Specchio di vera penitenza/Distinzione quinta/Capitolo quarto

Distinzione quinta - Capitolo quarto

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Distinzione quinta - Capitolo quarto
Distinzione quinta - Capitolo terzo Distinzione quinta - Qui si dimostra come in certi casi la persona si può confessare altrui che al propio prete
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CAPITOLO QUARTO.


Dove si dà ad intendere chi e quale dee essere chi dee udire la confessione


La quarta cosa che intorno alla confessione si dee dimostrare, si è del confessoro che dee la confessione udire. Del quale, propiamente parlando, conviene che sia prete sacrato, e ordinato secondo il modo e ’l rito della santa Chiesa; imperò che solamente a’ preti Iddio ha data podestà e balía di sciogliere e di legare; siccome dice il Decreto, allegando la parola che Cristo dice nel Vangelo: Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis; sì come è isposto di sopra. Nella quale parola diè Cristo la podestade e l’autoritade agli Appostoli in persona di tutti i preti, che dagli Appostoli, e da coloro che succedessono in luogo degli Appostoli, che sono i vescovi, fossono debitamente e veramente a tale ministerio1 ordinati. Onde, come soli i preti sono ministri della Chiesa, e il loro ministerio s’adopera sopra il vero corpo di Cristo, il quale eglino hanno a consagrare; così sono ministri a dispensare gli altri sacramenti, ne’ quali si dà la grazia, la quale discende dal capo nelle membra, cioè da Cristo; del quale dice san Paolo: che Dio l’ha dato capo nel2 corpo della santa Chiesa di tutti i fedeli, i quali sono membra di questo corpo e di questo capo; come l’Appostolo dice che tutti i fedeli sono un corpo, e ciascuno è membro di questo corpo. E perciò, con ciò sia cosa che nel sagramento della Penitenzia, che propiamente s’adempie e si compie nella confessione, si dia la grazia, solo il prete è ministro di questo sacramento; e a lui solo, come ministro della Chiesa, si dee fare la sacramentale confessione. In caso di necessitade, dove il peccatore non avesse copia di prete, si potrebbe [p. 111 modifica]confessare da uno laico. E dico in caso di necessità e pericolo di morte. E dico che si potrebbe confessare, non che sia di necessitade a fare; imperò che dove non è copia di prete, basta a salute3 la contrizione, con desiderio, se essere potesse, di confessarsi; e con proponimento, s’egli campa, di farlo. Tuttavia, se la persona avesse fede e divozione di volere dire con umiltà e vergogna il peccato suo a laico, desiderando il prete se avere lo potesse, gli è valevole la confessione; avvegna che non si possa dire sagramentale propiamente, però che ci manca il propio ministro di tale sagramento. Tuttavia, per l’umiltade che induce il peccatore a dire i peccati suoi all’uomo simile a lui, e a sottomettersi quasi a suo giudicio; e per la vergogna di manifestare i suoi peccati; e per lo buon volere, e per lo proponimento c’ha nel quore, che se potesse avere il prete si confesserebbe, da che si conduce a confessarsi dal laico; ha alcuna efficacia cotale confessione.

