Statuto e riforma delle tasse per le sette Pieve della Giudicaria

Principato Vescovile di Trento

1707 Indice:Statuto e riforma delle tasse per le sette Pieve della Giudicaria.djvu Statuto e riforma delle tasse per le sette Pieve della Giudicaria Intestazione 22 aprile 2022 100% Da definire


[p. 1 modifica]

STATUTO;

E RIFORMA DELLE TASSE

Per le sette Pieve della Giudicaria:

concesse clementissimamente

Dall’Eccellentiss. e Reverendiss. Sig. Sig.

CARLO EMMANUEL

MADRUZZO

VESCOVO, E PRINCIPE DI TRENTO, etc.

Signor, e Patron Clementissimo.


[p. 3 modifica]

RIFORMA DELLE TASSE

Per le Giudicarie, concessa l’Anno 1656.


Eccellentissimo, e Reverendiss. Principe, Sig. Sig. Padrone nostro Clementissimo.


L
I molti, e grandi abusi introdotti in questa Giurisdizione, tanto da’ Signori Giudici, altri Signori foresti, & officiali, quanto da altre Persone, in materia di Concorsi, Tasse, Mercanzie, & altri affari; ci fecero ricorrere dalla buona grazia, retta Giustizia, e Clemenza di Vostra Eccellenza Reverendissima per haverne graziosa provisione, & ottenessimo grazioso rescritto di dover presentare una tassa, & altri nostri aggravii: & havendo perciò fatto mettere in iscritto le nostre proposizioni da persona à Noi confidata, & anco deputato li Signori Massaro, e Cancelliere, per venire ad ottenerne la graziosa confirmazione in nome di queste sette Pievi: Consideriamo, che Vostra Eccell. Reverendiss. prima di farci la grazia, vorrà deputare persona per vedere, sentire, e considerare le nostre proposte, che sono sempre rimesse ad ogni più giusto parere, e consiglio.

Laonde prima di mandare li da Noi eletti, supplichiamo Vostra Eccell. Reverendis. à restare graziosamente servita di stabilire il Soggetto à Lei ben parso, col tempo preciso, che doveranno portarsi à cotesta volta li sudetti Signori da Noi eletti; per non incomodare l’Eccell. Sua, e Clariss. Sig. Deputato à quest’effetto fuor di tempo, per schivare le spese à Noi, & acciò il viaggio non rieschi indarno: con che attendendo la clementissima grazia di V. E. Reverendiss. à quella facciamo profondiss riverenza.

Di Vostra Eccell. Reverendiss.

Fedeliss. Sudditi, e Devotifs. Serv.
li Sindici delle sette Pievi delle Giudicarie, Cioè


Angelo Agostini Sindico della Pieve di Bon.
Pavol Zambon Sindico di Thione.
Zuan Castellan Sindico di Prevore.
Nicolò Compostella Sindico di Rendena.
Domenico Parisi Sindico di Lomasso.
Eleuterio Frerotto Sindico del Bleggio.
Giacomo Coradi, e ( Sindici del Banale.
Gio: Valetto. (

Deputatur Nob. D. Comm. Stenici ad effectum de quo in precibus.

Sig. die 5. Novemb 1655.

Jo: Grass. Sec.

Attento numero, & qualitate Capitulorum per Supp. exhibitorum, maturam consultationem exigentium, eadem per Nobb. DD Consiliarios exactè perpendantur, & superindè statuant, quod publicè utilitati consentaneum visum fuerit; interea verò quæ legibus municipalibus sunt uniformia, & in illis expressa, serventur, & Nob., & Excell. Locumt Stenici eadem servari opportunis juris remediis omninò curet, quocunque abusu, & corruptela in contrarium non obstante.

Sig. die 22. Novemb. 1655.

Jo: Grass. Sec.

[p. 4 modifica]

CAROLUS EMMANUEL MADRUTIUS

Dei Gratia Episcopus, Princepsque Tridenti, &c.

N
Otum facimus tenore præsentium, quòd constituti coram Nobis fideles nostri dilecti, honorabilis Carolus Lutti, & Notarius Stephanus Chiappanus, ille noster pro tempore Judicariarum Massarius, iste verò Officii Criminalis Stenici Cancellarius, tamquam Nuntii, seu Commissi ab hominibus septem Plebium dd. Judicariarum specialiter constituti, Nobis generaliter exposuerunt, ad removendos quosvis excessus, pro communi Judicariensium subditorum nostrorum beneficio, de omnium Syndicorum voto, & consensu, sequentia erecta fuisse capitula, moderamen, sive taxam mercedum Jusdicentium, Procuratorum, Notariorum, & Officialium, tàm in Civilibus, quàm Criminalibus concernentia, devotè propterea supplicando, ut ea, authoritate nostra approbare, & confirmare gratiosè dignaremur, quorum quidem capitulorum tenor sequitur de verbo ad verbum.

Tassa alli Vicari.

N
Elli Concorsi, li beni de’ quali in estimo arrivano à ragnesi 400, ò più in qualunque quantità, compreso il Decreto di Cura, quello sopra l’Inventario, liberazione di Curatore, & altri soliti, habbiano per onorario dell’eredità, e non più, che troni 90.

