Della compilazione d'un codice/Sezione VI
Questo testo è stato riletto e controllato. |
◄ | Sezione V | Sezione VII | ► |
SEZIONE VI.
COMPILAZIONE D’UN CODICE. — OPPOSIZIONE CHE INCONTRA, SUE CAUSE.
La compilazione d’un codice universale ha due specie d’antagonisti: gl’impostori, gl’ingannati1.
Senza legge scritta possono le diverse specie di simulatori presentar come legge reale una legge fittizia, che favorisca il loro particolare interesse. Con un buon codice civile non può esservi che un piccol numero di questioni sul diritto; ma con una legge congetturale fondata su precedenti tutto è disputabile. In questo sistema il difensore ed il giudice ovunque trovano delle lacune che riempiono a lor talento. La legge non scritta vai solo a cuoprire arbitrarie decisioni, per lo meno decisioni che in moltissimi casi è impossibile prevedere, mentre tanto frequente si trovano precedenti e sentenze contradittorie. Ecco ciò che moltiplica le liti, poichè altrimenti senza una specie di mania non si porrebbe in questione l’evidenza.
Annovero fra gl’ingannati quelli uomini d’un saper mediocre, quei ragionatori superficiali, che tratti in errore dagl’impostori, si son lasciati persuadere, che la compilazione d’un codice completo era impossibile.
La forza di quest’argomento, tratto dall’impossibilità, stando tutta nella debolezza di mente o nell’ignoranza di coloro verso cui se ne fa uso, non conosco alcun mezzo diretto onde combatterla; giacchè per giungervi bisognerebbe cambiare il composto del loro cervello.
Si potrebbe sperar solo qualche cosa da essi tenendo loro questo ragionamento: «Non impedite la compilazione d’un’opera che vi si dice impossibile: il tentativo non può produrre alcun male; se in tutto od in parte si effettua, vostro sarà il vantaggio, la perdita sol dei curiali. Il loro interesse è di tenervi in uno stato d’insecurità che v’obblighi di ricorrere ad essi. Il lor potere aumenta o diminuisce tanto più, quanto maggiore o minore è l’incertezza della legge. In tutte le questioni il vostro è direttamente opposto al loro interesse. Perchè tanta premura onde convincervi sull’impossibilità d’un codice? Perchè hanno la convinzione della sua possibilità, e temono di vederlo realizzato quando la pubblica opinione giungesse ad esser tanto illuminata da domandarlo con ardimento. Se questo codice fosse un’opera impossibile, a che tanta cura per dimostrarvelo? Questo tentativo non sveglierebbe l’altrui attenzione più della prova in alchimia sul cambiamento dei metalli.»
La compilazione d’un codice impossibile! ma la sua possibilità non è dimostrata dal fatto? Se a legge scritta è ridotta già una gran parte della legislazione, perchè non potrà ridurvisi tutta? L’opera è mezza composta; la materia è pronta; per terminarla non fa di mestieri che la volontà.
Ecco una veduta generale del subietto; ma richiede sviluppi, ed occorron prove per giustificare le mie asserzioni.
Volete giudicar preventivamente qual sarà il sistema di condotta d’un individuo in una data occasione? — Cercate di conoscere quale è lo stato dei suoi interessi, ben inteso che in quest’interessi comprendiate le sue inclinazioni e le sue affezioni. — Questa regola, sebben generalmente sicura, non è d’una facile applicazione nei casi individuali; giacchè non si può mai star sicuro di perfettamente conoscere qual interesse possa far nascere in un individuo una tal cosa. In una data posizione il calcolo del guadagno sarà facile; ma l’ambizione vincerà il guadagno, un’amicizia particolare vincerà l’ambizione; il timore o l’inerzia vinceranno tutti gli altri motivi, e tutta la sagacità vostra può rimaner delusa da cause sconosciute. Ma quando trattasi d’un corpo o d’una moltitudine d’uomini, il loro comune interesse è molto più facile a conoscersi, e da quest’interesse può presumersi il loro sistema di condotta.
Ora sventuratamente l’interesse particolare dei curiali è qui in opposizione col pubblico interesse, e questa opposizione giunge fino ad un vero stato d’ostilità.