Onde si legge iscritto da Cesario, che in una villa del contado di Tolosa fu un prete, il quale dimesticandosi con la moglie d’uno cavaliere della contrada, s’indussono a peccato. Il quale continuando per più tempo, fu detto al cavaliere: il quale non volea immantanente credere, né non rimase però sanza sospetto; e non dicendo al prete né alla donna nulla, né non mostrando segno di sospetto veruno, un di pregò il prete che l’accompagnasse in uno certo luogo, per avere un segreto consiglio. E così lo menò a una villa dov’era uno indemoniato, il quale a tutti quelli che vedeva, rimproverava i loro peccati, quantunque segreti fossono.4 Il prete ch’avea udito quello che lo ’ndemoniato faceva, si pensò che ’l cavaliere, com’era il vero, ve l’avesse [p. 112 modifica]condotto acciò che ’l demonio palesasse l’adulterio ch’egli facea colla moglie. E avendo udito che il peccato confessato è celato al diavolo, non avendo copia di prete, si gittò nella stalla dov’era il cavallo e ’l fante del cavaliere; e gittandosi a’ piedi del fante, diligentemente confessò il suo peccato; e dimandando la penitenzia, disse il fante: – Quella penitenzia che voi daresti a un altro prete che vi confessasse simile peccato che avete fatto voi, fate voi. – Andando poi il prete col cavaliere allo ’ndemoniato, e quello rimproverando al cavaliere e agli altri i loro peccati, al prete non diceva niente. Onde disse il cavaliere: – Tu non di’ nulla al prete? tiello ben mente;5 che di’ tu di lui? – rispose: – Di costui non dico nulla. – E dicendo queste parole in lingua tedesca, la qual solo il cavaliere intendeva, disse in lingua latina: – Nella stalla fu giustificato; – il quale solo il prete lo ’ntese. Il quale veggendo la grazia del suo iscampo per la virtù della confessione, lasciò il peccato, e fecesi monaco dell’Ordine di Cestella. Bene è qui da notare, che se interviene che quello cotale che si confessa dal laico, scampa, dee, il più tosto che può, essere a’ piè del prete e riconfessare tutti i suoi peccati i quali avea detto al laico; e allora si darà perfezione al sagramento; e ’l peccatore averà remissione del peccato in virtù delle chiavi della santa Chiesa, delle quali solo il prete è ministro; e osserverà6 il comandamento che fa la santa Chiesa della confessione. E in ciascuno caso il laico è tenuto di celare i peccati che udisse in confessione, come dee fare il prete. E avvegna che detto sia che ’l prete debba essere colui che ode la confessione, non è però da ’ntendere che ogni prete possa assolvere ogni peccatore e ogni peccato, se non se in caso di morte; ma conviene che sia proprio prete ch’abbia podestà [p. 113 modifica]e giuridizione sopra a colui ch’egli ha a sciogliere e legare, e possagli comandare quelle cose che s’appartengono alla salute sua. Onde propio prete si chiama colui che ha la cura ordinaria dell’anime (come il papa di tutti i cristiani; il legato di tutti coloro che sono nella sua legazione; il vescovo nel suo vescovado; il prete nella sua parroffia); cioè ha cura dell’anime di coloro che abitano fra’ termini della chiesa della quale egli è rettore. Né non può però questo cotale prete parrocchiano assolvere i suoi parrocchiani da ogni peccato: però che7 la Chiesa riserva certi peccati più gravi a’ vescovi; e’ vescovi se ne riservano a loro e a’ loro vicarii, come pare a loro, e possonlo fare. Onde i preti parrocchiani non si possono intramettere de’ peccati che ’l vescovo si riserva e che la Chiesa riserva a’ vescovi, e molto meno di quegli che riserva il papa, sanza speziale commessione. Ora, quali sieno quegli peccati che si riservano a’ vescovi, si dimostra in una decretale di papa Benedetto undecimo, la quale comincia: Inter cunctas. Questi casi riservati a’ vescovi dalla ragione canonica, e gli altri ch’ e’ vescovi si riservano per loro albìtro o per costituzioni provinciali o sinodali, debbono i confessori, di qualunche condizione si sieno, bene sapere, acciò che non se ne inframettino: chè qualunche assolvesse il peccatore da qualunche peccati riservati, in prima peccherebbe mortalmente, se ’l facesse studiosamente sappiendo che fare nol potesse, e la ignoranza non lo scuserebbe: anche ingannerebbe il peccatore, che si crederrebbe essere assoluto: avvegna che la ignoranza forse iscuserebbe il peccatore, ma non il confessoro; e se ne fosse accusato, porterebbene grave pena. E dissi, forse il peccatore; però che potrebbe essere tale persona e tale peccatore e tale ignoranza, che nollo iscuserebbe. Che se la persona fosse savia e litterata, [p. 114 modifica]usata8 alle chiese e alle prediche, dê avere udito e letto come altri dee andare a tale confessoro che sappia e possa de’ peccati prosciogliere; e che non ogni prete puote prosciogliere da ogni peccato, come detto è di sopra. Onde, se la persona sente avere tali peccati ch’ella creda e dubiti di non potere essere prosciolta da quello cotale prete al quale va, se non ha autorità di poterla prosciogliere, non è la persona iscusata. Anche, se la persona sa o crede che quello confessoro sia o per vecchiezza rimbambito, o per infermità o per naturale condizione ismemorato o sciemunito o pascibietola o persona grossa o sanza lettera, e ella pure si vuole confessare da lui o per non vergognarsi tanto o perché domanda bene o perché fa buono mercato, e puote avere copia d’altro9 sofficiente confessoro, e non vuole e non ne va cercando, non è iscusato se quello tale confessoro nollo puote o nollo sa isciogliere. Or che dê fare il confessoro al quale si confessano di que’ peccati che sono riservati a’ vescovi, i quali egli non puote assolvere? Dee udire la confessione diligentemente di tutti i peccati; poi