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CAPO II.

Dei Delitti, e de’ Quasi-Delitti.

1382. Qualunque fatto dell’uomo che arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale è avvenuto, a risarcire il danno.

1383. Ognuno è risponsabile del danno che ha cagionato non solamente per un fatto proprio, ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza.

Argum. ex l. 8, §. 2, ff. ad Legem Aquiliam, l. 7, §. 8; l. 8, l. 9, §. 3 et 4; l. 11; l. 27, §. 9; l. 29, §. 2 et 4; l. 30, §. 3; l. 52, §. 2, ff. eod. tit.; l. 132, ff. de reg. juris.

1384. Ciascuno parimenti è tenuto non solo per il danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali ognuno deve essere garante, o delle cose che ha in propria custodia.

Il padre, e la madre dopo la morte del marito, sono tenuti per i danni cagionati dai loro figlj minori abitanti con essi.

I padroni ed i committenti, per i danni cagionati dai loro domestici e commessi nell’esercizio delle funzioni nelle quali vennero da essi impiegati.

I precettori e gli artigiani, per i danni cagionati dai loro allievi ed apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

La predetta responsabilità non ha luogo, allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi non hanno potuto impedire il fatto per cui avrebbero dovuto esser responsabili.

L. 5, §. 3, ff. de his qui effunderint vel dejecerint.

1385. Il proprietario d’un animale, o quelli che se ne serve, per il tempo in cui ne usa, è responsabile per il danno cagionato da esso, tanto che si trovi sotto la sua custodia, quanto che siasi smarrito o fuggito.