La fine di un Regno (1909)/Parte III/Documenti vol. I/XXI

Documento XXI

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Documento XXI, volume I, cap. XII.1


Capitolato della concessione della ferrovia delle Puglie
fatta nel 1855 all’ing. Emanuele Melisurgo
Reale Decreto e Modello dei registri a matrice.


REGNO DELLE DUE SICILIE

Il giorno 7 Aprile 1855 in Napoli


FERDINANDO II

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE

DI GERUSALEMME EC.

DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO RC. RO.

GRAN PRINCIPE EREDITARIO DELLA TOSCANA BC, EC, EC.


A tutti i presenti e futuri salute.


Innanzi a noi Gaetano Martinez del fu Giuseppe Notajo Certificatore Regio di Napoli, con lo studio nella casa di nostra abitazione sita strada Bisignano a Chiaia n. 48; e dei sottonotandi testimoni avendo i requisiti dalla legge richiesti, si son costituiti

Da una parte


Il sig. D. Giovanni Rocco, del fu D. Marco, Avvocato Generale della G. C. de’ Conti, Agente nel Contenzioso della Tesoreria Generale, domiciliato per ragione del suo ufficio nel Palazzo de’ Reali Ministeri di Stato in S. Giacomo, il quale interviene in nome e parte del Real Governo, e per effetto delle Sovrane Delegazioni e Disposizioni, di cui in seguito si farà parola.

E d’altra parte


Il sig. D. Emmanuele Melisurgo, del fu Spiridione, Ingegnere civile, domiciliato Riviera di Chiaia n. 96.

Le costituite signore parti sono cognite a noi notajo e testimoni.

Si è dalle costituite parti dichiarato, che dal signor Direttore del Ministero, e Real Segreteria di Stato de’ Lavori Pubblici, è stato partecipato sotto la data de’ 3 aprile 1855, (2° Ripartimento, 2° Carico, n. 1682), al costituito sig. Avvocato Generale della Gran Corte de Conti, Agente del Contenzioso della Real Tesoreria Generale, il seguente Rescritto.

“Sua Maestà, il Re, (N. S.), alla cui Sovrana intelligenza ho rassegnato il progetto di contratto formolato dalla Commessione [p. 82 modifica]Sovranamente istituita per le Ferrovie (e della quale Ella fa parte) per una novella Concessione della Strada di Ferro da Napoli a Brindisi da farsi al signor Emmanuele Melisurgo, sulle basi della Sovrana Concessione del 4 febbraio 1853, ed a cui ho rassegnato pure il processo verbale della Commessione medesima, contenente una discordanza di opinioni intorno all’art. 13 del Progetto medesimo, con Sovrana Risoluzione presa nell’Ordinario Consiglio di Stato del di 2 corrente, sì è degnata approvare il contratto formolato dalla Commessione, colle seguenti modifiche.

“1° Che i lavori dovranno cominciare da Napoli a raggiungere la Strada Ferrata già fatta dal Real Governo verso Sarno, e così progredire la costruzione in continuazione.

"2° Che all’articolo 18 del contratto, sia aggiunto il comma formolato dal Procuratore Generale Cavalier Troysi, e dal Duca di Mignano Colonello Nunziante colla modifica che invece di dirsi: "Sarà accordato al Concessionario un secondo termine, ecc.„ si dica: Potrà accordarsi al Concessionario un secondo termine, ecc.

“3° Che all’articolo 17 si aggiunga, che gli ordini pel trasporto delle Truppe potranno esser dati anche dal Ministro della Guerra e Marina e sì tolgano le parole interlineato Sospenda il traffico ordinario non.

“4° Che sia soppresso il comma n, 4 dell’art. 26.

“Ha ordinato infine S. M. che sì proceda subito da Lei alla stipola del Contratto colle suddette modifiche.

“Nel Real Nome le partecipo questa Sovrana Risoluzione pel pronto adempimento, inviandole il Progetto del Contratto, ed il Processo verbale della Commessione, che si compiacerà poi restituirmi. — Napoli 8 aprile 1855„.

