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che a tal oggetto scelgo nella classe ordinaria per la moralita, e nella classe superiore pei talenti.

Secondo questo calcolo di perdita e di guadagno che somministra, come ho detto, la regola la meno fallace per presumer le azioni dei più, ecco i casi in cui il giurista potrà pronunziarsi per i provvedimenti favorevoli all’interesse generale:

1.° Se l’individual sua posizione è tale che il pubblico bene resultante dalla riforma non leda in verun modo i suoi guadagni;

2.° Se in caso di diminuzione valuta la sua parte del comun vantaggio resultante dalla riforma come bene superiore al profitto che può trarre da una cattiva legge;

3.° Se la perdita è poco considerevole, oppure incerta, e che nel tempo stesso sia tanto onorevole favorir la riforma, tanto biasimevole il combatterla, che valutando tutto gli sia più vantaggioso il sostenerla.

Convien pertanto osservare che in tutte le posizioni in cui esiste un interesse particolare opposto all’interesse comune; bisogna tener per certa una forte predisposizione d’opporsi ad ogni precedente utile e fecondo in conseguenze, che può incoraggir lo spirito di riforma. Un esempio di tal natura è sempre un oggetto di terrore. Principiis obsta.

Questa esposizione dei sinistri interessi, questo quadro vero delle naturali inclinazioni del cuore umano, dell’ascendente che ha il vantaggio individuale sulla massa comune, pone nella più onorevol situazione tutti coloro che nelle stesse posizioni, superiori a sì potenti seduzioni, si mostrano più che al loro individual vantaggio, sensibili