Quando li beni sono di ragnesi 200, o più, ma non ascendono alli ragnesi 400. habbiano troni 45, meno poi se li beni sono di minor somma di ragnesi 200. à ragion di 5. per 100.

Che dall’eredità del Concorso non pedano pretender altro nè meno da’ Concorrenti, ancorche forestieri, li quali vengono dichiarati legitimi Creditori nella sentenza del Concorso.

Se poi li Concorrenti forestieri venissero nella sentenza del Concorso condannati in parte, ò in tutto, questi proporzionatamente alla condanna, debbano pagare la metà dell’onorario, cioè fino troni 45; poiche l’altra metà l’hanno nelli beni del Concorso.

Potendo anco da parte farsi pagare gli esami de’ Testimonii, in ragion di mezo tron per ogni carta scritta, overo per cadaun Testimonio, troni 1, tanto nelli Concorsi, quanto in altri Cause; eccettuate le Cause Criminali, nelle quali si devi osservare lo Statuto cap. 119. lib. 3.

Per qualunque viaggio, e giornata, legitimamente fatta fuori del luogo della solita residenza de’ Vicarij, ad istanza delle parti, per qualunque causa, oltre la cibaria, habbiano troni 7., e mezo.

Per qualunque Decreto sopra vendite de’ Pupilli, Minori, ò Donne maritate, sopra rendite de’ conti de’ Pupilli, ò Minori, sopra istrumenti di Cura, & istrumenti ex officio contumaciali di beni stabili, per cadauno troni 1. con questo però, che li Pupilli, Minori, e Donne maritate non siano gravati contro la disposizione dello Statuto cap. 5. lib. 1., e questa tassa sia oltre le mercedi della giornata, [p. 5 modifica]quando li Vicari intervenissero a’ conti de’ Pupilli, ò Minori, overo fossero chiamati in altre Terre, ò Ville, dovendosi regolar la mercede della giornata, ò viaggio, conforme al tempo, che spenderanno, in ragione d’un tolero per giornata.

Per ogni decreto sopra la confirmazione di Tutore testamentario, troni 2 e sopra le altre tutele, troni 3.

Et occorrendo rinnovar li medesimi Tutori, la metà solamente di quello, che quì sopra prossimamente, respectivè s’è detto.

Per qualunque giuramento diffinitivo, suppletorio, ò purgatorio, troni 1.

Ma per altri giuramenti di calumnia, ò sopra posizioni, che non possano pretender cosa alcuna.

Per le tenute contumaciali, habbiano il 5. per 100, fino alli troni 90, e non più, quando il credito ecede, pavoli 5, & essendo di minor summa, non possano pretender cosa alcuna; e non possano li Vicari conceder tali tenute, se non nelli giorni ordinarij dell’audienza, nel fine di quella, e con la precedente citazione delli contumaci, li quali doveranno anco con alta voce da un’Officiale esser chiamati, e proclamati, avanti segui l’atto della concessione d’essa tenuta, con dichiarazione, che se poi in quella medesima causa occorresse confirmar, ò rilasciar altra tenuta, non debba esser pagato altro salario, bastando una sportolata sola.

Per la sottoscrizione de’ sequestri, mezo tron per cadauno: quando poi occorresse far sentenza, habbiano il 5. per 100, fino alli troni 90, e non più.

E che nel rimanente non possano pretender, nè havere sportole, nè onorarij, sotto qualsivoglia pretesto, nè ricognizione di fatiche, nè esecuzione di sorte: salvo che da’ forastieri come sopra.

Che non possano tenir termine, solo un giorno alla settimana, in Stenico, respettivamente à Tione, sotto pena di nullità di qualunque atti, e decreti, se non con consenso delle parti, & in cause summarie, nè meno possano conceder esecuzioni, ancorche summarie, se prima non saranno citati li debitori.

Che debbano spedire, terminare, e deffinire le litti, e cause d’ogni sorte, in sei, ò sette termini al più, conforme al tenor delli privilegj d’esse Giudicarie.

Che debbano osservare gli Statuti, Privilegi, e Constituzioni, nè immischiarsi direttamente, nè indirettamente nel criminale, col condannar maggior summa, che un ragnese; ma trattandosi di condannare maggior summa, debbano mandar gli atti con le parti all’Officio Criminale, acciò, servatis de Jure servandis, faccia giustizia.

Che conforme la passata consuetudine debbano à richiesta d’una delle parti, rimandar le cause descritte nel lib. de Syndicis cap. 1. alli Sindici, acciò summariamente le decidino come comanda detto Statuto nel citato cap.

Rispetto agli Avvocati, e Difensori.

P
Er qualunque patrocinio, habbiano il cinque per cento, sino alli troni nonanta, e non più; quando non vi fosse convenzione, e reconvenzione insieme, nel qual caso, per una, e per l’altra possano havere il cinque per cento fino à detta summa di ragnesi vinti per cadauna; con questo però, che faccino scritture, soliti termini, e neccessarii, posizioni, capitoli, interrogatorii, & altro che occorresse; e che sia nata sentenza, mentre dette posizioni, e deposizioni siano stimate necessarie dall’arbitrio del Giudice, dal quale se verranno giudicate superflue, e men necessarie, s’intendi ristretto il salario [p. 6 modifica]ad un terzo, come se fossero presentate semplicemente scritture, & instrumenti.