In esecuzione quindi di tali Sovrane Determinazioni di SS. M. il Re (N.S.), e conformemente al progetto formolato dalla Commessione, e colle modifiche ordinate col predetto Real Rescritto, si è proceduto alla stipola del presente Contratto di concessione colle clausole, e le condizioni che seguono:

Art. 1. — Il signor Emmanuele Melisurgo si obbliga di costruire e recare a termine a sue spese, rischio e pericolo, nel corso di cinque anni decorrendi da oggi, una ferrovia da Napoli a Brindisi, la quale allo spirare del termine suddetto dovrà trovarsi in perfetto stato di servizio atta al trasporto così degli uomini, come delle merci; © quindi è medesimamente a peso esclusivo del detto Concessionario la costruzione delle Stazioni, degli Edifici, Piatteforme, Ponti, Viadotti, Trafori, e di qualunque opera necessaria, non escluse le Macchine, i Vagoni, i Carri, insomma tutti i mezzi di locomozione e di trasporto, in numero proporzionato, e sufficienti al servizio [p. 83 modifica]dell’intera strada, come anche tutti gli approvisionamenti di combustibile ed altro che costituisce la dotazione di una strada ferrata.

Rimane pertanto in facoltà del Real Governo di proseguire e conpiere la sua strada di Ferro da Nola a Sarno.

E si dichiara e conviene per patto e condizione espressa, che i lavori della nuova Ferrovia da Napoli a Brindisi dovranno cominciare da Napoli a raggiungere la Strada Ferrata già fatta dal Real Governo verso Sarno, e così progredire la costruzione in continuazione.

Nel caso che si trovassero dei lavori già fatti dal Governo oltre Sarno verso Avellino, e secondo gli studi del signor Melisurgo, in questo caso il Governo cederà al medesimo le dette opere materiali, ricevendone il corrispondente ammontare della spesa.

Art. 2. - Il concessionario signor Melisurgo si obbliga di presentare nel corso di un anno all’approvazione del Real Governo il piano generale dell’opera, od i progetti di arte della Ferrovia suddetta, con la indicazione delle Stazioni, e di ogni altra dipendenza della strada.

Per piano generale s’intendo una pianta topografica di una scala non minore del cinquantamila, indicante le regioni che saranno attraversate dalla intera linea.

Approvato il qual piano generale dell’opera dal Real Governo, saranno presentati nel corso dello stesso termine i progetti d’arte per le sezioni, consistenti in una pianta topografica di una scala non minore del 25000, con le quote corrispondenti, indicanti le località che saranno toccate dalla linea, le diverse stazioni, le porzioni in rettifilo, le curve con i rispettivi raggi ed il modo di congiungimento delle curve coi rettifili.

Dippiù a contemporaneamente un profilo corrispondente alla sua sezione, che indicherà le diverse inclinazioni della linea nel senso longitudinale, con le sezioni trasversali del terreno, e queste ultime in pianura si praticheranno almeno per ogni 2000 palmi, nelle vallate almeno per ogni 300 palmi, e a mezza costa o sulle alture per i rettifili ogni 200 palmi, e per le curve ogni 100 palmi almeno.

È intanto espressamente convenuto, che la strada partendo da Napoli passar deve per Avellino, Foggia Barletta e Bari.

Art. 3. - La ferrovia sarà per tutto il suo cammino a doppio corso di rotaje.

Art. 4. – La strada sarà chiusa con muri, o fossi, o argini di terra. Le barriere le quali chiuderanno le comunicazioni particolari dovranno aprirsi sulle terre, e non sulla ferrovia.

Art. 5. - Se la ferrovia dovrà attraversare strade pubbliche, la stessa per mezzo di ponti, gallerie sotterranee, o altre opere dovrà [p. 84 modifica]trovarsi ad un livello superiore, o inferiore, in modo che sia perfettamente libero (tanto pel passaggio quanto, pei trasporti di ogni natura) di valersi o della strada pubblica o della ferrovia.

E quando per necessità riconosciuta dalla pubblica amministrazione, la intersezione dovesse venire ad uno stesso livello, in tal caso saranno stabilite delle barriere da non potere essere superate nè dagli uomini, né dagli animali, le quali saranno custodite ed opportunamente chiuse o aperte dagli appositi cantonieri.

Pei lavori da farsi non si potranno occupare, o ingombrare le strade pubbliche; e dove qualche tratto debba indispensabilmente occuparsene, il Concessionario dovrà subito rimetterlo a sue spese a comodo passaggio, secondo i regolamenti della Direzione Generale de’ Ponti e Strade. In questo caso, durante la occupazione, il Concessionario dovrà aprire a sue spese de’ cammini provvisorî atti al servizio del pubblico.

Incontrandosi de’ monumenti di antichità non potranno occuparsi nè danneggiarsi in qualunque modo.

