Codice di Napoleone il grande/Libro I/Titolo IV

Libro I - Titolo IV - Degli assenti (Artt. 112-143)

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TITOLO IV.

DEGLI ASSENTI.

CAPO PRIMO.

Della Presunzione d’assenza.

112. Ogni qual volta sia necessario di provvedere all’amministrazione di tutti o di parte de’ beni lasciati da una persona presunta assente, la quale non abbia alcun legittimo procuratore, il tribunale di prima istanza, a richiesta delle parti interessate, darà i relativi provvedimenti.

113. Il tribunale, sulla istanza della parte che ha prevenuto, deputerà un notajo a rappresentare i presunti assenti nella formazione degl’inventari, de’ conti, delle divisioni e liquidazioni in cui saranno interessati.

114. Il ministero pubblico è specialmente incaricato di vegliare agl’interessi delle persone presunte assenti, e sarà sentito in tutte le dimande che le risguardano.

CAPO II.

Della Dichiarazione d’assenza.

115. Quando una persona si sarà resa assente dal luogo del suo domicilio o della sua residenza, e dopo quattro anni non se ne saranno ricevute notizie, [p. 30 modifica]le parti interessate potranno ricorrere al tribunale di prima istanza, affinchè sia dichiarata l’assenza.

116. Per comprovare l’assenza, il tribunale, sull’appoggio delle carte e dei documenti prodotti, ordinerà che si assumano informazioni in contraddittorio del Regio Procuratore, nel circondario del domicilio, ed in quello della residenza, se l’uno sia distinto dall’altra.

117. Il tribunale, nel provvedere sulla domanda, avrà inoltre riguardo ai motivi dell’assenza, ed alle cause le quali hanno potuto impedire che si abbiano notizie del presunto assente.

118. Il Regio Procuratore trasmetterà le sentenze sì preparatorie che definitive, tosto che siano proferite al Gran Giudice, Ministro della Giustizia, il quale le farà pubblicare.

119. Non si pronunzierà il giudicato di dichiarazione d’assenza, se non trascorso un anno dopo che si saranno ordinate le informazioni.

CAPO III.

Degli effetti dell’assenza.

Sezione prima.

Degli effetti dell’assenza relativamente ai beni che l’assente possedeva al giorno del suo allontanamento.

120. Nel caso in cui l’assente non abbia lasciato verun procuratore per l’amministrazione de’ proprj beni, i suoi eredi presuntivi al tempo in cui cessò di farsi vedere o delle ultime notizie avute di lui, potranno, in forza del giudicato definitivo che avrà dichiarato l’assenza, farsi immettere nel provvisionale possesso dei beni che spettavano all’assente al tempo della di lui partenza o delle ultime sue notizie, mediante cauzione che garantisca la loro amministrazione.

121. Se l’assente ha lasciato procura, i suoi eredi [p. 31 modifica]presuntivi non potranno promuovere l’istanza per la dichiarazione d’assenza, o per la provvisionale immissione in possesso, se non dopo il decorso d’anni dieci compiti dal giorno in cui scomparve o da quello delle ultime di lui notizie.

122. Lo stesso avrà luogo venendo a cessare la procura, ed in tale caso si provvederà all’amministrazione de’ beni dell’assente, come è detto nel capo primo del presente titolo.

123. Allorquando gli eredi presuntivi avranno ottenuta la provvisionale immissione nel possesso, se esiste un testamento dell’assente, si aprirà a richiesta delle parti interessate, o del Regio Procuratore presso il tribunale: ed i legatarj, donatarj, e tutti coloro che abbiano sui beni dell’assente diritti dipendenti dalla condizione della sua morte, potranno esercitarli provvisionalmente, mediante cauzione.

Leg. 2, §. 4, ff. quemadmodum testam. aperiant. Leg. 1, §. 5, ff. ad Leg. Corneliam de falsis.

124. Il conjuge ch’è in comunione di beni, se elegge di continuare nella medesima, potrà impedire l’immissione provvisionale nel possesso e l’esercizio provvisionale di tutti i diritti dipendenti dalla condizione di morte dell’assente, e potrà a preferenza prendere o conservare l’amministrazione de’ beni dell’assente. Se il conjuge fa istanza per lo scioglimento provvisionale della comunione, conseguirà i suoi beni personali, e rientrerà nell’esercizio de’ suoi diritti tanto legali che convenzionali, mediante cauzione per le cose soggette a restituzione.

La moglie, eleggendo di continuare nella comunione, conserverà il diritto di potervi in seguito rinunziare.

125. Il possesso provvisionale non sarà che un deposito, il quale conferirà a quelli che l’otterranno, l’amministrazione dei beni dell’assente, rendendoli [p. 32 modifica]risponsabili presso il medesimo, nel caso in cui ricomparisca o si abbiano di lui notizie.

126. Coloro che avranno ottenuta l’immissione provvisionale in possesso, o il conjuge che avrà eletto di continuare nella comunione, dovranno far procedere all’inventario dei mobili e delle scritture dell’assente, in presenza del Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, o d’un giudice di pace richiesto dallo stesso regio Procuratore.

Il tribunale ordinerà, se vi è luogo, la vendita di tutto o di parte del mobiliare. Nel caso di vendita, se ne impiegherà il prezzo, non che i proventi scaduti.

Quelli che avranno ottenuta la provvisionale immissione in possesso, potranno, per loro cautela, fare istanza che si proceda da un perito nominato dal tribunale, alla visita degli stabili, all’effetto di verificarne lo stato. La relazione del perito verrà omologata in presenza del Regio Procuratore, e le spese saranno dedotte da’ beni dell’assente.

