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varsi ad un livello superiore, o inferiore, in modo che sia perfettamente libero (tanto pel passaggio quanto, pei trasporti di ogni natura) di valersi o della strada pubblica o della ferrovia.
E quando per necessità riconosciuta dalla pubblica amministrazione, la intersezione dovesse venire ad uno stesso livello, in tal caso saranno stabilite delle barriere da non potere essere superate nè dagli uomini, né dagli animali, le quali saranno custodite ed opportunamente chiuse o aperte dagli appositi cantonieri.
Pei lavori da farsi non si potranno occupare, o ingombrare le strade pubbliche; e dove qualche tratto debba indispensabilmente occuparsene, il Concessionario dovrà subito rimetterlo a sue spese a comodo passaggio, secondo i regolamenti della Direzione Generale de’ Ponti e Strade. In questo caso, durante la occupazione, il Concessionario dovrà aprire a sue spese de’ cammini provvisorî atti al servizio del pubblico.
Incontrandosi de’ monumenti di antichità non potranno occuparsi nè danneggiarsi in qualunque modo.
Art. 6. — Nei passaggi dei fiumi non si permettono altrimenti che ponti stabili, e siffattamente costrutti, che le acque sieno lasciate libere all’uso delle popolazioni ed alla navigazione, che potrà farvisi anche nel tempo futuro.
Art. 7.— L’intrapresa della strada ferrata riguardando un’opera di pubblica utilità, il Concessionario godrà di tutti i diritti, che le leggi i Reali Decreti, ed i Regolamenti dell’Amministrazione pubblica accordano pei pubblici lavori. Egli potrà in conseguenza ottenere con la facoltà, e colle condizioni dell’art. 470 delle leggi civili, tanto i terreni dei privati, che quelli dello Stato, della Real Casa, dei Comuni e degli Stabilimenti pubblici dei quali, giusta i progetti approvati, avrà bisogno per la strada e per le dipendenze della stessa, del pari che i materiali all’uopo necessari per la estrazione, e per lo trasporto dei quali, godrà dei privilegi accordati agl’intraprenditori de’ lavori pubblici.
Art. 8. — Sarà egualmente a peso del Concessionario, e quindi dovrà egli pagare lo indennizzamento di ogni maniera di danni, che in conseguenza dei lavori della strada potranno inferirsi ai proprieprietari degl’immobili danneggiati.
Art. 9. — Essendo la strada una proprietà del Governo, della quale il Concessionario ha solo il godimento per tempo determinato, il terreno e gli edifizj occupati per costruirla, come gli edifizi che si costruiranno per il servizio della stessa, saranno esenti dal tributo fondiario, ai termini dell’art. 2° del Real Decreto de’ 10 giugno 1817, e da qualunque altro peso imposto o imponendo.
Art. 10. — Saranno esenti da’ dazi d’immissione il ferro, i ma-