Art. 6. — Nei passaggi dei fiumi non si permettono altrimenti che ponti stabili, e siffattamente costrutti, che le acque sieno lasciate libere all’uso delle popolazioni ed alla navigazione, che potrà farvisi anche nel tempo futuro.

Art. 7.— L’intrapresa della strada ferrata riguardando un’opera di pubblica utilità, il Concessionario godrà di tutti i diritti, che le leggi i Reali Decreti, ed i Regolamenti dell’Amministrazione pubblica accordano pei pubblici lavori. Egli potrà in conseguenza ottenere con la facoltà, e colle condizioni dell’art. 470 delle leggi civili, tanto i terreni dei privati, che quelli dello Stato, della Real Casa, dei Comuni e degli Stabilimenti pubblici dei quali, giusta i progetti approvati, avrà bisogno per la strada e per le dipendenze della stessa, del pari che i materiali all’uopo necessari per la estrazione, e per lo trasporto dei quali, godrà dei privilegi accordati agl’intraprenditori de’ lavori pubblici.

Art. 8. — Sarà egualmente a peso del Concessionario, e quindi dovrà egli pagare lo indennizzamento di ogni maniera di danni, che in conseguenza dei lavori della strada potranno inferirsi ai proprieprietari degl’immobili danneggiati.

Art. 9. — Essendo la strada una proprietà del Governo, della quale il Concessionario ha solo il godimento per tempo determinato, il terreno e gli edifizj occupati per costruirla, come gli edifizi che si costruiranno per il servizio della stessa, saranno esenti dal tributo fondiario, ai termini dell’art. 2° del Real Decreto de’ 10 giugno 1817, e da qualunque altro peso imposto o imponendo.

Art. 10. — Saranno esenti da’ dazi d’immissione il ferro, i [p. 85 modifica]materiali, gli strumenti, le macchine, le ruotaje, e le vetture che il Concessionario importerà dai paesi stranieri, solamente per la costruzione della strada, e non per l’uso e mantenimento della stessa, uniformandosi bensì al Real Rescritto de’ 7 maggio 1836, comunicato dal Ministro Segretario di Stato delle Finanze.

Art. 11. — Compiuto che sarà perfettamente un tratto della strada, in modo da poter essere aperto al traffico, uno o più Commissari delegati dal Ministro Segretario di Stato de’ Lavori Pubblici ne eseguiranno la visita, facendo tutte le pruove opportune per assicurarsi della perfezione di quel tratto, e della piena attitudine di esso al traffico a cui è destinato. Compileranno di tale visita apposito processo verbale, con cui dichiareranno ricettibile il tratto compiuto, e dopo l’approvazione del Ministro suddetto, il Concessionario metterà in servizio quel tratto di strada, e potrà percepire i diritti legali che gli sono accordati.

Lo stesso sarà praticato per ciascuno altro tratto che sarà successivamente compiuto, e così in seguito sino all’intero compimento della Strada.

Art. 12. — Se nel corso de’ cinque anni fissati nell’articolo 1° la strada non si trovi compiuta ed aperta al pubblico traffico almeno per la maggior parte; in tal caso pel solo fatto di tale inadempimento, e senza bisogno di notificazione alcuna, cederà in benefizio del Real Governo per le vie amministrative a titolo di penale per la mora la cauzione della quale sì parlerà nell’art. 23.

Art. 13. — Come prima saranno costruite e pienamente perfezionate dieci miglia di strada da Napoli, la cauzione sarà restituita al Concessionario, o a chi per esso. Le dette dieci miglia di strada rimarranno sostituite alla cauzione per lo adempimento di tutti gli obblighi del contratto, ed ove la costruzione della strada non prosegua; tali dieci miglia rimarranno proprietà assoluta del Governo.

Quando avvenga il caso preveduto nell’articolo 12, potrà accordarsi al Concessionario un secondo termine della durata, che S. M. (D. G.) crederà conveniente. Un tal secondo termine decorso, il Real Governo potrà provvedere al compimento della strada, proseguendola a suo arbitrio o per suo conto, o per mezzo di altro Concessionario, salvo sempre al Real Governo il diritto di passaggio su la parte già compiuta dal Concessionario con le tariffe già convenute.

Art. 14. — Pel trasporto dei viaggiatori, derrate, mercanzie, animali ed ogni altro oggetto qualunque il Concessionario dovrà valersi delle macchine a vapore.