127. Quelli che, in forza della provvisionale immissione, o della legale amministrazione, avranno goduti i beni dell’assente, non saranno obbligati a restituire che il quinto dei proventi, se il medesimo ritorna prima dei quindici anni compiti dopo il giorno della sua assenza; ed il decimo, qualora ritorni dopo quindici anni.

Trascorsi trent’anni, apparterrà loro la totalità dei proventi.

Argum. ex Leg. 54, ff. de diversis regulis juris.

128. Non potranno alienare nè ipotecare i beni stabili dell’assente, coloro i quali non li possederanno che a titolo d’immissione provvisionale.

129. Se l’assenza avrà continuato per lo spazio di trent’anni dopo la provvisionale immissione in possesso, o dopo l’epoca in cui il conjuge in comunione avrà presa l’amministrazione de’ beni dell’assente, [p. 33 modifica]oppure quando siano trascorsi cent’anni compiti dalla nascita dell’assente, le cauzioni resteranno disciolte: tutti coloro che ne avranno il diritto potranno domandare la divisione dei beni dell’assente, e far pronunziare dal tribunale di prima istanza la definitiva immissione in possesso.

Leg. 8, ff. de usufructu et usu et redditu legato. Leg. 56, ff. de usufructu et quemadmodum. Leg. 23, cod. de sacrosanctis ecclesiis.

130. La successione dell’assente, dal giorno della sua morte verificata, resterà aperta a vantaggio dei parenti che in quell’epoca saranno i più prossimi; e coloro che avranno goduto i beni dell’assente, saranno tenuti a restituirli, eccettuati i frutti da esso acquistati in forza dell’articolo 127.

131. Se pendente la provvisionale immissione in possesso ricomparisce l’assente, o resta provata la sua esistenza, cesseranno gli effetti del giudicato declaratorio di assenza, salve, se vi sia luogo, le cautele conservative prescritte per l’amministrazione dei suoi beni nel capo primo del presente titolo.

132. Se anche dopo la definitiva immissione in possesso ricomparisce l’assente o resta provata la sua esistenza, ricupererà i suoi beni nello stato in cui si troveranno: il prezzo di quelli alienati, ovvero i beni col medesimo prezzo acquistati.

133. I figli e discendenti in linea retta dell’assente potranno egualmente, entro i trent’anni, computabili dal giorno della definitiva immissione in possesso, domandare la restituzione dei suoi beni, come è disposto nell’articolo precedente.

134. Dopo il giudicato declaratorio di assenza, chiunque avrà ragioni esercibili contro l’assente, non potrà esperimentarle che contro coloro, i quali saranno stati messi in possesso dei beni, o che ne avranno la legale amministrazione.

{{ct|v=1|f=100%|{{Sc| [p. 34 modifica]Sezione II.}}}}

Degli Effetti dell’assenza, riguardo alle Ragioni eventuali che possono competere all’assente.

135. Chiunque reclamerà un diritto competente a persona di cui s’ignori l’esistenza, dovrà provare che la medesima persona esisteva quando si è fatto luogo a tale diritto: senza questa prova, la domanda sarà dichiarata inammissibile.

Argum. ex leg. 2, ff. de probationibus, et Leg. 3, cod. de edend.

136. Aprendosi una successione alla quale sia chiamata una persona di cui non consti l’esistenza, sarà devoluta esclusivamente a quelli coi quali essa avrebbe avuto il diritto di concorrere, o a coloro cui sarebbe spettata in sua mancanza.

137. Le disposizioni dei due precedenti articoli avranno luogo senza pregiudizio dell’azione di petizione di eredità e degli altri diritti spettanti all’assente, o a’ suoi rappresentanti od aventi causa da esso e non si estingueranno che trascorso il tempo stabilito per la prescrizione.

138. Finchè l’assente non si presenterà, o le azioni a lui competenti non saranno promosse in suo nome, quelli che avranno avuta la successione, lucreranno i frutti da essi percetti in buona fede.

V. Leg. 25, §. 11 et 15. Leg. 23, ff. de hæreditat. petit.

Sezione III.

Degli Effetti dell’assenza riguardo al Matrimonio.

139. L’assente il di cui consorte ha contratto un altro matrimonio, sarà egli solo ammesso ad impugnare questo matrimonio, o personalmente, o col mezzo di un suo procuratore munito della prova della di lui esistenza.

(Vedi Novell. 117, cap. 4 — Authentica quod hodie, cod. de repudiis, per osservare quando, [p. 35 modifica]secondo il Gius romano, potevasi rimaritar la donna, che aveva assente il marito.)

140. Se il conjuge assente non avrà lasciati parenti capaci di succedergli, l’altro conjuge potrà domandare l’immissione provvisionale nel possesso dei beni.

Argum. ex Leg. unic. ff. unde vir et uxor.

CAPO IV.

Della Cura de’ figli d’un padre resosi assente, costituiti in età minore.

141. Qualora il padre siasi reso assente, lasciando figli in età minore nati da un comune matrimonio, la madre ne avrà la cura, ed eserciterà tutti i diritti del marito, relativamente all’educazione ed amministrazione de’ loro beni.

Argum. ex Leg. 1, cod. ubi pupillus educari debeat.

142. Sei mesi dopo l’allontanamento del padre, se a quell’epoca fosse morta la madre, o venisse a morire prima che sia stata dichiarata l’assenza del padre, la cura de’ figli verrà dal consiglio di famiglia conferita agli ascendenti più prossimi, e, in mancanza di questi, ad un tutore provvisionale.

143. Lo stesso si osserverà nel caso in cui uno de’ conjugi resosi assente, lascerà figli in età minore nati da un precedente matrimonio.