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Egli è sottoposto a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un espresso mandato avuto dal proprietario.
Instit. §. 1, de obligationibus quae ex delicto nascuntur; l. 11, ff. de negotiis gestis; l. 20, cod. eod. tit.; l. 24, cod. de usuris.
1373. È tenuto a continuare l’amministrazione ancorché il proprietario morisse prima che l’affare fosse terminato, e fino a che l’erede abbia potuto intraprenderne la direzione.
L. 3, in pr., §. 6, l. 12, §. ultim. L. 2, §. 2, ff. de negotiis gestis.
1374. È parimente tenuto ad usare nell’amministrazione dell’affare tutte le cure di buon padre di famiglia.
Il giudice però è autorizzato a moderare la valutazione dei danni e degli interessi che fossero derivati da colpa o da negligenza dell’amministratore a norma delle circostanze che lo hanno indotto ad incaricarsi dell’affare.
L. 11, ff. de negotiis gestis. — L. 3, §. 9, ff. de eod. tit.
1375. Il proprietario, il cui affare fu bene amministrato, deve adempire le obbligazioni contratte dall’amministratore in suo nome, deve tenerlo indenne da quelle che ha personalmente assunte, e rimborsarlo di tutte le spese utili o necessarie da esso fatte.
L. 2 et 3; l. 10, in pr.; et §. 2. L. 22, L. 27, et 45, ff. de negotiis gestis. — V. L. 1, §. 1 et §. ultim. L. 2 et 3, ff. de impensis in res dotales factis. L. 79, ff. de verborum significatione. — V. l. 79, §. 1, ff. de verborum significatione. L. 5, §. ultim. l. 6, l. 14, §. 1, ff. de impensis in res dotales factis.
1376. Chi o per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, resta obbligato a restituirlo a quello da cui lo ha indebitamente ricevuto.