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L. 7, ff. de condictione indebiti.

1377. Quando una persona, che per errore si credeva debitrice, ha pagato un debito, essa ha il diritto della ripetizione contro il creditore.

Tale diritto però cessa quando il creditore in conseguenza del pagamento si è privato del suo documento relativo al credito; nel qual caso è salvo il regresso a colui, che ha pagato, contro il vero debitore.

L. 1, §. 1; l. 10; l. 17, ff. de condictione indebiti, l. 1, cod. eod. tit.

1378. Se quegli, che ha ricevuto il pagamento, era in mala fede, è tenuto a restituire tanto il capitale, che gl’interessi o i frutti, dal giorno del pagamento.

L. 65, §. 5, l. 15, ff. de condictione indebiti.

1379. Se la cosa indebitamente ricevuta è un immobile od è un corpo mobile, quegli che l’ha ricevuta è obbligato a restituirla in natura, quando esista, od il suo valore, quando sia perita o deteriorata per di lui colpa: è altresì risponsabile della sua perdita per caso fortuito, se l’ha ricevuta in mala fede.

L. 62, in pr., et §. 1, l. 15, §. 3, ff. de rei vindicatione.

1380. Chi ha venduto la cosa ricevuta in buona fede, non è tenuto che a restituire il prezzo ricavato dalla vendita.

L. 26, §. 12; l. 65, §. 8, ff. de condictione indebiti.

1381. Colui al quale è restituita la cosa, deve rimborsare anche al possessore di mala fede, tutte le spese necessarie ed utili che sono state fatte per la conservazione della stessa cosa.

L. 6, §. 5, ff. de negotiis gestis; l. 13, §. 1; l. 14, ff. de condictione indebiti.