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TITOLO IV.

DELLE OBBLIGAZIONI CHE SI CONTRAGGONO SENZA CONVENZIONE.

1370. Alcune obbligazioni nascono senza precedente convenzione, nè per parte di chi si obbliga, nè per parte di quello verso cui si è obbligato.

Le une risultano dalla sola autorità della legge. Le altre nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato.

Le prime sono le obbligazioni che si formano involontariamente, come quelle tra proprietarj vicini, o quelle dei tutori o degli altri amministratori, i quali non possono ricusare le funzioni che loro vengono attribuite.

Le obbligazioni che nascono da un fatto personale di colui che resta obbligato, risultano o dai quasi contratti, o dai delitti, o dai quasi delitti. Esse formano il soggetto di questo titolo.

Leg. 5, ff. de obligationibus.

CAPO I.

Dei Quasi-Contratti.

1371. I quasi contratti sono i fatti puramente volontarj dell’uomo, dai quali risulta un’obbligazione qualunque verso un terzo, talvolta un’obbligazione reciproca delle due parti.

Instit. de obligationibus quae ex contractu nascuntur.

1372. Quegli che volontariamente intraprende un affare altrui, tanto se il proprietario ne sia conscio, quanto se lo ignori, contrae una obbligazione tacita di continuare l’amministrazione che ha incominciato, o di condurla al termine sino a che il proprietario sia in istato di provvedervi egli stesso; deve egualmente incaricarsi di tutte le conseguenze del medesimo affare.