Pagina:Morselli - L'uccisione pietosa (L'eutanasia), Torino, Bocca, 1928.djvu/217

pienezza delle loro facoltà mentali; ma questo sarà possibile solo in un limitatissimo numero di casi, giacchè il dolore fisico intenso e duraturo, le malattie prolungate ed esaurienti, creano stati emotivi o passionali che o non lasciano integra e lucida la consapevolezza della realtà, o affievoliscono e perturbano la volontà in quanto è scelta cosciente (libera) fra decisioni opposte.

2° Un “etero-consenso„ per pietà, cioè di altri, che abbiano la rappresentanza giuridica del paziente (parenti, famigliari, tutori, ecc.), o il permesso dello Stato (Commissioni giudicanti, responsabilità dei tecnici), può valere, caso mai, per un trattamento medico-chirurgico che importi lesione comunque sia della integrità personale, come in certe operazioni, ma non si capisce come possa in linea di Diritto e di Morale sostituirsi, con un atto che importa cessazione della vita, alla mancante volontà del paziente, massime se questi non fosse più in possesso della facoltà di esprimere il suo pensiero, e quindi neanche di ricorrere alla altrui commiserazione.

C’è da rilevare in questi “desiderata„ giuridici, che permangono le conseguenze di cui abbiamo già parlato: 1° che le persone insanabili di mente e spesso incoscienti esulano dal problema giuridico dell’uccisione per consenso, e quindi non dovrebbero figurare in codesti articoli di Legge, ma passare ad altri che toccassero l’intralciatissimo que-