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ad un terzo, come se fossero presentate semplicemente scritture, & instrumenti.

E non facendo posizioni, e capitoli, habbiano solo il terzo del cinque per cento, e meno, conforme la qualità della causa, e fatica.

Quando poi non è finita la lite, possano havere, dove è seguita la contestazione di quella, la quarta parte, e fatta la conclusione, la metà di dette mercedi sopra ordinate.

Il che tutto s’intendi nelle cause principali in prima istanza. Nelle appellazioni poi possano havere solo la metà, se sarà l’istesso Avvocato, che patrocinò in prima instanza; e se sarà un’altro, habbiano due terzi di dette mercedi.

Nelle cause, dove non si può considerare quantità, e che hanno tratto successivo, habbiano, per patrocinio, troni 45, mentre vi siano le condizioni sopra espresse, e che siano di considerazione rilevante, e meno conforme la qualità delle cause, aggravandosi nel tassarle la conscienza di chi le tassa.

Nelle cause esecutive, la metà delle mercedi sudette.

Per un termine solo, che occorresse fare ad istanza di qualche persona in Castello, habbiano troni 1, & avanti li Vicari gazette 7, e meza, quando non segui contestazione di lite, overo non habbiano fatto libello, e scritture precedenti, ò patrocinata la causa, nelli quali casi si doverà stare alla sopra dichiarata tassa.

Nelle Cause Criminali, dove si tratta de vita Hominis, troni 45.

Per altre cause corporali, troni 27.

Per altri criminali, ò parole ingiuriose, e per cause di turbato possesso, dove si fà processo, ragnesi 3, e niente più possano havere, ma bensì meno conforme la qualità del processo, e fatica, in arbitrio del Giudice.

E per altre cause, dove venisse da’ proclami imposta pena pecuniaria, habbiano il cinque per cento, come nelle Cause Civili, e meno, ad arbitrio del Giudice, ut supra prossimamente.

Per cadauna giornata fatta à posta, & à richiesta delle parti, in giorno straordinario da quello dell’Audienza, oltre la cibaria, e mercede sopra espressa, possano havere troni 7, e mezo: e quando non fosse spesa tutta la giornata, ò che l’istesso giorno l’Avvocato havesse patrocinato per più persone, possa havere solo alla rata del tempo, e da tutti li sudetti una sol giornata, e mercede di quella proporzionatamente conseguire, cioè un taler frà tutti, oltre detta cibaria, e mercede della fatica.

Per allegazioni, quando saranno gudicate necessarie, e sostanziali, e che saranno ricercate a farle, e non altrimente, per ogni carta, continente le lettere, e linee come nello Statuto lib. 1. cap. 149, mezo taler, e meno conforme parerà al Giudice: e caso che venghino fatte allegazioni superflue, overo senza esser ricercate da’ Clientoli, non possano gli Avvocati pretender cosa alcuna.

Che vertendo lite di qualche Villa, ò Comunità, non debbano più di due comparer in Giudicio, per cadauna parte, per schivare le molte spese, sotto pena di perder le mercedi.

Quanto