E non facendo posizioni, e capitoli, habbiano solo il terzo del cinque per cento, e meno, conforme la qualità della causa, e fatica.

Quando poi non è finita la lite, possano havere, dove è seguita la contestazione di quella, la quarta parte, e fatta la conclusione, la metà di dette mercedi sopra ordinate.

Il che tutto s’intendi nelle cause principali in prima istanza. Nelle appellazioni poi possano havere solo la metà, se sarà l’istesso Avvocato, che patrocinò in prima instanza; e se sarà un’altro, habbiano due terzi di dette mercedi.

Nelle cause, dove non si può considerare quantità, e che hanno tratto successivo, habbiano, per patrocinio, troni 45, mentre vi siano le condizioni sopra espresse, e che siano di considerazione rilevante, e meno conforme la qualità delle cause, aggravandosi nel tassarle la conscienza di chi le tassa.

Nelle cause esecutive, la metà delle mercedi sudette.

Per un termine solo, che occorresse fare ad istanza di qualche persona in Castello, habbiano troni 1, & avanti li Vicari gazette 7, e meza, quando non segui contestazione di lite, overo non habbiano fatto libello, e scritture precedenti, ò patrocinata la causa, nelli quali casi si doverà stare alla sopra dichiarata tassa.

Nelle Cause Criminali, dove si tratta de vita Hominis, troni 45.

Per altre cause corporali, troni 27.

Per altri criminali, ò parole ingiuriose, e per cause di turbato possesso, dove si fà processo, ragnesi 3, e niente più possano havere, ma bensì meno conforme la qualità del processo, e fatica, in arbitrio del Giudice.

E per altre cause, dove venisse da’ proclami imposta pena pecuniaria, habbiano il cinque per cento, come nelle Cause Civili, e meno, ad arbitrio del Giudice, ut supra prossimamente.

Per cadauna giornata fatta à posta, & à richiesta delle parti, in giorno straordinario da quello dell’Audienza, oltre la cibaria, e mercede sopra espressa, possano havere troni 7, e mezo: e quando non fosse spesa tutta la giornata, ò che l’istesso giorno l’Avvocato havesse patrocinato per più persone, possa havere solo alla rata del tempo, e da tutti li sudetti una sol giornata, e mercede di quella proporzionatamente conseguire, cioè un taler frà tutti, oltre detta cibaria, e mercede della fatica.

Per allegazioni, quando saranno gudicate necessarie, e sostanziali, e che saranno ricercate a farle, e non altrimente, per ogni carta, continente le lettere, e linee come nello Statuto lib. 1. cap. 149, mezo taler, e meno conforme parerà al Giudice: e caso che venghino fatte allegazioni superflue, overo senza esser ricercate da’ Clientoli, non possano gli Avvocati pretender cosa alcuna.

Che vertendo lite di qualche Villa, ò Comunità, non debbano più di due comparer in Giudicio, per cadauna parte, per schivare le molte spese, sotto pena di perder le mercedi.

[p. 7 modifica]

Quanto alli Notari.

P
Er mercede d’instromento di compra semplice, e di cosa semplice con le clausule consuete, fino alla summa di ragnesi 10, due pavoli in ragione di gazzette 9 per cadauno.

Dalli ragnesi 10. fino à 20, due pavoli, e mezo.

Dalli ragnesi 20. fino à ragnesi 50, pavoli 3.

Dalli ragnesi 50. inclusivè, fino à ragnesi 100, pavoli 5, e poi per cadauno centenaro di ragnesi, pavoli 1, oltre detti pavoli 5. sino alla summa di ragnesi 600, e se passeranno ragnesi 600. habbiano per mercede pavoli 40, cioè ragnesi 8, e non più, s’è d’una sola cosa, sia quanta summa si voglia:

Trattandosi poi di più cose nell’istrumento, per ciascuna d’esse, oltre la detta mercede, carentani 4, cioè à ragione di carentani 12. per pavolo.

E se a’ detti instrumenti s’interpone il decreto del Giudice, e consenso de’ Parenti, oltre il sopradetto salario, pavoli uno.

Et anco quando in simili instrumenti di compra, ò vendita, vi sarà patto di retrovendita, ò altri sostanziali rilevanti, per cadauno, oltre detta mercede, si tassa ancora un pavolo.

Ma quando per detti patti, à richiesta de’ Contraenti, si facesse un’istrumento particolare da per sè, habbia il Notaro la metà della mercede di quello, che si è detto degl’instrumenti di compra, sino alla summa di ragnesi 4, cioè pavoli 20, e non più.

Per instrumenti di cessioni permute, dazioni in pagamento, e divisione, si faccia come nella compra detta di sopra.

Per instrumenti di locazioni, perpetuali semplici, senza rifiuta, ò anco duplicate, pavoli 4.

E se vi sarà il patto di rifiuta, oltre la detta mercede, pavoli 1.

E se la detta locazione havrà più di trè cose, per ciascuna d’esse si paghino carentani 2, oltre le dette lire 5, siano con rifiuta, ò senza.

Per instrumento di locazione temporale, semplice, sino di trè cose, pavoli due, e mezo, e se sarà di più cose, che trè, due carantani per cadauna.

