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L. 1, §. 4 et 7; l. 5, ff. si quadrupes pauperiem fecisse dicatur.
1386. Il proprietario d’un edificio è tenuto per i danni cagionati dalla rovina di esso, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione o per un vizio della sua costruzione.
L. 6, l. 7, §. 2; l. 8; l. 9; l. 24, §. 2, 3, 4, 10, et 12; l. 44, ff. de damno infecto.
TITOLO V.
DEL CONTRATTO DI MATRIMONIO, E DEI DIRITTI RESPETTIVI DEGLI SPOSI.
CAPO I.
Disposizioni generali.
1387. La legge non regola la società conjugale relativamente ai beni, se non in mancanza di speciali convenzioni, le quali gli sposi possono fare, come giudicano più conveniente; purchè non siano contrarie ai buoni costumi, e siano inoltre osservate le seguenti modificazioni.
1388. Gli sposi non possono derogare nè ai diritti risultanti dall’autorità maritale sulle persone della moglie, e dei figlj, o a quelli che appartengono al marito come capo della famiglia, nè ai diritti che vengono attribuiti al conjuge superstite dal titolo della patria Potestà, e da quello della Minor età, della Tutela e dell’Emancipazione, nè alle disposizioni proibitive contenute nel presente Codice.
Argum. ex l. 28 et 38, ff. de pactis; l. 5, §. 7, ff. de administratione et periculo tutorum, l. 5 et 6, ff. de pactis dotalibus.
1389. Non possono fare alcuna convenzione o rinuncia il cui oggetto fosse tendente ad immutare l’ordine legale delle successioni, tanto riguardo ad essi medesimi nella successione de’ loro figlj o discendenti,