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prima di attuare una così radicale riforma dei Codici, attenda di conoscere e studiare i risultati di quelle altre Legislazioni che avessero voluto precederci. Ogni riforma del genere non potrebbe nè dovrebbe, secondo lui, effettuarsi se non in accordo con la coscienza pubblica che deciderà sulla sua opportunità.

Io aggiungo, a tale proposito, che si potrà su di ciò giudicare dal sentimento pubblico piuttosto ostile verso chi istiga altri a darsi la morte, salvo i casi suaccennati di coppie consensualmente suicide, massime per amore, cui non si nega simpatia; delle quali però il sopravissuto al tentativo, che più non lo ripeta per riattaccamento egoistico alla vita, viene circondato da un certo sentimento di disprezzo e da cocenti sarcasmi. Se ne deduce che in massima l’opinione sarebbe contraria alla uccisione degli ammalati incapaci di dare il loro consenso; nè la annuenza dei parenti soddisferebbe neppure, potendo sorgere il dubbio di motivi interessati, e non di sola pietà. Nei giudizi che può formulare al riguardo l’opinione comune, questa subirà l’influenza di un elemento perturbatore, cioè dei sentimenti dominanti: nei giudizi favorevoli, il sentimento umanissimo, naturalissimo della commiserazione verso chi soffre in maniera desolante e disperata; negli sfavorevoli, il timore di scopi egoistici altrui, di inganni, di captazioni sulla vittima. E ciò vale a complicare all’estremo la situazione psico-