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Per l’introduzione, obbligazione, segurtà, giuramento, e solito decreto in forma, troni 1, e mezo.
Et agli Stimadori delle eredità, ò altri beni, per qualunque giornata intiera, troni 3, oltre la cibaria; e se non haveranno cibaria, in tutto pavoli 5.
Agli Officiali.
Per vendita de’pegni, ò subastanza de’fondi, per ciascuna, mezo tron.
Per levanza de’ pegni per forza, di minor summa, cioè con due Officiali, à cadauno, 1. pavol.
Il che tutto s’intendi oltre la mercede del viaggio, che non potranno prender gli Officiali in quelle Pievi, dove sono salariati, & accordati dalle Comunità, nè meno se si troveranno presenti nella Villa, ove si dovesse citare, pignorare, ò esequir altro, nel qual caso non potranno pretendere solo la mercede sopra tassata.
Quando poi occorresse levar Officiali à Stenico, ò altro luogo, per mandarli in altre Ville, si tassano detti viaggi, come segue, oltre la sudetta mercede.
Per un viaggio nelle prime Ville del Banale, cioè à Seo, Sclemo, Premione, ò Villa, per cadauna, gazette 5.
A Tavodo, & Andogno del Banale, Coman, Poja, Godenzo, Campo del Lomas, e nelle Ville della meza Pieve di sotto del Bleggio, cìoè Careso, Cumighello, Bono, Gajo, Villa, Duredo, Tignarone, e Cilla, per cadauna volta, gazette 7, e meza.
Per un viaggio alle Ville del Banal interiore, cioè Orsino, Olasio, Senasio, Pregnano, Bergi, Prusa, Prato, e Glolo, per cadauna volta troni 1.
E l’istesso à Lundo, Vigo, Dasindo, Fauri, Fiavè, Cugreo, Stemiaga del Lomaso per cadauna volta, troni 1.
Come anco nelle Ville di Madice, Caurasto, Bivedo, Marzon, Lari, Cavajon, Rango, e Balbi, sopra la Pieve del Bleggio, per cadauna, troni 1.
A Ranzo, e Margone del Banale, Balino del Lomas, Saone del Bleggio, & à tutto il Comun di Prevore, di Thione, per cadauna volta, troni 2.
E per il viaggio alle altre Ville, e Pievi da Stenico, ò da altri luoghi à quelle, si debba hever riguardo alle giornate, che detti Officiali spenderanno intiere, per le quali si tassa per cadauna, senza altra cibaria, ma solamente con la prima espressa mercede, troni 3.
Per la publicazione d’un mandato, ò proclama in Albo, trajeri uno per volta.
Tassa del Criminale di Stenico.
Primo, a’ Commessarii per le Sentenze.
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