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per tron, overo mezo tron per ogni carta di mezo foglio intiera, continente le lettere 36. per linea, e linee 18. per faccia.

Se poi sarà avanti il Luogotenente, per cadaun termine, gazette 5, overo mezo tron per carta come sopra.

Per un termine di tenuta, condanna, nel devedo, e concessione, ò rilassazione di famiglia, in tutti li Fori mezo tron per ciascun termine, overo in ragion di carta come sopra, così anco per li processi.

Per un mandato contra una persona sola, e sua relazione, in tutto carentani 3, cioè un trajero.

E se sarà contra più persone, s’accrescerà un carentano per persona, congionta però la relazione, fino alla summa di gazette 10, e non più, overo in ragion di mezo tron per carta come sopra.

Per processi scritti dall’Attuario, gazette 5. per carta, continente le lettere, e linee come sopra nel primo.

Per prodotte dalle parti, carentani 2. per cadauna.

Per copie di qualsivoglia sorte, un trajer per carta, scritta con le lettere, e linee come sopra.

Per impresti di processi, mezo trajer per carta, così però che non possano havere solo la mercede d’una sola imprestanza per parte; quando saranno effettivamente fatte, e non altrimente.

Avvertendo, che quando verranno prodotti processi, fatti in prima instanza, ò altri, a’ quali il Notato non fà fatica, che nè meno possa pretender di mercede altro, che per una sola prodotta, siano quante carte si voglia.

Per sentenze diffinitive, condannatorie, ò assolutorie, si doverà osservar la mercede come negli instrumenti di compra, e vendita.

E l’istesso per instromenti di laudi, ò arbitramenti.

Per una sentenza di servitù, ò simili, dove non si può comprender certa quantità, pavoli 5.

Per una sentenza interlocutoria scritta dal Notaro, pavoli 2.

E se fosse scritta dal Giudice pavoli 1, carentani 8.

E quando fosse interesse di grave sostanza, 2. pavoli.

Per una interlocutoria, che habbia forza di diffinitiva, scritta contra un contumace fino à ragnesi 20, mezo pavol, dalli 20. fino alli 40, un pavol, e d’indi in sù, per ogni 100. lire, mezo pavol, fino alla summa di pavoli 20, e non più.

Per un proclama, ò mandato in Albo, con la copia, relazione, e dittame alla publicazione pavoli 1, se sarà fatta una sol publicazione: e se si faranno più publicazioni, pavoli 2, overo in ragion di mezo tron per carta come sopra, oltre la mercede del viaggio.

Per un sequestro, copia, relazione, e per un mandato inibitoriale, mezo tron per ciascuno.

Per decreti di deputazione, di stimadori, ò altri simiii, carentani 4.

Per una sentenza di concorso habbiano una sola mercede, e si osservi la tassa degl’instrumenti di compra, e vendita, in riguardo però a’ beni del concorso, e non delle pretensioni de’ concorrenti.

Per la publicazione dell’estimo de’ beni del Concorso, la metà di quello s’è detto per le dette sentenze.

Per una appellazione scritta, e publicata, mezo tron.


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