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CAROLUS EMMANUEL MADRUTIUS

Dei Gratia Episcopus, Princepsque Tridenti, &c.

N

Otum facimus tenore præsentium, quòd constituti coram Nobis fideles nostri dilecti, honorabilis Carolus Lutti, & Notarius Stephanus Chiappanus, ille noster pro tempore Judicariarum Massarius, iste verò Officii Criminalis Stenici Cancellarius, tamquam Nuntii, seu Commissi ab hominibus septem Plebium dd. Judicariarum specialiter constituti, Nobis generaliter exposuerunt, ad removendos quosvis excessus, pro communi Judicariensium subditorum nostrorum beneficio, de omnium Syndicorum voto, & consensu, sequentia erecta fuisse capitula, moderamen, sive taxam mercedum Jusdicentium, Procuratorum, Notariorum, & Officialium, tàm in Civilibus, quàm Criminalibus concernentia, devotè propterea supplicando, ut ea, authoritate nostra approbare, & confirmare gratiosè dignaremur, quorum quidem capitulorum tenor sequitur de verbo ad verbum.

Tassa alli Vicari.

N
Elli Concorsi, li beni de’ quali in estimo arrivano à ragnesi 400, ò più in qualunque quantità, compreso il Decreto di Cura, quello sopra l’Inventario, liberazione di Curatore, & altri soliti, habbiano per onorario dell’eredità, e non più, che troni 90.

Quando li beni sono di ragnesi 200, o più, ma non ascendono alli ragnesi 400. habbiano troni 45, meno poi se li beni sono di minor somma di ragnesi 200. à ragion di 5. per 100.

Che dall’eredità del Concorso non pedano pretender altro nè meno da’ Concorrenti, ancorche forestieri, li quali vengono dichiarati legitimi Creditori nella sentenza del Concorso.

Se poi li Concorrenti forestieri venissero nella sentenza del Concorso condannati in parte, ò in tutto, questi proporzionatamente alla condanna, debbano pagare la metà dell’onorario, cioè fino troni 45; poiche l’altra metà l’hanno nelli beni del Concorso.

Potendo anco da parte farsi pagare gli esami de’ Testimonii, in ragion di mezo tron per ogni carta scritta, overo per cadaun Testimonio, troni 1, tanto nelli Concorsi, quanto in altri Cause; eccettuate le Cause Criminali, nelle quali si devi osservare lo Statuto cap. 119. lib. 3.

Per qualunque viaggio, e giornata, legitimamente fatta fuori del luogo della solita residenza de’ Vicarij, ad istanza delle parti, per qualunque causa, oltre la cibaria, habbiano troni 7., e mezo.

Per qualunque Decreto sopra vendite de’ Pupilli, Minori, ò Donne maritate, sopra rendite de’ conti de’ Pupilli, ò Minori, sopra istrumenti di Cura, & istrumenti ex officio contumaciali di beni stabili, per cadauno troni 1. con questo però, che li Pupilli, Minori, e Donne maritate non siano gravati contro la disposizione dello Statuto cap. 5. lib. 1., e questa tassa sia oltre le mercedi della giornata,


quando