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risponsabili presso il medesimo, nel caso in cui ricomparisca o si abbiano di lui notizie.

126. Coloro che avranno ottenuta l’immissione provvisionale in possesso, o il conjuge che avrà eletto di continuare nella comunione, dovranno far procedere all’inventario dei mobili e delle scritture dell’assente, in presenza del Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza, o d’un giudice di pace richiesto dallo stesso regio Procuratore.

Il tribunale ordinerà, se vi è luogo, la vendita di tutto o di parte del mobiliare. Nel caso di vendita, se ne impiegherà il prezzo, non che i proventi scaduti.

Quelli che avranno ottenuta la provvisionale immissione in possesso, potranno, per loro cautela, fare istanza che si proceda da un perito nominato dal tribunale, alla visita degli stabili, all’effetto di verificarne lo stato. La relazione del perito verrà omologata in presenza del Regio Procuratore, e le spese saranno dedotte da’ beni dell’assente.

127. Quelli che, in forza della provvisionale immissione, o della legale amministrazione, avranno goduti i beni dell’assente, non saranno obbligati a restituire che il quinto dei proventi, se il medesimo ritorna prima dei quindici anni compiti dopo il giorno della sua assenza; ed il decimo, qualora ritorni dopo quindici anni.

Trascorsi trent’anni, apparterrà loro la totalità dei proventi.

Argum. ex Leg. 54, ff. de diversis regulis juris.

128. Non potranno alienare nè ipotecare i beni stabili dell’assente, coloro i quali non li possederanno che a titolo d’immissione provvisionale.

129. Se l’assenza avrà continuato per lo spazio di trent’anni dopo la provvisionale immissione in possesso, o dopo l’epoca in cui il conjuge in comunione avrà presa l’amministrazione de’ beni dell’assente,