Potrà parimenti valersi di tutte le altre forze motrici già ritrovate, o che potranno ritrovarsi in avvenire dalla scienza, a condisione bensi, che ogni nuovo sistema di forza motrice non possa introdursi, se non dopo l’approvazione del Real Governo.

[p. 86 modifica]Art. 15. — La durata della concessione sarà di anni ottanta, che incominceranno a decorrere dall’apertura al pubblico traffico della intera linea.

Al termine di detta concessione di anni ottanta, e pel solo fatto del decorrimento di detto termine cesserà l’usufrutto del Concessionario, ed il Governo entrerà nel godimento della strada di ferro, e di tutte le sue dipendenze, e il Concessionario o chi per esso si obbliga di farne la consegna in buono stato.

Relativamente alle macchine locomotrici, carri, carrette, vetture, materiali, combustibili, approvigionamenti di ogni sorta, ed a tutto quanto si comprende sotto l’espressione di beni mobili o di effetti mobili (senza aver riguardo alla destinazione, che potesse farli considerare immobili) il Concessionario lo venderà al Real Governo, pel prezzo che sarà determinato da due periti da sciegliersi di consenso dalle parti.

In caso di discrepanza sarà trascelto a sorte un terzo perito fra sei, tre dei quali verranno indicati dal Real Governo e tre dal Concessionario o suoi aventi causa.

Art. 16. — Il Concessionario in compensamento delle spese, che soffrirà per la costruzione e per le rifazioni di qualunque natura, non che per la manutenzione e pel servizio della strada, è autorizzato a percepire i prodotti della stessa, secondo le tariffe sovranamente fermate ed attualmente in vigore per le strade di Nocera e Castellammare, per lo corso degli anni ottanta della concessione.

Le dette tariffe non potranno giammai aumentarsi dal Concessionario, ma potrà solo proporsene dallo stesso al Real Governo la minorazione.

Art. 17. — Il Concessionario si obbliga di eseguire gratuitamente il trasporto delle Regie Truppe coi loro bagagli. Ove ciò debba aver luogo, il Direttore della strada ferrata riceverà i corrispondenti ordini particolari di S. M. (D. G.); o di Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato di Guerra e Marina, o del comando Generale almeno il giorno precedente. In caso però di somma urgenza, in cui l’ordine debba essere seguito da pronta partenza, il Direttore della Strada disporrà le mosse dei convogli, in modo che non si vada incontro a disastri, ed i soldati partano secondo gli ordini di S. M., o del Ministro della Guerra e Marina, o del Comando Generale.

In qualunque caso il servizio ordinario della strada ferrata non dev’essere sospeso nel darsi luogo ai trasporti militari.

Art. 18. — L’Amministrazione pubblica determinerà di accordo col Concessionario le disposizioni opportune per assicurare la polizia e la sicurezza della strada.

Art. 19. — Il Concessionario è autorizzato sotto l’approvazione [p. 87 modifica]del Real Governo a fare i regolamenti, che giudicherà utili pel servizio intorno della ferrovia.

Art. 20. — Gli agenti e guardie, che il Concessionario stabilirà sì per la vigilanza e polizia della strada, che delle opere che ne dipendono, saranno assimilati ai Guardiani Urbani e Rurali dei Comuni, in quanto alla facoltà di redigere i processi verbali delle Contravvenzioni ai regolamenti ed alla fede che meritano in giudizio. A tale uopo saranno presentati dal Concessionario e patentati dal Real Governo a norma dell’articolo 285 della legge de’ 12 dicembre 1816.

Art. 21. — Il concessionario non avrà dal Real Governo alcuna assicurazione d’interessi su’ capitali che spenderà. Bensì a titolo d’incoraggiamento, e per soli anni 60 degli 80 anni della durata della concessione, il Governo accorda al detto Concessionario un premio di annui ducati 180 000. Tale premio sarà ripartito per quote allogate ciascuna ad ogni miglio di strada, ed in proporzione che ciascun tratto di essa non minore di 10 miglia sarà aperto al pubblico traffico, dal Real Governo gli si corrisponderà la tangente corrispondente per rate semestrali.