dê dire al peccatore, come tra gli altri suoi peccati n’ha alcuno o alquanti de’ quali egli non può prosciogliere: e faccia delle due cose l’una; o egli in persona vada al vescovo o a suo vicario, e facciasi commettere che ’l possa prosciogliere10 da quegli peccati riservati, tacendo il nome della persona confessata; o egli dica a quella cotale persona, che vada a farsi assolvere a chi puote, o per la licenza di potere essere assoluta; assolvendola egli, o prima o poi, da quegli peccati che puote prosciogliere: se non fosse già caso di scomunicazione, dalla quale prima conviene che la persona sia prosciolta, e poi ritorni a farsi prosciogliere degli altri peccati; chè essendo la persona iscomunicata, non potrebbe ricevere grazia d’assoluzione né di niuno [p. 115 modifica]sacramento, insino a tanto che non è riconciliato dalla santa Chiesa, che si riconcilia per l’assoluzione della scomunicazione. Onde colui che assolve, dice: Absolvo te a vinculo excommunicationis, et restituo te sacramentis Ecclesiae: Io t’assolvo dal legame della scomunicazione, e restituiscoti a’ sacramenti della Chiesa. Quasi dica: Tu eri prima legato, e io ti scioglio; eri spartito e privato da’ sacramenti della Chiesa, e io vi ti ristituisco e rendo. E avvegna ch’io dicessi che ’l confessoro prosciolga o prima o poi la persona da quegli peccati che puote, rimandandolo a colui c’ha maggiore autorità di prosciogliere, come sono i vescovi o loro vicarii, o penitenzieri di Roma; tuttavia mi piace più, e parmi che si facci con migliore ordine, che prima si mandi la persona dal confessoro a farsi11 prosciogliere di que’ peccati de’ quali non puote egli, e poi ritorni a lui, come dissi della escomunicazione. Sono alcuni che venendo il peccatore a confessarsi, innanzi ch’egli oda gli altri peccati, domandano se egli ha fatto alcuno di quegli peccati che sono riservati da’12 vescovi, de’ quali non si possono intramettere; e udendo che sì, mandano via il peccatore, dicendo che nol possono prosciogliere, e che vada a tale confessoro che ’l possa prosciogliere di tutti i suoi peccati. Similmente fanno alquanti quando odono, nel principio della confessione o nel mezzo, alcuno peccato di che non possano assolvere, o di che non debbano (come sarebbe di quegli ch’avessono l’altrui, o che stessono in adultéro, o che avessero a fare vendetta, e non fossono disposti a perdonare o a lasciare il peccato, o di simili cose), non lasciano il peccatore procedere più innanzi colla confessione, dicendo: – Non dir più, ch’io non ti proscioglierei d’alcuno tuo peccato; – e così lo mandano via, non lasciandolo compiere la sua confessione. Questi cotali non fanno bene né discretamente in ciascuno de’ detti casi; imperò che ’l [p. 116 modifica]peccatore accomiatato, ne va iscornato e non contento. E puote intervenire che per lo isdegno si dispera, e non va a confessarsi ad altro confessoro, e ha in odio il confessoro che l’ha cacciato, e dirà male di lui, e lascerà il comandamento della Chiesa della confessione e del digiuno, e certi altri beni che s’avea posti in cuore di fare quando diliberò di venirsi a confessare. E forse, compiendo la confessione, avrebbe avuto la grazia della contrizione, la quale non avea in prima. Dee, adunque, il discreto confessoro pazientemente udire il peccatore, ed esserli amorevole e benigno. E nel primo caso lo dee rimandare a chi ha maggiore balía: nel secondo caso lo dee conducere con parole affettuose e di compassione, mescolandovi della paura del giudicio divino, quando fosse bisogno a contrizione e a lasciare il peccato. E in ogni caso, nel mandi sanza cruccio, e con isperanza che Dio gli farà grazia, dicendo che torni a lui, e che prieghi Iddio che gli dia contrizione, e egli anche nel pregherà: e simili cose dica. Tuttavia si guardi il confessoro, che per piacevolezza o per indiscreta cortesia non prosciolga la persona di quegli peccati che non puote; e che non sia prosuntuoso, se non sa discernere i peccati come sieno gravi, a giudicargli se sono riservati: ma se non sa, appari, o domandi chi più sa; o consigli il peccatore che ha casi malagevoli ad intendere, che cerchi d’uno13 più sofficiente confessoro; e più tosto non s’intrametta di quello che non sa, che, intramettendosi, avviluppi sé e altrui. Cè sono certi casi di quelli che14 eziandio molti savi e litterati dubitano, e mal volentieri se ne travagliano: come sono contratti usurai; che sono tanti, e tutto dì se ne truovano, che appena si sanno o possono intendere. E chi gli riquopre e scusa con nome di cambio, chi d’interesso, altri di diposito e di serbanza, [p. 117 modifica]alcuni gli chiamano compera e vendita, e guadagnare per lo rischio e a provvedimento: molti altri dicono che sono allogagioni, compagnie, socci, venture,15 comperare a novello, e più altri modi; sanza le simoníe, baratteríe e disonesti guadagni. Sono malagevoli casi quegli del matrimonio,16 delle dispensagioni, delle commutazioni de’ voti, delle restituzioni, de’ testamenti, dell’esecuzioni, delle manovalderíe17 e delle tutoríe e degli albitrati, de’ giudicii, de’ consigli, delle procureríe e avocaríe, delle ripresaglie, de pegni, delle iscomunicazioni, delle irregularitadi, degl’interdetti, sospensioni, privazioni, e di molte altre cose che non che insegnarle18 qui, ma non si potrebbono pur bene contare; ma toccansi in genere, per ammaestrare e’ confessori che sieno cauti, e che non imprendano, e non mettano a rischio sé e altrui, sendo prosontuosi, di fare quello che non possono e non sanno fare. E avvegna che detto sia che la persona si debbia confessare al propio prete, tuttavia sono più casi ne’ quali è licito di confessarsi ad altrui.