Per instromento di soceda, sia di qualunque summa, con qualsivoglia clausula consueta, ò non consueta, 2. pavoli; e per instrumento di società s’osservi la tassa statutaria, conforme agl’instrumenti di compra, e vendita.

Per instrumento di dote, sino à ragnesi 30, e con la donazione propter nuptias, 2. pavoli, e mezo.

Se la summa eccederà ragnesi 30, per ogni ragnesi 20, mezo pavolo, e mezo per la contradote, fino alla detta summa di pavoli 40, e non più, e conforme alla disposizione statutaria.

E quando il Notaro fosse chiamato fuori della sua Villa, ò Terra, potrà anco, ò far patto del viaggio, ò farsi far la tassa dal Giudice, all’arbitrio del quale si rimette.

Per instrumento di pace, e fine, s’osservi la tassa, come negl’instrumenti di compra, ò vendita; eccettuato, che se la pace, e fine si farà nell’istesso instrumento di dote, il Notaro habbia la metà di quello, che haverebbe secondo la tassa delle compre, e vendite.

[p. 8 modifica]

Per istrumento di donazione inter vivos semplicemente fatte a’ Successori ab intestato, sino à ragnesi 50. pavoli 3.

Dalli ragnesi cinquanta, fino a’ cento, pavoli cinque.

E da indi in sù, per ciascun centenaro di ragnesi, pavoli uno, sino à detta summa di ragnesi otto, e non più.

E quando simil donazione inter vivos venisse fatta ad estranei, che non succederebbero ab intestato, il Notaro possi havere dupplicata mercede.

Per istrumento d’impresto, ò di credito sino à ragnesi 20. pavoli 1. e mezo.

Se poi tale istrumento fosse con patti, pavoli 2.

E se saranno di maggior summa, d’indi in sù, per ogni centenaro di ragnesi mezo pavol, oltre detta mercede, fino à ragnesi 4 e non più.

E l’istesso si osservi per istrumento di deposito, delegazione, indemnità, ò pagamento di debito.

Per istrumento di procura semplice, un pavol, e mezo.

E se con clausule non così generali, pauli 2., e mezo.

E se con clausule generali pavoli 3.

E se sarà procura generalissima pavoli 5.

Per istrumento di compromesso, sino alla summa di ragnesi 100 inclusivè, pavoli 3.

E se sarà di maggior summa, per ogni centenaro di ragnesi, mezo pavolo sino alla detta summa di pauli 40., e non più.

Per istrumento di transazione semplice, sino alla fumma di ragnesi 100. inclusivè, pavoli 5.

E se sarà di maggior summa, per ogni centenaro di ragnesi, mezo pavolo, sino à pavoli 40. e non più.

Avvertendo però, che se le summe contenute nella transazione saranno ineguali, anco li transigenti paghino detta mercede, più, e meno proporzionatamente trà di loro, conforme che le rende anche più utile respectivè, dovendo il Notaro, nel far la sottoscrizione, scriver in quella, per qual parte l’habbia estratto, e se le parti concordevolmente s’accordassero d’haver un solo istrumento, anco doveranno pagar una mercede sola.

Per istrumento di cura speciale pavoli 1., s'è nell’istrumento del contratto, e se è separata, pavoli 3.

Per istrumento di tutela, ò cura generali, fino à ragnesi 100 lire 1 e meza.

E da lì in sù, per ogni centenaro di ragnesi, mezo pavolo, fino à pavoli 40., e non più.

Per qualunque inventario, sino à pavoli 100. pavoli 2. e mezo.

E dalli ragnesi 20. in sù, per ogni 100. pavoli, mezo, sino alla summa di pavoli 40. e non più.

Per istrumenti di rendere ragione di tutela, e d’amministrazione sino à ragnesi 50. inclusivè, pavoli 3.

Dalli ragnesi 50. sino à ragnesi 100., pavoli 4.

E d’indi in sù, per ogni centenaro di ragnesi, mezo pavolo, con questo però, che non s’eccedan pavoli 40.

Per istrumento d’Attoria generale, pavoli 3.

Per istrumenti di Sindicati, pavoli 5.

Per istrumenti di Privilegio di Notariato, pavoli 15.

Per istrumenti di legitimazione, sino à ragnesi 100., pavoli 15.

E se saranno di maggior summa, per ogni centenaro di ragnesi, 1 pavolo, fino alli pavoli 40., e non più.

[p. 9 modifica]

Per istrumenti d’affitti, conforme le Costituzioni, si osserverà la tassa, come in quelli di compra, e vendita, salvo, che per li patti soliti si darà al Notaro pavoli 1.

E se in detti, ò altri istrumenti vi sarà la sigurtà semplice, pavoli 1., oltre la detta tassa.

Se poi detta sigurtà fosse principale con le dovute clausole, e rinuncie, e con special obbligazione de’ beni di detta sigurtà, per questa se gli daranno 2. pavoli

Per istrumento di pace sopra omicidj, ò altro fatto capitale pavoli 5.

Se poi sarà per ingiurie, ò ferite, pavoli 2., e mezo.

E se vi saranno patti, pavoli 1. per patto.

Per istrumento d’emancipazione, arrogazione, addozione, e riduzione alla potestà paterna, pavoli 3.

