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distinzione quinta. — cap. iv. 117

cuni gli chiamano compera e vendita, e guadagnare per lo rischio e a provvedimento: molti altri dicono che sono allogagioni, compagnie, socci, venture,1 comperare a novello, e più altri modi; sanza le simoníe, baratteríe e disonesti guadagni. Sono malagevoli casi quegli del matrimonio,2 delle dispensagioni, delle commutazioni de’ voti, delle restituzioni, de’ testamenti, dell’esecuzioni, delle manovalderíe3 e delle tutoríe e degli albitrati, de’ giudicii, de’ consigli, delle procureríe e avocaríe, delle ripresaglie, de pegni, delle iscomunicazioni, delle irregularitadi, degl’interdetti, sospensioni, privazioni, e di molte altre cose che non che insegnarle4 qui, ma non si potrebbono pur bene contare; ma toccansi in genere, per ammaestrare e’ confessori che sieno cauti, e che non imprendano, e non mettano a rischio sé e altrui, sendo prosontuosi, di fare quello che non possono e non sanno fare. E avvegna che detto sia che la persona si debbia confessare al propio prete, tuttavia sono più casi ne’ quali è licito di confessarsi ad altrui.


Qui si dimostra come in certi casi la persona si può confessare altrui che al proprio prete


In prima si può confessare ogni persona, laica5 e secolare, uomo e femmina, che sia di qualunche stato e condizione, a’ frati Predicatori e Minori, i quali, per ispeziale privilegio e del papa e della Chiesa di Roma, possono le confessioni udi-

  1. Male, come a noi sembra, gli editori del 25 prescelsero l'erronea leione vetture. La seguente frase comperare a novello non è nel Codice delle Murate e nemmeno nell'antica stampa; sì però nell'edizione del Salviati e in altri Manoscritti. E la Crusca medesima la registra e spiega lodevolmente.
  2. Ediz. 95: de' matrimoni.
  3. Il nostro Testo, con parola non impossibile: manovaldie.
  4. Il medesimo: rassegnarle.
  5. La stampa antica, plausibilmente: laico.