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Quanto alli Notari.
Dalli ragnesi 10. fino à 20, due pavoli, e mezo.
Dalli ragnesi 20. fino à ragnesi 50, pavoli 3.
Dalli ragnesi 50. inclusivè, fino à ragnesi 100, pavoli 5, e poi per cadauno centenaro di ragnesi, pavoli 1, oltre detti pavoli 5. sino alla summa di ragnesi 600, e se passeranno ragnesi 600. habbiano per mercede pavoli 40, cioè ragnesi 8, e non più, s’è d’una sola cosa, sia quanta summa si voglia:
Trattandosi poi di più cose nell’istrumento, per ciascuna d’esse, oltre la detta mercede, carentani 4, cioè à ragione di carentani 12. per pavolo.
E se a’ detti instrumenti s’interpone il decreto del Giudice, e consenso de’ Parenti, oltre il sopradetto salario, pavoli uno.
Et anco quando in simili instrumenti di compra, ò vendita, vi sarà patto di retrovendita, ò altri sostanziali rilevanti, per cadauno, oltre detta mercede, si tassa ancora un pavolo.
Ma quando per detti patti, à richiesta de’ Contraenti, si facesse un’istrumento particolare da per sè, habbia il Notaro la metà della mercede di quello, che si è detto degl’instrumenti di compra, sino alla summa di ragnesi 4, cioè pavoli 20, e non più.
Per instrumenti di cessioni permute, dazioni in pagamento, e divisione, si faccia come nella compra detta di sopra.
Per instrumenti di locazioni, perpetuali semplici, senza rifiuta, ò anco duplicate, pavoli 4.
E se vi sarà il patto di rifiuta, oltre la detta mercede, pavoli 1.
E se la detta locazione havrà più di trè cose, per ciascuna d’esse si paghino carentani 2, oltre le dette lire 5, siano con rifiuta, ò senza.
Per instrumento di locazione temporale, semplice, sino di trè cose, pavoli due, e mezo, e se sarà di più cose, che trè, due carantani per cadauna.
Per instromento di soceda, sia di qualunque summa, con qualsivoglia clausula consueta, ò non consueta, 2. pavoli; e per instrumento di società s’osservi la tassa statutaria, conforme agl’instrumenti di compra, e vendita.
Per instrumento di dote, sino à ragnesi 30, e con la donazione propter nuptias, 2. paovli, e mezo.
Se la summa eccederà ragnesi 30, per ogni ragnesi 20, mezo pavolo, e mezo per la contradote, fino alla detta summa di pavoli 40, e non più, e conforme alla disposizione statutaria.
E quando il Notaro fosse chiamato fuori della sua Villa, ò Terra, potrà anco, ò far patto del viaggio, ò farsi far la tassa dal Giudice, all’arbitrio del quale si rimette.
Per instrumento di pace, e fine, s’osservi la tassa, come negl’instrumenti di compra, ò vendita; eccettuato, che se la pace, e fine si farà nell’istesso instrumento di dote, il Notaro habbia la metà di quello, che haverebbe secondo la tassa delle compre, e vendite.
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