Per istrumento di liberazione d’affitto, conforme le Constituzioni, si osserverà la tassa, come nella compra, e vendita.

Se poi sarà liberazione, ò quietanza d’altro fatto, la metà solamente di detta mercede sopra prossimamente espressa: come anco per istrumento di dazion di pagamento consistente in mobili, ò danari.

Per semplice breviatura delli predetti instrumenti scritta fuori del libro del Notaro, oltre la mercede del viaggio, carentani quattro.

Per testamenti, e per qualsivoglia ultima volontà, cioè per l’instituzione, si osserverà la tassa, come per gl’instrumenti di compra, e vendita.

E si duplicherà la mercede al Notaro, quando vien instituita persona, che non succederebbe ab intestato: come anco se il Testatore sarà infetto di male pestifero, ò contaggioso.

Per un legato, fino alla summa di Ragnesi 20., un pavol, e mezo.

E dalli detti Ragnesi 20. in sù, si osserverà la tassa prescritta per gl’instromenti di compra, e vendita.

Per un legato fatto ad pias causas, che sia di minor summa di Ragnesi 5., niuna mercede si dovrà a Notaro.

Dalli Ragnesi 5. fino a 10, la metà di quello si pagherebbe per altri legati.

Per un legato, per causa di dote, ò accrescimento di dote, ancorche ecceda Ragnesi 10, la metà di quello si pagherebbe per altro legato, e l’istesso si osservi, se il legato è fatto per causa, alla quale il Testatore era obbligato.

Per la sustituzione universale nel testamento, qualunque sia stato instituito, mezo pavol.

Per l’usufrutto, over alimento lasciato alla moglie, si paghi la metà di quello s’osserva nell’instituzione.

Quando il Notaro fosse rogato di più testamenti fatti da un’istesso Testatore, habbia l’intiera mercede di quel testamento che vale; del secondo la terza parte della mercede solamente; degli altri poi, per cadauno, la quarta parte, oltre la mecede del viaggio.

E quando un Notaro fosse rogato d’uno, ò più testamenti d’un’istessa persona, che non valessero, per causa d’altri testamenti posteriormente fatti dal medesimo Testatore, per il primo il Notaro habbia la metà della mercede: degli altri poi la quarta parte per cadauno, dovendosi osservar l’istesso delle mercedi de’ Codicilli.

Che li Notari possano convenirsi delle mercedi de’ testamenti, et altre ultime volontà, come anco d’altri rogiti, non eccedendo però la tassa predetta, e [p. 10 modifica]debbano osservarsi simili accordi, e che l’erede instituito sia obbligato pagare per li legatarii; ritenendosi poi nelli legati quello, che per detti legatarii pagasse; nè potendo l’erede esser astretto pagar per il legatario più della porzione à sè toccata.

Che li Notari debbano cavare gl’instromenti, scritture, et ultime volontà in valida forma, con le sollennità, clausule, requisiti soliti, e necessarii, altrimente ciò non effettuando, e venendo da loro il mancamento, perdino le mercedi, e caschino nelle pene prescritte, e comminate dalle Leggi comuni, e municipali, oltre la resazione del danno alla parte lesa.

Per instrumenti di Notari morti, non estesi con le sue clausule, si deve al Notaro solamente la metà della mercede.

Che possano li Notari quandocunque farsi pagare le mercedi d’instrumenti rogati, e cavati formalmente in carta capretta; e le ultime volontà dopo la morte delli disponenti solamente, overo anco dopo la morte de’ Notari rogati di quelli.

Potendo li Notari estraer li crediti, locazioni temporali, procure, compromessi, sindicati, & altri smili rogiti, che durano solamente à tempo, in carta ordinaria bianca.

Che li Notari, havendo prima estratto alcun instrumento in forma, e dato alla parte, e conseguitane la mercede, venendo di nuovo ricercato à cavarlo, habbiano solamente la metà della mercede sopra tassata, se lo sottocriveranno col suo segno in forma; ma per una copia semplice, habbiano solamente per mercede di detta copia in ragion di mezo tron per carta scritta.

Che niun Notaro possa conseguire la mercede de’ viaggi, se non sarà chiamato à posta: e quando occorresse far instrumenti à più persone, non possa dimandar, se non pro rata il pagamento della giornata, e conforme il tempo, che spenderà, e non in altro modo.

Che per una giornata intiera, spesa à richiesta di qualche persona, oltre la mercede del rogito, o scrittura, & oltre la cibaria, li Notari possano havere pavoli 5, e non più; ma bensì meno in riguardo del tempo, che spenderanno, e conforme la fatica.

Che li Notari, volendo mercede de’ suoi rogiti, siano tenuti estraer li testamenti, ultime volontà, instrumenti d’ogni sorte, e farsi sodisfare nello spazio d’anni 20, dopo che quelli saranno rogati, e che li potranno respettivamente esigere: e li processi criminali, e civili nello spazio d’anni 10, dopo fatta la diffinitiva sentenza, e maturata la mercede. E passato detto tempo respectivè non possa esser astretto alcuno à pagar mercedi di sorte, ma saranno prescritte, e si presumeranno sodisfatte. Et acciò li Notari non habbiano da dolersi di questa provisione, che habbiano l’istesso tempo sopra terminato, per farsi pagar le mercedi de’ rogiti, e scritture, fino à quest’hora rogati, che non fono sin quì prescritte.

