalissimo della commiserazione verso chi soffre in maniera desolante e disperata; negli sfavorevoli, il timore di scopi egoistici altrui, di inganni, di captazioni sulla vittima. E ciò vale a complicare all’estremo la situazione psicologica e giuridica, sia individuale, sia collettiva.
Perciò, più delle mutabili e incerte condizioni della pubblica coscienza etico-giuridica, parmi che stiano principalmente contro la tesi dell’eutanasia in astratto le poco soddisfacenti condizioni della Scienza biologica e medica. Il Diritto deve bensì essere il prodotto della vita sociale nella sua realtà, e seguire i progressi della conoscenza, ma sopratutto deve andar d’accordo coi sentimenti morali, con gli interessi, con le aspirazioni, con gli usi e costumi della generalità in ciascuna epoca storica; donde la sua lenta, ma continua evoluzione. Ma vi sono principî quasi assoluti di Etica, sui quali si fonda la convivenza civile, e che in ogni possibile modificazione del Diritto debbono essere ormai obbediti; e uno, anzi il più fondamentale, è il rispetto alla vita, di cui soltanto l’interesse supremo della collettività può chiedere l’estremo sagrificio all’individuo. Ma prima di sanzionare qualsiasi forma di eutanasia converrà dimostrare in modo perentorio ed irrevocabile che la soppressione di quell’individuo, non solo è inspirata da un purissimo, quasi impulsivo sentimento (pietà), ma è veramente conforme a codesto interesse superiore, così che dalla sua scomparsa personale derivi qualche benefizio, qualche vantaggio, o sia scansato qualche danno precisato ed evidente: dimostrazione agevole a darsi in via generica ed astratta, difficilissima, quasi impossibile, in ciascun caso concreto. Tutto ciò accresce, e porta, direi quasi, al parossismo il problema della responsabilità di coloro, medici, magistrati, probiviri, cui spettasse emettere la sentenza capitale.
Insomma, dal lato giuridico, l’eutanasia potrebbe essere accolta e sanzionata solo in quanto essa provi di avere fini legittimi; bisognerà che in ogni caso l’Autorità competente, tecnica e giudiziaria, ne esamini, ne ponderi, ne approvi la motivazione. E questo abbiamo veduto corrispondere ai dettami del Diritto positivo, eretto su base sociologica, quale insomma può discendere dai principî della Scienza e della Morale realistiche (non dico “positivistiche„ per non fare inalberare i seguaci dell’Idealismo imperante). La legittimazione dell’omicidio pietoso e liberatore starà dunque nei motivi che lo faranno eseguire; su ciò si trovano d’accordo il Ferri ed il Tarde. Ma volendo portare questi concetti nella Legislazione, converrà per ora arrestarsi all’eutanasia meno lontana dalle condizioni attuali della Scienza e Pratica del Giure; considerare cioè intanto i casi più semplici, e dei quali già esistono esempi nella convivenza civile, ossia le uccisioni strettamente pietose. Esse entrano nella figura giuridica dell’omicidio del consenziente, quivi compresa la non sostanzialmente dissimile figura dell’aiuto prestato al suicida.
Enrico Ferri, cui mi sono rivolto per sapere quale sarebbe, caso mai, la soluzione che del grave quesito sta per proporre la Commissione da lui presieduta ed incaricata dal Ministro Lodovico Mortara (un alto ingegno ed un’altissima competenza nel Giure) di preparare la riforma oggimai riconosciuta necessaria del Codice penale italiano, mi fa osservare che nell’attuale nostra Legislazione l’uccisione del consenziente, qualunque ne sia la motivazione, viene parificata all’omicidio in genere, e che l’aiuto a chi si uccide viene considerato come delitto molto minore, ossia un delitto medio. Infatti l’art. 364 del Codice penale prescrive che sia punito con 18-21 anni di reclusione “chiunque, a fine di uccidere, cagiona la morte di alcuno„; e l’art. 370, che sia punito assai meno severamente, cioè con anni 3-9, “chiunque determina altri al suicidio o gli presta aiuto„. Nel primo articolo il Legislatore stabilisce che l’atto di uccidere è per se solo un delitto contro la persona senza alcuna distinzione nelle sue finalità, ossia, qui, un comune omicidio, col dubbio di arrivare all’assassinio quando paresse dimostrata la premeditazione; nell’altro articolo, mette insieme la istigazione colla semplice opera ausiliatrice nel suicidio altrui, il che non pare corretto sotto il punto di vista psicologico: toccherà, in ogni caso, al Tribunale discernere la possibile discolpa dell’uccisore, dell’istigatore o del soccorritore secondo i motivi che li spingono ad agire.
Il problema eutanatistico così lasciato al caso per caso non è risolto. Meglio provvederebbe chi con Enrico Ferri rilevasse che nella realtà tra omicidio del consenziente e aiuto al suicida non v’è grande differenza materiale; e che, quanto alla responsabilità, l’aiutare uno ad uccidersi o l’uccidere chi vi consente, non saranno figure o forme di omicidio fraudolento, veramente criminoso, se non quando siano determinate da motivi ignobili ed anti-umani, vogliam dire, con Tarde, anti-sociali, quali la cupidigia, la vendetta, la brutalità sadica, ecc., e perciò non saranno mai suscettibili di una diminuzione di pena. Per contro saranno meritevoli di indulgenza relativa gli stessi atti quando siano determinati da motivi nobili ed umani, conciliabili coi criteri dell’Etica universale, quali la pietà, la simpatia disinteressata, la commiserazione, e con ciò potranno ricevere sanzioni minime, essere anzi degne di quel “perdono giudiziale„ che la Commissione di riforma ha proposto nell’art. 82 del Libro I del suo Progetto.
Evidentemente l’eutanasia medica a scopo privato entrerebbe fra le azioni di questa seconda categoria; e se ne desume che in teoria essa potrebbe accordarsi fin d’ora coi criteri vigenti della nostra vita giuridico-sociale, e in pratica, a prescindere dal contributo che dovrebbe prestarle la classe sanitaria, entrare anche nei nostri costumi senza sollevare ripugnanze sentimentali, nè opposizioni ragionate.