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teriali, gli strumenti, le macchine, le ruotaje, e le vetture che il Concessionario importerà dai paesi stranieri, solamente per la costruzione della strada, e non per l’uso e mantenimento della stessa, uniformandosi bensì al Real Rescritto de’ 7 maggio 1836, comunicato dal Ministro Segretario di Stato delle Finanze.
Art. 11. — Compiuto che sarà perfettamente un tratto della strada, in modo da poter essere aperto al traffico, uno o più Commissari delegati dal Ministro Segretario di Stato de’ Lavori Pubblici ne eseguiranno la visita, facendo tutte le pruove opportune per assicurarsi della perfezione di quel tratto, e della piena attitudine di esso al traffico a cui è destinato. Compileranno di tale visita apposito processo verbale, con cui dichiareranno ricettibile il tratto compiuto, e dopo l’approvazione del Ministro suddetto, il Concessionario metterà in servizio quel tratto di strada, e potrà percepire i diritti legali che gli sono accordati.
Lo stesso sarà praticato per ciascuno altro tratto che sarà successivamente compiuto, e così in seguito sino all’intero compimento della Strada.
Art. 12. — Se nel corso de’ cinque anni fissati nell’articolo 1° la strada non si trovi compiuta ed aperta al pubblico traffico almeno per la maggior parte; in tal caso pel solo fatto di tale inadempimento, e senza bisogno di notificazione alcuna, cederà in benefizio del Real Governo per le vie amministrative a titolo di penale per la mora la cauzione della quale sì parlerà nell’art. 23.
Art. 13. — Come prima saranno costruite e pienamente perfezionate dieci miglia di strada da Napoli, la cauzione sarà restituita al Concessionario, o a chi per esso. Le dette dieci miglia di strada rimarranno sostituite alla cauzione per lo adempimento di tutti gli obblighi del contratto, ed ove la costruzione della strada non prosegua; tali dieci miglia rimarranno proprietà assoluta del Governo.
Quando avvenga il caso preveduto nell’articolo 12, potrà accordarsi al Concessionario un secondo termine della durata, che S. M. (D. G.) crederà conveniente. Un tal secondo termine decorso, il Real Governo potrà provvedere al compimento della strada, proseguendola a suo arbitrio o per suo conto, o per mezzo di altro Concessionario, salvo sempre al Real Governo il diritto di passaggio su la parte già compiuta dal Concessionario con le tariffe già convenute.
Art. 14. — Pel trasporto dei viaggiatori, derrate, mercanzie, animali ed ogni altro oggetto qualunque il Concessionario dovrà valersi delle macchine a vapore.
Potrà parimenti valersi di tutte le altre forze motrici già ritrovate, o che potranno ritrovarsi in avvenire dalla scienza, a condisione bensi, che ogni nuovo sistema di forza motrice non possa introdursi, se non dopo l’approvazione del Real Governo.