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334 Codice cavalleresco italiano


di offendere o se agì per conto altrui, art. 218.

Rappresentanti dello sfidato od offensore che mancano ad un convegno stabilito in luogo e ora determinati dànno diritto alla controparte di considerare negata la soddisfazione e chiusa la vertenza, art. 209.

               »                devono risolvere pacificamente la vertenza, art. 210 a 212.

               »                devono essere imparziali, art. 212.

               »                dello sfidato devono convenire nel luogo indicato all’ora stabilita da quelli dello sfidante, art. 208.

               »                squalificano il primo che si ribella alla soluzione pacifica ed onorevole di una vertenza, art. 215.

               »                concordi che l’offesa non merita soluzione con armi, art. 216.

               »                che rifiutansi di far parte del giurì, articolo 289, 290.

               »                che negano di porre a verbale il rifiuto di adire al giurì obbligano gli avversari a verbalizzare ecc., art. 283.

               »                hanno l’obbligo di accettare le decisioni degli arbitri, art. 276.

               »                (i) non possono fungere da testimoni, quando il loro primo impugnasse le deliberazioni di un giurì, art. 297 a).

               »                (i) scelgono il posto dei duellanti sul terreno dello scontro: contestazioni sorte nella scelta, art. 318.

Reazione. Quando n’è riconosciuto il diritto, art. 27.

         »          Quando è giustificato o no, art. 27.

         »          Quando non è aggressione, art. 239 u).

Reclamo contro il verdetto di un giurì, art. 277, 301, 305 e succ.

Recusazione di un giudice, art. 69, 70, 72 e seg.

Recusato che firma un documento lo rende nullo, art. 76.

Reputazione cattiva (chi gode di) non può essere rappresentante, art. 96, 2°.