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oppure quando siano trascorsi cent’anni compiti dalla nascita dell’assente, le cauzioni resteranno disciolte: tutti coloro che ne avranno il diritto potranno domandare la divisione dei beni dell’assente, e far pronunziare dal tribunale di prima istanza la definitiva immissione in possesso.

Leg. 8, ff. de usufructu et usu et redditu legato. Leg. 56, ff. de usufructu et quemadmodum. Leg. 23, cod. de sacrosanctis ecclesiis.

130. La successione dell’assente, dal giorno della sua morte verificata, resterà aperta a vantaggio dei parenti che in quell’epoca saranno i più prossimi; e coloro che avranno goduto i beni dell’assente, saranno tenuti a restituirli, eccettuati i frutti da esso acquistati in forza dell’articolo 127.

131. Se pendente la provvisionale immissione in possesso ricomparisce l’assente, o resta provata la sua esistenza, cesseranno gli effetti del giudicato declaratorio di assenza, salve, se vi sia luogo, le cautele conservative prescritte per l’amministrazione dei suoi beni nel capo primo del presente titolo.

132. Se anche dopo la definitiva immissione in possesso ricomparisce l’assente o resta provata la sua esistenza, ricupererà i suoi beni nello stato in cui si troveranno: il prezzo di quelli alienati, ovvero i beni col medesimo prezzo acquistati.

133. I figli e discendenti in linea retta dell’assente potranno egualmente, entro i trent’anni, computabili dal giorno della definitiva immissione in possesso, domandare la restituzione dei suoi beni, come è disposto nell’articolo precedente.

134. Dopo il giudicato declaratorio di assenza, chiunque avrà ragioni esercibili contro l’assente, non potrà esperimentarle che contro coloro, i quali saranno stati messi in possesso dei beni, o che ne avranno la legale amministrazione.

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