Quanto poi agli Atti Civili.

P
Er un termine di condanna volontaria, designanza, vendita de’ pegni, relazione d’estimo, ò altri simili, avanti li Vicari, per cadaun termine habbiano li Notari rogati d’essi, carentani quattro in ragione di carentani dodici [p. 11 modifica]per tron, overo mezo tron per ogni carta di mezo foglio intiera, continente le lettere 36. per linea, e linee 18. per faccia.

Se poi sarà avanti il Luogotenente, per cadaun termine, gazette 5, overo mezo tron per carta come sopra.

Per un termine di tenuta, condanna, nel devedo, e concessione, ò rilassazione di famiglia, in tutti li Fori mezo tron per ciascun termine, overo in ragion di carta come sopra, così anco per li processi.

Per un mandato contra una persona sola, e sua relazione, in tutto carentani 3, cioè un trajero.

E se sarà contra più persone, s’accrescerà un carentano per persona, congionta però la relazione, fino alla summa di gazette 10, e non più, overo in ragion di mezo tron per carta come sopra.

Per processi scritti dall’Attuario, gazette 5. per carta, continente le lettere, e linee come sopra nel primo.

Per prodotte dalle parti, carentani 2. per cadauna.

Per copie di qualsivoglia sorte, un trajer per carta, scritta con le lettere, e linee come sopra.

Per impresti di processi, mezo trajer per carta, così però che non possano havere solo la mercede d’una sola imprestanza per parte; quando saranno effettivamente fatte, e non altrimente.

Avvertendo, che quando verranno prodotti processi, fatti in prima instanza, ò altri, a’ quali il Notato non fà fatica, che nè meno possa pretender di mercede altro, che per una sola prodotta, siano quante carte si voglia.

Per sentenze diffinitive, condannatorie, ò assolutorie, si doverà osservar la mercede come negli instrumenti di compra, e vendita.

E l’istesso per instromenti di laudi, ò arbitramenti.

Per una sentenza di servitù, ò simili, dove non si può comprender certa quantità, pavoli 5.

Per una sentenza interlocutoria scritta dal Notaro, pavoli 2.

E se fosse scritta dal Giudice pavoli 1, carentani 8.

E quando fosse interesse di grave sostanza, 2. pavoli.

Per una interlocutoria, che habbia forza di diffinitiva, scritta contra un contumace fino à ragnesi 20, mezo pavol, dalli 20. fino alli 40, un pavol, e d’indi in sù, per ogni 100. lire, mezo pavol, fino alla summa di pavoli 20, e non più.

Per un proclama, ò mandato in Albo, con la copia, relazione, e dittame alla publicazione pavoli 1, se sarà fatta una sol publicazione: e se si faranno più publicazioni, pavoli 2, overo in ragion di mezo tron per carta come sopra, oltre la mercede del viaggio.

Per un sequestro, copia, relazione, e per un mandato inibitoriale, mezo tron per ciascuno.

Per decreti di deputazione, di stimadori, ò altri simiii, carentani 4.

Per una sentenza di concorso habbiano una sola mercede, e si osservi la tassa degl’instrumenti di compra, e vendita, in riguardo però a’ beni del concorso, e non delle pretensioni de’ concorrenti.

Per la publicazione dell’estimo de’ beni del Concorso, la metà di quello s’è detto per le dette sentenze.

Per una appellazione scritta, e publicata, mezo tron.

[p. 12 modifica]

Per l’introduzione, obbligazione, segurtà, giuramento, e solito decreto in forma, troni 1, e mezo.

Et agli Stimadori delle eredità, ò altri beni, per qualunque giornata intiera, troni 3, oltre la cibaria; e se non haveranno cibaria, in tutto pavoli 5.

Agli Officiali.

P
Er cadauna citazione semplice, gazette 1.
Per cadauna intimazione de mandati alla Parte, ò Testimoni, pignora, e dimanda de’ pegni, 1. trajer.

Per vendita de’pegni, ò subastanza de’fondi, per ciascuna, mezo tron.

Per levanza de’ pegni per forza, di minor summa, cioè con due Officiali, à cadauno, 1. pavol.

Il che tutto s’intendi oltre la mercede del viaggio, che non potranno prender gli Officiali in quelle Pievi, dove sono salariati, & accordati dalle Comunità, nè meno se si troveranno presenti nella Villa, ove si dovesse citare, pignorare, ò esequir altro, nel qual caso non potranno pretendere solo la mercede sopra tassata.

Quando poi occorresse levar Officiali à Stenico, ò altro luogo, per mandarli in altre Ville, si tassano detti viaggi, come segue, oltre la sudetta mercede.

Per un viaggio nelle prime Ville del Banale, cioè à Seo, Sclemo, Premione, ò Villa, per cadauna, gazette 5.

A Tavodo, & Andogno del Banale, Coman, Poja, Godenzo, Campo del Lomas, e nelle Ville della meza Pieve di sotto del Bleggio, cìoè Careso, Cumighello, Bono, Gajo, Villa, Duredo, Tignarone, e Cilla, per cadauna volta, gazette 7, e meza.

Per un viaggio alle Ville del Banal interiore, cioè Orsino, Olasio, Senasio, Pregnano, Bergi, Prusa, Prato, e Glolo, per cadauna volta troni 1.

