Pagina:La fine di un regno, parte III, 1909.djvu/97


— 87 —

del Real Governo a fare i regolamenti, che giudicherà utili pel servizio intorno della ferrovia.

Art. 20. — Gli agenti e guardie, che il Concessionario stabilirà sì per la vigilanza e polizia della strada, che delle opere che ne dipendono, saranno assimilati ai Guardiani Urbani e Rurali dei Comuni, in quanto alla facoltà di redigere i processi verbali delle Contravvenzioni ai regolamenti ed alla fede che meritano in giudizio. A tale uopo saranno presentati dal Concessionario e patentati dal Real Governo a norma dell’articolo 285 della legge de’ 12 dicembre 1816.

Art. 21. — Il concessionario non avrà dal Real Governo alcuna assicurazione d’interessi su’ capitali che spenderà. Bensì a titolo d’incoraggiamento, e per soli anni 60 degli 80 anni della durata della concessione, il Governo accorda al detto Concessionario un premio di annui ducati 180 000. Tale premio sarà ripartito per quote allogate ciascuna ad ogni miglio di strada, ed in proporzione che ciascun tratto di essa non minore di 10 miglia sarà aperto al pubblico traffico, dal Real Governo gli si corrisponderà la tangente corrispondente per rate semestrali.

Tutte le somme che durante la costruzione della strada saranno pagate al Concessionario, proporzionatamente al numero di miglia costruite, siccome innanzi è detto, il Governo le riterrà negli ultimi anni dei 50 pe’ quali deve pagarsi l’incoraggiamento dei ducati 180 000, e nelle stesse qualità pagate al detto Concessionario. Così che sulla sovvenzione del cinquantesimo anno sarà ritenuta la somma che si sarà pagata al Concessionario nell’ultimo anno in cui sarà recata a termine la strada; nel 49° si riterrà la somma pagata nel penultimo della costruzione, e così di mano in mano retrogradamente sino a giungere all’anno nel quale si sarannno fatti i primi pagamenti ad esso Concessionario.

Art. 22. — Il Concessionario Melisurgo è facoltato a formare per la costruzione e per l’uso della strada di ferro una, o più società commerciali, cui potrà cedere la intiera concessione, o una parte di essa, uniformandosi per la formazione di tale società alle disposizioni delle leggi di eccezione per gli affari di commercio vigenti nel Regno, a condizione benvero che la società, o le società da formarsi abbiano sede in Napoli, e che i rappresentanti di esse aventi piena facoltà di obbligare la società rimpetto al Governo siano sudditi di S. M. il Re del Regno delle due Sicilie, e sieno domiciliati in Regno.

Art. 28. — Il Concessionario sig. Melisurgo si obbliga di dare una cauzione di ducati 300 000, dei quali ducati 50 000 saranno da lui versati dopo otto mesi decorrenti dalla”data della presente concessione, e i restanti Ducati 25 0000 dopo quattro mesi dalla scadenza dei primi ducati 50 000.