La gloriosa incertezza della legge è stata lungamente applaudita fra i bicchieri dagli avvocati inglesi. Era, si dirà, uno scherzo usato a mensa; ma questo scherzo sempre gradito esprimeva il voto e lo scopo della professione in generale.
Si osservi il legale consulente, — il curiale perorante, — il notaro (conveyancer), e si vedrà in tutti che il loro vantaggio si fa maggiore, quanto più la legge si fa oscura ed incerta; poichè il numero dei consumatori, cioè di quelli che hanno bisogno del lor ministero, aumenta, quanto più sicuro è il monopolio della merce che spacciano.
Non è egli del lor manifesto interesse che in tutte le occasioni in cui trattasi d’applicazione di legge, gl’individui incapaci di dirigere i loro affari o di prevedere le decisioni dei giudici, sieno forzati di consultare un curiale, come nei tempi d’ignoranza si interrogava un indovino?
Non è del loro manifesto interesse che se qualche temerario volesse sottrarsi a questa soggezione, i falli e gli errori suoi gli provino il suo inganno, e che il suo esempio insegni agli altri litiganti?
Fra le diverse branche di legislazione bisogna notare alcune differenze in tal rapporto; i giuristi non hanno lo stesso interesse d’opporsi al perfezionamento d’ognuna. Potrebbero anzi non elevare alcun ostacolo alla creazione d’un buon sistema penale; poichè non hanno meno interesse degli altri cittadini a prevenire quei delitti maggiori, quelli atti di depredazione brutale o di violenza che compromettono l’individuale e la pubblica sicurezza. I ricchi vi si trovano esposti come i poveri, qualche volta anzi più d’essi. Tuttavia la maggior parte di coloro che questi delitti colpiscono, non può largamente pagar l’ufficio dei curiali, e i delinquenti sono ordinariamente poveri. V’ha dunque meno vantaggi da raccogliere in questa che nelle altre branche, e conseguentemente meno interessi privati opposti al pubblico interesse. Quindi i giuristi, riguardandoli come unicamente mossi dal vantaggio lor personale, non s’opporrebbero alla confezione d’un buon codice penale; se possibil fosse di separarlo dal codice civile, o se non dovessero temere che la riforma dell’uno non recasse ben presto la riforma dell’altro.
Quindi, tacendo dei casi straordinari in cui un legista in forza d’una moralità superiore, d’uno zelo ardente per il pubblico bene o della nobile ambizione di distinguersi si pronunziasse per la confezione d’un codice, si può tener per fermo che la maggiorità, la immensissima maggiorità di questo corpo agirà in un’opposta direzione. Per lui la legge comune sarà la Diana d’Efeso: e supporre il contrario, sarebbe come credere che i fabbricatori di polvere facciano dei sinceri voti per la conservazione della pace, o che i vetraj desiderassero trovare un segreto contro la fragilità del vetro.
Le memorie del forte e libero Ludlow contengon passi molto atti ad avvalorare ciò che ho detto.
Riferisce egli un singolar dialogo avuto con Cromvello: trattavasi d’una riforma essenziale nel clero e nell’ordine giudiciario, che il protettore voleva fare, e che riguardava come il maggiore servigio che potesse rendere all’Inghilterra. «Ma, disse egli, i figli di Zerviach sono troppo forti per me, e non può farsi menzione d’una riforma in legge senza far loro alzare dei gridi di spavento come se si volesse distrugger la proprietà, mentre la legge nell’attual suo sistema imbaldanzisce i ricchi, opprime i poveri, ed arricchisce i curiali. Coke, aggiungeva, giudice supremo in Irlanda ha decise più liti in una settimana con un sistema sommario, che i giudici di WestminsterHall in un anno. Ma quanto alla legislazione l’Irlanda è una carta bianca su cui possono scriversi le regole le più conformi alla giustizia, si può amministrare in modo da presentare un modello alla stessa Inghilterra. Quando gli Inglesi vedranno in Irlanda la proprietà protetta con modica spesa, più non si lasceranno ingannare e vessare come ora dai giuristi.»