E l’istesso à Lundo, Vigo, Dasindo, Fauri, Fiavè, Cugreo, Stemiaga del Lomaso per cadauna volta, troni 1.

Come anco nelle Ville di Madice, Caurasto, Bivedo, Marzon, Lari, Cavajon, Rango, e Balbi, sopra la Pieve del Bleggio, per cadauna, troni 1.

A Ranzo, e Margone del Banale, Balino del Lomas, Saone del Bleggio, & à tutto il Comun di Prevore, di Thione, per cadauna volta, troni 2.

E per il viaggio alle altre Ville, e Pievi da Stenico, ò da altri luoghi à quelle, si debba hever riguardo alle giornate, che detti Officiali spenderanno intiere, per le quali si tassa per cadauna, senza altra cibaria, ma solamente con la prima espressa mercede, troni 3.

Per la publicazione d’un mandato, ò proclama in Albo, trajeri uno per volta.

Tassa del Criminale di Stenico.

Primo, a’ Commessarii per le Sentenze.

P
Er una sentenza capitale di morte, siano quanti si voglia li Rei nominati, mentre segui una sola sentenza, ragnesi 20.
Per altra corporale, non già di morte, cioè d’abscissione de’ membri, e galera, per anni 10, ò in perpetuo, ragnesi 10, mentre però il titolo, e qualità dell’inquisizione non siano capitali, nel qual caso, ancorche la pena sia ristretta, e non capitale, potranno havere come nel primo capo.
[p. 13 modifica]

Per altra sentenza di gallera di minor tempo di anni 10., ragnesi 5., salvo come nel secondo capo.

Per sentenza bannitoria in perpetuo, sotto comminazione di pena capitale ragnesi vinti.

Per altra bannitoria sotto pena corporale non di morte, ragnesi 10. salvo però come nel secondo capo.

Per sentenza bannitoria semplice ragnesi 5., come nel secondo capo.

Per sentenza bannitoria ad inquirendum, si osserverà l’istesso, riguardando la qualità de’ delitti.

E per le sentenze pecuniarie si tassa in ragione di 5. per cento, non dovendo però le sportole ecceder la summa di ragnesi 20.

A’ Luogotenenti.

P
Er una retenzione di qualsivoglia persona nelle trè Pievi di Banale, Bleggio, e Lomaso, attesa la passata osservanza, per cadauna troni 5.

Per la retenzione, ò carcerazione nelle altre quattro Pievi, oltre Durone, troni 10.

Per la cibaria a’ prigioni, per qualunque persona, e ciascuna giornata, troni 1.

Per la cibaria agli Officiali, al tempo di tortura, per cadauno, e cadauna giornata, attesa l’inveterata consuetudine, troni 1.

Per qualunque Constituto senza tortura, carentani 8.per carta.

Per un Constituro in tortura, troni 3.

Per esami di Testimonii, carentani 8. per carta, overo per cadaun testimonio tr. 1.

Per la publicazione di qualunque sentenza, in assenza del Commessario, troni 7, e mezo.

Per qualsivoglia omicidio, attesa la passata osservanza, troni 30.

Per qualunque giornata, per causa criminale, oltre la cibaria, ragnesi 3.

E quanto alle cause civili, essendo introdotte le sportole a’ Luogotenenti, che debbano in ciò osservar lo Statuto lib. 1. cap. 45., e 46, & altri in simil materia, mentre però in una sola causa non habbiano che una sola sportolata.

E per un devedo con rilasazion di famiglia, essendo pure inveterata consuetudine, pavoli 3.

Al Cancelliere.

P
Er qualunque querela, ò denoncia, gazette cinque, overo carentani otto per carta.

Per un’inquisizione, copia, e relazione, anco publicata in Albo, troni 3.

Per un inquisizione continente più di 4. delitti, copia, e relazioni, ragnesi 1.

Per ogni carta d’esame, ò processo, continente le lettere, e linee, come nel Civile, carentani 8. in ragione di carentani 12 per tron.

Per ogni carta di prodotta, ò conserva in processo, carentani 3., e per ogni Costituto troni 2., fuori di tortura, overo carentani 8 per carta, come negli esami.

Per ogni Costituto in tortura troni 3., overo come sopra.

Per qualunque copia di processo, ò altre scritture, in ragione di carentani 4. per cadauna carta, cioè à 12. carentani per tron.

Per qualsivoglia impresto che si fà in vece di copia, carentani 2. per carta, con questo però, che da una sola persona si possi havere un sol impresto.

[p. 14 modifica]

Per ciascun viso, e reperto, oltre la mercede del viaggio, ragnesi 1., potendoli astringere alla sodisfazione della mercede li soli delinquenti, ò il Fisco; nè potendosi far visi, e reperti quando chiaramente consta, che la morte non fù per colpa d’alcuna persona, ma per solo caso fortuito: dovendosi però prima di sepellir li cadaveri morti all’improviso, avvisar l’Officio, acciò, &c.

Per ciascuna sigurtà di ben viver, di non partirsi dal Castello, di non abusar gli schioppi, di star à ragione, & altre simili, troni 2., e mezo.

Per qualunque comminazione, ò commessione penale fatta in faccia, gazette 5.