Tutte le somme che durante la costruzione della strada saranno pagate al Concessionario, proporzionatamente al numero di miglia costruite, siccome innanzi è detto, il Governo le riterrà negli ultimi anni dei 50 pe’ quali deve pagarsi l’incoraggiamento dei ducati 180 000, e nelle stesse qualità pagate al detto Concessionario. Così che sulla sovvenzione del cinquantesimo anno sarà ritenuta la somma che si sarà pagata al Concessionario nell’ultimo anno in cui sarà recata a termine la strada; nel 49° si riterrà la somma pagata nel penultimo della costruzione, e così di mano in mano retrogradamente sino a giungere all’anno nel quale si sarannno fatti i primi pagamenti ad esso Concessionario.

Art. 22. — Il Concessionario Melisurgo è facoltato a formare per la costruzione e per l’uso della strada di ferro una, o più società commerciali, cui potrà cedere la intiera concessione, o una parte di essa, uniformandosi per la formazione di tale società alle disposizioni delle leggi di eccezione per gli affari di commercio vigenti nel Regno, a condizione benvero che la società, o le società da formarsi abbiano sede in Napoli, e che i rappresentanti di esse aventi piena facoltà di obbligare la società rimpetto al Governo siano sudditi di S. M. il Re del Regno delle due Sicilie, e sieno domiciliati in Regno.

Art. 28. — Il Concessionario sig. Melisurgo si obbliga di dare una cauzione di ducati 300 000, dei quali ducati 50 000 saranno da lui versati dopo otto mesi decorrenti dalla”data della presente concessione, e i restanti Ducati 25 0000 dopo quattro mesi dalla scadenza dei primi ducati 50 000.

[p. 88 modifica]Art. 24. — La intiera somma di ducati 300 000 sarà impiegata in compra di rendita 5 per cento inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico di Napoli, in testa del Concessionario, o di chi per lui, ed immobilizzata per cauzione a favore del Real Governo in adempimento di tutti i patti della presente concessione.

Le rendita prodotta dallo impiego sul Gran Libro dei detti ducati 800000 di cauzione, sarà goduto liberamente da coloro a’ quali essa rendita sì trova intestata; e ciò bene inteso infino al giorno in cui il Real Governo non fosse entrato nel dritto per lo quale farà suo il danaro della cauzione, qualora il Concessionario non avesse adempito alle condizioni per le quali la cauzione da loro vien data.

Art. 25. — Il Concessionario s’intenderà di pieno dritto decaduto dalla concessione verificandosi ciascuno de’ casi qui appresso indicati:

Primo: Se nel tempo di sopra designato, ossia nel corso di otto mesi dal giorno della presente concessione, non avrà depositato i primi ducati 50 000 di causione.

Secondo: Se nel termine successivamente stabilito, ossia dopo quattro mesi dalla scadenza dei primi ducati 50 000 non avrà depositato gli altri duoati 250 000 nel qual caso il Real Governo farà suoi per le vie amministrative i primi ducati 50 000.

Terzo: Se fra un anno dalla presente concessione non avrà intrapreso i lavori, nel qual caso cederanno a favore del Real Governo tutte le somme che avrà depositate per cauzione.

Art, 26. — Le questioni che potranno nascere dal presente contratto di concessione saranno decise senza forma giudiziaria da due arbitri, de’ quali uno sarà nominato dal Real Governo, e l’altro dal Concessionario. In caso di disparità sarà terzo arbitro necessario il Presidente della Gran Corte Civile di Napoli, dispensando espressamente S. M. nella pienezza del suo Sovrano potere alla disposizione dell’articolo 212 della legge de’ 29 maggio 1817.

Li detti arbitri giudicheranno inappellabilmente, e la loro sertenza avrà forza di cosa giudicata, contro di cui non si ammetterà verun rimedio straordinario, e specialmente ricorso per ritrattazione.

Art. 27. — Perla esecuzione e gli effetti tutti della presente concessione, e per la intimazione di qualsiasi atto o pronunziazione, il costituito sig. Melisurgo elegge il suo domicilio qui in Napoli nella strada riviera di Chiaja num. 95.

Dovranno similmente eleggere il loro domicilio in Napoli tutti i rappresentanti della compagnia, o compagnie che potranno essere cessionarie di esso sig. Melisurgo a norma di quanto è stato di sopra stabilito.

Art. 28. — Le spese della stipula del presente istromento e della copia di prima edizione da rilasciarsi al costituito sig. Avvocato [p. 89 modifica]Generale della Gran Corte dei Conti, Agente del Contenzioso, per uso del Real Governo, sono a carico del signor Melisurgo.