Ecco ciò che diceva Cromvello, ecco le sue vedute. E di quel che ho letto su quest’uomo straordinario, niente mi ha data una più alta idea della superiorità del suo genio.
Ludlow, nella stessa opera (p. 436.), riferisce che Cromvello assai lentamente procedeva in quest’intrapresa, e che ad ogn’istante incontrava nuove difficoltà, perchè i legisti volevano esser arbitri della vita, della libertà e dei beni di tutta la nazione. Ne reca un singolare esempio. Un progetto di legge (bill) era stato fatto per ordinare in ogni contea il registro di tutti gli atti, di tutti i contratti; dichiarar la nullità di quelli che non fossero stati registrati entro un certo tempo; e dopo questa formalità non più soggetto l’immobile ad altro carico (encombrence); questa parola carico (encombrence) fu tanto studiata, discussa, sofisticata dai giuristi, che tre mesi furon d’uopo al comitato, perchè fosse adottata. Ex ungue leonem2.
Questo giudice Coke, tanto stimato da Cromvello, e che non bisogna confondere col rapace e violento giureconsulto dello stesso nome (Eduardo Coke) come regicida ebbe un miserando fine sotto Carlo II. Fermo ed impavido fino all’ultima ora del viver suo, nel luogo stesso destinato alla sua morte dichiarò che aveva diretti tutti i suoi sforzi verso la riforma delle leggi, onde la giustizia pubblica fosse amministrata con la maggior celerità ed economia possibile; ma che in puro odio idei suoi progetti di riforma era stato dai giuristi straordinariamente perseguitato.
Cromvello sarebbe forse oggi più felice? Nol credo. V’è forse un certo progresso nell’opinione delle classi inferiori, una valutazione più giusta degl’interessi seduttori che si oppongono ai miglioramenti delle leggi; l’esempio della Francia e del suo codice civile può indebolire le obiezioni tratte dall’impossibile: ma quando si considera che tutti gli abusi legali hanno da dugent’anni gettate le più profonde radici, che da ogni lato hanno estese le loro diramazioni, che il numero dei giuristi è considerabilmente aumentato, e che coloro che occupano i seggi curuli non hanno mostrate che disposizioni ostili ai più semplici progetti di riforma, è da presumersi che se si proponesse di convertir la legge comune in codice scritto, questa proposizione sarebbe respinta dalla curia e dai giudici con un affettato disprezzo o con un finto terrore per la conservazione delle proprietà.
Ma supponiamo che in vece d’un progetto generale di compilazione di leggi, non si trattasse che d’una parzial correzione la quale tendesse ad abolire alcune branche della legge comune, ed a semplicizzar la procedura civile; ed esaminiamo qual partito prenderebbe un giurista che a tal oggetto scelgo nella classe ordinaria per la moralita, e nella classe superiore pei talenti.
Secondo questo calcolo di perdita e di guadagno che somministra, come ho detto, la regola la meno fallace per presumer le azioni dei più, ecco i casi in cui il giurista potrà pronunziarsi per i provvedimenti favorevoli all’interesse generale:
1.° Se l’individual sua posizione è tale che il pubblico bene resultante dalla riforma non leda in verun modo i suoi guadagni;
2.° Se in caso di diminuzione valuta la sua parte del comun vantaggio resultante dalla riforma come bene superiore al profitto che può trarre da una cattiva legge;
3.° Se la perdita è poco considerevole, oppure incerta, e che nel tempo stesso sia tanto onorevole favorir la riforma, tanto biasimevole il combatterla, che valutando tutto gli sia più vantaggioso il sostenerla.
Convien pertanto osservare che in tutte le posizioni in cui esiste un interesse particolare opposto all’interesse comune; bisogna tener per certa una forte predisposizione d’opporsi ad ogni precedente utile e fecondo in conseguenze, che può incoraggir lo spirito di riforma. Un esempio di tal natura è sempre un oggetto di terrore. Principiis obsta.
