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sima, quasi impossibile, in ciascun caso concreto. Tutto ciò accresce, e porta, direi quasi, al parossismo il problema della responsabilità di coloro, medici, magistrati, probiviri, cui spettasse emettere la sentenza capitale.

Insomma, dal lato giuridico, l’eutanasia potrebbe essere accolta e sanzionata solo in quanto essa provi di avere fini legittimi; bisognerà che in ogni caso l’Autorità competente, tecnica e giudiziaria, ne esamini, ne ponderi, ne approvi la motivazione. E questo abbiamo veduto corrispondere ai dettami del Diritto positivo, eretto su base sociologica, quale insomma può discendere dai principî della Scienza e della Morale realistiche (non dico “positivistiche„ per non fare inalberare i seguaci dell’Idealismo imperante). La legittimazione dell’omicidio pietoso e liberatore starà dunque nei motivi che lo faranno eseguire; su ciò si trovano d’accordo il Ferri ed il Tarde. Ma volendo portare questi concetti nella Legislazione, converrà per ora arrestarsi all’eutanasia meno lontana dalle condizioni attuali della Scienza e Pratica del Giure; considerare cioè intanto i casi più semplici, e dei quali già esistono esempi nella convivenza civile, ossia le uccisioni strettamente pietose. Esse entrano nella figura giuridica dell’omicidio del consenziente, quivi compresa la non sostanzialmente dissimile figura dell’aiuto prestato al suicida.

Enrico Ferri, cui mi sono rivolto per sapere quale sarebbe, caso mai, la soluzione