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Art. 15. — La durata della concessione sarà di anni ottanta, che incominceranno a decorrere dall’apertura al pubblico traffico della intera linea.
Al termine di detta concessione di anni ottanta, e pel solo fatto del decorrimento di detto termine cesserà l’usufrutto del Concessionario, ed il Governo entrerà nel godimento della strada di ferro, e di tutte le sue dipendenze, e il Concessionario o chi per esso si obbliga di farne la consegna in buono stato.
Relativamente alle macchine locomotrici, carri, carrette, vetture, materiali, combustibili, approvigionamenti di ogni sorta, ed a tutto quanto si comprende sotto l’espressione di beni mobili o di effetti mobili (senza aver riguardo alla destinazione, che potesse farli considerare immobili) il Concessionario lo venderà al Real Governo, pel prezzo che sarà determinato da due periti da sciegliersi di consenso dalle parti.
In caso di discrepanza sarà trascelto a sorte un terzo perito fra sei, tre dei quali verranno indicati dal Real Governo e tre dal Concessionario o suoi aventi causa.
Art. 16. — Il Concessionario in compensamento delle spese, che soffrirà per la costruzione e per le rifazioni di qualunque natura, non che per la manutenzione e pel servizio della strada, è autorizzato a percepire i prodotti della stessa, secondo le tariffe sovranamente fermate ed attualmente in vigore per le strade di Nocera e Castellammare, per lo corso degli anni ottanta della concessione.
Le dette tariffe non potranno giammai aumentarsi dal Concessionario, ma potrà solo proporsene dallo stesso al Real Governo la minorazione.
Art. 17. — Il Concessionario si obbliga di eseguire gratuitamente il trasporto delle Regie Truppe coi loro bagagli. Ove ciò debba aver luogo, il Direttore della strada ferrata riceverà i corrispondenti ordini particolari di S. M. (D. G.); o di Sua Eccellenza il Ministro Segretario di Stato di Guerra e Marina, o del comando Generale almeno il giorno precedente. In caso però di somma urgenza, in cui l’ordine debba essere seguito da pronta partenza, il Direttore della Strada disporrà le mosse dei convogli, in modo che non si vada incontro a disastri, ed i soldati partano secondo gli ordini di S. M., o del Ministro della Guerra e Marina, o del Comando Generale.
In qualunque caso il servizio ordinario della strada ferrata non dev’essere sospeso nel darsi luogo ai trasporti militari.
Art. 18. — L’Amministrazione pubblica determinerà di accordo col Concessionario le disposizioni opportune per assicurare la polizia e la sicurezza della strada.
Art. 19. — Il Concessionario è autorizzato sotto l’approvazione