Fatto e pubblicato in questa Comune e Provincia di Napoli, e propriamente nella stanza di udienza del sullodato costituto signor avvocato Generale della Gran Corte dei Conti, Agente del Contenzioso della Tesoreria Generale, sita nel suo uffizio nel locale dei Reali Ministeri di Stato in San Giacomo; previa lettura del presente contratto fattone da Noi Notaio a voce chiara e intelligibile ai costituiti signori Avvocato Generale della Gran Corte dei Conti Agente del Contenzioso, e Melisurgo alla presenza dei Signori D. Ferdinando Rulli fu Filippo, domiciliato vico Tagliaferri num. 68, e D. Francesco Macchia fu Agostino, domiciliato vico Conte di Mola num. 52 testimoni ambi di Napoli ed impiegati civili, i quali con essi costituiti e Noi Notajo si sottoscrivono.

firmati: Giovanni Rocco

Agente del Contenzioso


Emmanuele Melisurgo
Ferdinando Rulli, testimone
Francesco Macohia, testimone
Notar Gaetano Martinez di Napoli



Real decreto de 16 aprile 1855
pubblicato dal giornale officiale del regno in data 19 maggio 1855

(N. 108).


Art. 1. – Accordiamo concessione al sig. Emmanuele Melisurgo di costruire a sue spese, rischi e pericoli una ferrovia da Napoli a Brindisi, a’ patti e condizioni che si contengono ne’ 26 articoli da Noi approvati, e aocettati dal sig. Melisargo, i quali sono stati annessi al presente Decreto.

Art. 2. - Il concessionario si avrà a titolo d’incoraggiamento e per soli anni cinquanta un premio di annui ducati contottantamila.

“Tale premio sarà ripartito per quote allegate ciascuna ad ogni miglio della ferrovia, ed in proporzione che ciascun tratto di essa non minore di 10 miglia sarà aperto al pubblico traffico, dal Real Governo gli si pagherà la tangente corrispondente per rate semestrali.

Art. 3. - Il Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato de’ Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente Decreto.


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SOCIETÀ IN COMMANDITA E. MELISURGO e C.i

per la Ferrovia delle Puglie da Napoli a Brindisi



Registro di sottoscrizione affidato al Sig. (nome e cognome dell’incaricato) N.° (d’ordine sul Registro medesimo)
Il Sig. (nome e cognome del sottoscrittore)
di (patria)
domiciliato (residenza abituale)
ed elettivamente in Napoli presso (scelta a piacere del sottoscrittore, in mancanza di cui s’intende determinata per la Sede Sociale)

Sottoscrive sulla presente modula, conforme all’originale alligatone agli Statuti Sociali, e giusta l’articolo 19 de’ medesimi, per (numero) azioni di ducati 100 ognuna.

Si obbliga pagarne l’ammontare per cinquantesimi del loro valore alla pari, cioè i primi tre cinquantesimi tra un mese da che ne sarà fatta richiesta dal Socio Gerente per mezzo di avviso inserito nel Giornale officiale del Regno; e ciascuno degli altri cinquantesimi coll’intervallo di un mese l’uno dall’altro, a contare dal primo versamento.

Si obbliga di eseguire i detti pagamenti presso (scelta della Sede sociale o di una delle Succursali, intendendosi in mancanza eletta la prima) con la seguente formola, giusta l’articolo 32 degli Statuti Sociali, cioè: — Vincolati per versarsi sopra apposita Madrefede sul Banco delle Due Sicilie, intestata al signor E. Melisurgo e condizionata a spendersi ad uso della Ferrovia delle Puglie da Napoli a Brindisi nel modo stabilito colarticolo 40 degli Statuti Sociali portanti la data 26 maggio 1855, depositati con atto dello stesso giorno presso il Notaio Certificatore Reale di Napoli Gaetano Martinez.

Dichiara di aver piena conoscenza de’ detti Statuti, e promette esatta osservanza a’ medesimi.

Elegge (scelta come sopra) per ivi ricevere i pagamenti cui ha dritto per le azioni da lui sottoscritte.

Oggi li (data della sottoscrizione)

Firma dell’Azionista


Napoli, 26 maggio 1855. Il Socio responsabile nel solido
E. MELISURGO


FERROVIA DA NAPOLI A BRINDISI

  1. In questo capitolo fu asserito, per errore di stampa, che Emanuele Melisurgo fosse stato deputato di Terra di Bari nel 1848: fa invece candidato; scrisse una lettera agli elettori, e riportò alcune centinaia di voti.