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Art. 24. — La intiera somma di ducati 300 000 sarà impiegata in compra di rendita 5 per cento inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico di Napoli, in testa del Concessionario, o di chi per lui, ed immobilizzata per cauzione a favore del Real Governo in adempimento di tutti i patti della presente concessione.

Le rendita prodotta dallo impiego sul Gran Libro dei detti ducati 800000 di cauzione, sarà goduto liberamente da coloro a’ quali essa rendita sì trova intestata; e ciò bene inteso infino al giorno in cui il Real Governo non fosse entrato nel dritto per lo quale farà suo il danaro della cauzione, qualora il Concessionario non avesse adempito alle condizioni per le quali la cauzione da loro vien data.

Art. 25. — Il Concessionario s’intenderà di pieno dritto decaduto dalla concessione verificandosi ciascuno de’ casi qui appresso indicati:

Primo: Se nel tempo di sopra designato, ossia nel corso di otto mesi dal giorno della presente concessione, non avrà depositato i primi ducati 50 000 di causione.

Secondo: Se nel termine successivamente stabilito, ossia dopo quattro mesi dalla scadenza dei primi ducati 50 000 non avrà depositato gli altri duoati 250 000 nel qual caso il Real Governo farà suoi per le vie amministrative i primi ducati 50 000.

Terzo: Se fra un anno dalla presente concessione non avrà intrapreso i lavori, nel qual caso cederanno a favore del Real Governo tutte le somme che avrà depositate per cauzione.

Art, 26. — Le questioni che potranno nascere dal presente contratto di concessione saranno decise senza forma giudiziaria da due arbitri, de’ quali uno sarà nominato dal Real Governo, e l’altro dal Concessionario. In caso di disparità sarà terzo arbitro necessario il Presidente della Gran Corte Civile di Napoli, dispensando espressamente S. M. nella pienezza del suo Sovrano potere alla disposizione dell’articolo 212 della legge de’ 29 maggio 1817.

Li detti arbitri giudicheranno inappellabilmente, e la loro sertenza avrà forza di cosa giudicata, contro di cui non si ammetterà verun rimedio straordinario, e specialmente ricorso per ritrattazione.

Art. 27. — Perla esecuzione e gli effetti tutti della presente concessione, e per la intimazione di qualsiasi atto o pronunziazione, il costituito sig. Melisurgo elegge il suo domicilio qui in Napoli nella strada riviera di Chiaja num. 95.

Dovranno similmente eleggere il loro domicilio in Napoli tutti i rappresentanti della compagnia, o compagnie che potranno essere cessionarie di esso sig. Melisurgo a norma di quanto è stato di sopra stabilito.

Art. 28. — Le spese della stipula del presente istromento e della copia di prima edizione da rilasciarsi al costituito sig. Avvocato Ge-