Note

  1. Il Manoscritto, qui e ancora poco appresso: misterio.
  2. L’edizione del primo secolo: del.
  3. Il Codice scrive: assalute
  4. Sta pur bene questo verbo, taciuto nel Codice e nella stampa del Salviati; dacchè il senso di quantunche non è qui di sebbene, ma di per quanto. Anche nell'edizione del 95: quantunque fussino sechreti.
  5. Questo luogo conferma l'osservazione da noi fatta di sopra, pag. 23, nota 3. É forse arbitrio degli editori del primo secolo: tienlo bene a mente.
  6. Così, meglio di ogni altro, il Salviati.
  7. Il Testo delle Murate, dopo le parole fra' termini della chiesa, séguita confusamente: la quale hanno a reggere, i quali preti hanno assolvere i suoi parrocchiani da ogni peccato, e però che ec.
  8. Coi più antichi editori, il Salviati: usa.
  9. Il Manoscritto: e puote avere altro.
  10. Nella stampa del primo secolo è sempre il contratto prosciorre.
  11. Il Testo: a farlo.
  12. Ediz. 95 e 83: a'.
  13. Il nostro Testo: che tolga d'uno: nella qual forma di costruito tolga riceverebbe il senso di: faccia scelta.
  14. Così nel Testo; ma in tutte le stampe: de'quali.
  15. Male, come a noi sembra, gli editori del 25 prescelsero l'erronea leione vetture. La seguente frase comperare a novello non è nel Codice delle Murate e nemmeno nell'antica stampa; sì però nell'edizione del Salviati e in altri Manoscritti. E la Crusca medesima la registra e spiega lodevolmente.
  16. Ediz. 95: de' matrimoni.
  17. Il nostro Testo, con parola non impossibile: manovaldie.
  18. Il medesimo: rassegnarle.