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Per istrumenti d’affitti, conforme le Costituzioni, si osserverà la tassa, come in quelli di compra, e vendita, salvo, che per li patti soliti si darà al Notaro pavoli 1.

E se in detti, ò altri istrumenti vi sarà la sigurtà semplice, pavoli 1., oltre la detta tassa.

Se poi detta sigurtà fosse principale con le dovute clausole, e rinuncie, e con special obbligazione de’ beni di detta sigurtà, per questa se gli daranno 2. pavoli

Per istrumento di pace sopra omicidj, ò altro fatto capitale pavoli 5.

Se poi sarà per ingiurie, ò ferite, pavoli 2., e mezo.

E se vi saranno patti, pavoli 1. per patto.

Per istrumento d’emancipazione, arrogazione, addozione, e riduzione alla potestà paterna, pavoli 3.

Per istrumento di liberazione d’affitto, conforme le Constituzioni, si osserverà la tassa, come nella compra, e vendita.

Se poi sarà liberazione, ò quietanza d’altro fatto, la metà solamente di detta mercede sopra prossimamente espressa: come anco per istrumento di dazion di pagamento consistente in mobili, ò danari.

Per semplice breviatura delli predetti instrumenti scritta fuori del libro del Notaro, oltre la mercede del viaggio, carentani quattro.

Per testamenti, e per qualsivoglia ultima volontà, cioè per l’instituzione, si osserverà la tassa, come per gl’instrumenti di compra, e vendita.

E si duplicherà la mercede al Notaro, quando vien instituita persona, che non succederebbe ab intestato: come anco se il Testatore sarà infetto di male pestifero, ò contaggioso.

Per un legato, fino alla summa di Ragnesi 20., un pavol, e mezo.

E dalli detti Ragnesi 20. in sù, si osserverà la tassa prescritta per gl’instromenti di compra, e vendita.

Per un legato fatto ad pias causas, che sia di minor summa di Ragnesi 5., niuna mercede si dovrà a Notaro.

Dalli Ragnesi 5. fino a 10, la metà di quello si pagherebbe per altri legati.

Per un legato, per causa di dote, ò accrescimento di dote, ancorche ecceda Ragnesi 10, la metà di quello si pagherebbe per altro legato, e l’istesso si osservi, se il legato è fatto per causa, alla quale il Testatore era obbligato.

Per la sustituzione universale nel testamento, qualunque sia stato instituito, mezo pavol.

Per l’usufrutto, over alimento lasciato alla moglie, si paghi la metà di quello s’osserva nell’instituzione.

Quando il Notaro fosse rogato di più testamenti fatti da un’istesso Testatore, habbia l’intiera mercede di quel testamento che vale; del secondo la terza parte della mercede solamente; degli altri poi, per cadauno, la quarta parte, oltre la mecede del viaggio.

E quando un Notaro fosse rogato d’uno, ò più testamenti d’un’istessa persona, che non valessero, per causa d’altri testamenti posteriormente fatti dal medesimo Testatore, per il primo il Notaro habbia la metà della mercede: degli altri poi la quarta parte per cadauno, dovendosi osservar l’istesso delle mercedi de’ Codicilli.

Che li Notari possano convenirsi delle mercedi de’ testamenti, et altre ultime volontà, come anco d’altri rogiti, non eccedendo però la tassa predetta, e


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