Questa esposizione dei sinistri interessi, questo quadro vero delle naturali inclinazioni del cuore umano, dell’ascendente che ha il vantaggio individuale sulla massa comune, pone nella più onorevol situazione tutti coloro che nelle stesse posizioni, superiori a sì potenti seduzioni, si mostrano più che al loro individual vantaggio, sensibili all’interesse dell’umanità. Non v’è stato privato o pubblico che non abbia un mal morale da combattere, una tentazione particolare e per così dire caratteristica; ma qualunque sia questa special tentazione, quanto più reca l’individuo a prendere un partito opposto al pubblico bene, tanto il pregio d’avervi resistito è maggiore. Egli dà una gran prova di superiorità d’animo, poichè i sofismi dell’interesse privato non lo ingannano, ed una prova maggiore di quell’alta probità che consiste in sacrifizj personali. Non può esser animato che da quella simpatia di umanità che l’unisce agl’infelici ed ai fortunati, agli uni per sollevarli dai loro mali, agli altri per partecipare alla loro felicità. È l’uomo descritto da Fenelon, quegli che preferisce la sua famiglia a se stesso e la sua patria alla sua famiglia. Quell’io a cui questo nobile e virtuoso scrittore muove continua guerra, quell’io che analizza con tanto acume e che scuopre nelle più recondite latebre del cuore umano, è precisamente questo nemico segreto che s’è voluto segnalar qui come il tristo principio, che tenda a render vano ogni progetto di riforma.
Quest’analisi dei moventi è una rivelazione che sembrerà sommamente offensiva a due classi d’uomini; e primieramente a coloro che per vanità bramano d’ingannarsi. Abbisognano di lusinghe, vorrebbero persuadersi che niun vile interesse può influire sui giudizj e sulle opinioni loro. Ma quelli che s’ammantano d’una simulata virtù, sono i più irascibili; fingon di non credere a questi motivi d’interesse per allontanarne da se il sospetto. Rimangono attoniti, afflitti di questa trista opinione del cuore umano; ed io credo infatti che si affliggano vedendo che i loro artifizj sono conosciuti.
Mi recapitolo: ovunque sussiste una legge non scritta, un diritto consuetudinario, o ciò che in Inghilterra chiamasi la legge comune, non v’è sicurezza pe’ diritti dei cittadini, o per lo meno non v’è che un grado di sicurezza di gran lunga inferiore a quello che può conseguirsi sotto leggi scritte.
Quegli che parlando della confezione d’un codice vuol dimostrare che il momento di compilarlo non è giunto, deve pur provare che questo momento non verrà mai; poichè ogni anno di ritardo accresce la grandezza del male, e la difficoltà del rimedio.
Come lo abbiam veduto, il male consiste nell’incertezza della legge non scritta e nell’immensità degli statuti che, mancando d’ordine e d’unità, rendon la legge inaccessibile ai cittadini.
Mi si dica dunque in qual epoca queste sorgenti di sciagure, l’incertezza, la mancanza di metodo, l’immensità delle leggi, l’ignoranza in questo della nazione, e quella servitù d’un popolo che non può muoversi senza pagar gli ufficj d’un curiale, mi si dica in qual epoca questi mali avran cessato d’aumentare.
Quanto alla difficoltà di rimediarvi essa cresce col crescer del male stesso: cresce col numero degl’interessati fautori di questo male, con la crescente influenza dei legisti, con l’avvilimento degli uomini onesti e con la disperazione stessa che sta come uno spaventoso fantasima all’ingresso di questo laberinto. Colpisce di spavento la falange dei sofismi fra i quali convien passare combattendoli; sofismi rinascenti come quei demoni di Milton, che dopo essere stati divisi dal ferro degli angioli di subito riuniscono le separate membra, e rinnuovano la pugna.
- ↑ Non posso dispensarmi d’osservare che l’enumerazione è incompleta: possono esservi anche antagonisti non mossi da secondarie vedute, non inetti: uomini d’ingegno sorpresi dalla difficoltà o persuasi anche dell’impossibilità di fare un codice. Tale era Montaigne, ma Montaigne non era giureconsulto, e Bentham l’avrebbe annoverato fra gl’ingannati.
- ↑ Ved. fragments on government, prefazione all’articolo reports.