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334 | Codice cavalleresco italiano |
di offendere o se agì per conto altrui, art. 218.
Rappresentanti dello sfidato od offensore che mancano ad un convegno stabilito in luogo e ora determinati dànno diritto alla controparte di considerare negata la soddisfazione e chiusa la vertenza, art. 209.
» devono risolvere pacificamente la vertenza, art. 210 a 212.
» devono essere imparziali, art. 212.
» dello sfidato devono convenire nel luogo indicato all’ora stabilita da quelli dello sfidante, art. 208.
» squalificano il primo che si ribella alla soluzione pacifica ed onorevole di una vertenza, art. 215.
» concordi che l’offesa non merita soluzione con armi, art. 216.
» che rifiutansi di far parte del giurì, articolo 289, 290.
» che negano di porre a verbale il rifiuto di adire al giurì obbligano gli avversari a verbalizzare ecc., art. 283.
» hanno l’obbligo di accettare le decisioni degli arbitri, art. 276.
» (i) non possono fungere da testimoni, quando il loro primo impugnasse le deliberazioni di un giurì, art. 297 a).
» (i) scelgono il posto dei duellanti sul terreno dello scontro: contestazioni sorte nella scelta, art. 318.
Reazione. Quando n’è riconosciuto il diritto, art. 27.
» Quando è giustificato o no, art. 27.
» Quando non è aggressione, art. 239 u).
Reclamo contro il verdetto di un giurì, art. 277, 301, 305 e succ.
Recusazione di un giudice, art. 69, 70, 72 e seg.
Recusato che firma un documento lo rende nullo, art. 76.
Reputazione cattiva (chi gode di) non può essere rappresentante, art. 96, 2°.