Per ciascuna sentenza pecuniaria, il Cancelliere habbia la mercede conforme la tassa degl’istrumenti di compra, e vendita, & il quarto di più.

Per qualunque sentenza bannitoria in perpetuo, sotto comminazione di pena capitale, ragnesi 6.

Per altre sentenze bannitorie semplici, per cadauna pavoli 5.

Per ogni sentenza bannitoria ad inquirendum habbia il Cancelliere la mercede conforme la qualità de’ delitti, per li quali si inquirisse.

Per qualunque sentenza condannatoria alla gallera, sino a gli anni 7. ragnesi 2.

Per altra, che eccedi anni 7., ragnesi 3.

Per altra condannatoria corporale non di morte, ragnesi 3.

Per ogni sentenza condannatoria di morte, ragnesi 6.

E l’istesso si osserverà nelle sentenze assolutorie da dette pene, se vi saranno indicii sufficienti per inquirere.

Per qualunque giornata, oltre la Villa di Stenico, & oltre la cibaria, troni 7., oltre le dette mercedi.

Al Cavallere.

P
Er qualunque retenzione, ò cattura, dove si tratta di pena corporale, e non altrimente, di persona oltre Durone, cioè fatta nelle quattro Pievi interiori, pavoli 7., oltre il viaggio.

Di qua da Durone, un ragnese, oltre il viaggio.

Per ciascuna tortura data à qualunque reo, ragnesi 1.

E per l’assistenza d’un Constituto dove si tratta di pena corporale, e sono ricercati dal Giudice, troni 2. da dividersi trà esso Cavallere, & Officiali.

Per qualunque famiglia eseguita oltre Durone, pavoli 7.

Di quà da Durone, ragnesi 1.

E per la custodia de’ prigioni, e visita delle carceri, & anco per portar la cibaria alli prigioni, per ciascuna giornata, carentani 4.

Agli Officiali.

P
Er qualsivoglia citazione de’ querelati, inquiriti, ò testimonii, oltre la giornata, un trajer.

Per proclami, ò inquisizioni, in Albo, un trajer per cadauno.

Per qualunque cattura, oltre la giornata, troni 2.

Per ogni tortura, troni 2.

Per qualunque Famiglia dentro, e fuori di Durone, pavoli 2.

E per qualunque giornata intiera legitimamente spesa, tanto dal Cavallere, quanto dagli Officiali, trà cibaria, e giornata, in tutto, troni 3. per caduno.

[p. 15 modifica]
N
Os igitur postquam dicta Capitula per nostros Consiliarios ad id deputatos maturo studio, & diligentia considerari, & perpendi, multisque in locis, ubi necessitas poscit limitari, & corrigi mandavimus, memoratorum Hominum precibus favorabiliter propensi, Capitula antescripta, utpotè Juri, & æquitati conformia, approbanda, & confirmanda duximus, prout approbamus, & confirmamus harum serie, jubentes, ea ab omnibus quorum interest, inviolabiliter observari. Salvo nobis jure, & facultate addendi, & adimendi, prout rerum exigentia, et temporum vicissitudo exposcet, concessa sepè dictis Hominibus potestate, si ita consultum existimaverint, prædicta omnia typis demandari faciendi. Præsenti tamen concessione ad beneplacitum nostrum duratura, & non aliter. In quorum fidem has fieri, nostriq; Sigilli appressione communiri mandavimus. Dat. Tridenti, ex Arce nostra Boni Consilii, die 9. Martii Anno 1656.

Ad mand. Suæ Illustriss. & Reverendiss. Celsit. in Cons.

Loco † Sigilli.

Franciscus Particella.


Hieronymus de Martinis Sec.


Q
Uæ antescripta gratiosa Capitula lata, data, & sententialiter promulgata fuisse per Illust. & Clariss. D. J. U. D. Petrum Paulum Salvadorium Locumtenen. Castri Stenici, ibid. pro Tribunali sedentem, de mand. Excell., & Reverendiss. Superioritatis, ac per me Notar & Cancell. de commissione, lecta, & publicata, Die Martis solita audientiæ, 14. Martii 1656. indict nona, In Villa Stenici, & Plathæa Præbii loco solito, in maxima Populi frequentia, &c. Præsentibus Illustribus, & Excellentissimis D. D. ll. Doctoribus Joanne Stephanino Thioni, & Matheo de Georgiis Stenici, ac spp. DD. Not. Horatio Bertelli Prævorii, et Antonio Busellio Bulbeni, ac Francisco Betta de Stenico, testibus rogatis.
Stephanus Chiappanus Not. & Stenici Cancell. &c.


Quæ pariter antescripta Capitula gratiosissima, & Capitulationes fuerunt per me Antonium Busellium Notarium Officii Criminalis Plebis Thioni, in publica audientia, ac astante magna populi copia, in Villa Breuni Thioni extra Lobiam Juris, de verbo ad verbum publicata, Die Mercurii 15. Martii 1656. Indict. nona Præsentibus spp. DD. Notariis Joanne Maria Stephanino Stephanino Thioni, Joanne Tonolio dicti Thioni, Bonapace de Bonapacis Ronchoni, & Paride Bertello Rendenæ testibus rogatis.

Idem Antonius Busellius Notar. scr.