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presuntivi non potranno promuovere l’istanza per la dichiarazione d’assenza, o per la provvisionale immissione in possesso, se non dopo il decorso d’anni dieci compiti dal giorno in cui scomparve o da quello delle ultime di lui notizie.
122. Lo stesso avrà luogo venendo a cessare la procura, ed in tale caso si provvederà all’amministrazione de’ beni dell’assente, come è detto nel capo primo del presente titolo.
123. Allorquando gli eredi presuntivi avranno ottenuta la provvisionale immissione nel possesso, se esiste un testamento dell’assente, si aprirà a richiesta delle parti interessate, o del Regio Procuratore presso il tribunale: ed i legatarj, donatarj, e tutti coloro che abbiano sui beni dell’assente diritti dipendenti dalla condizione della sua morte, potranno esercitarli provvisionalmente, mediante cauzione.
Leg. 2, §. 4, ff. quemadmodum testam. aperiant. Leg. 1, §. 5, ff. ad Leg. Corneliam de falsis.
124. Il conjuge ch’è in comunione di beni, se elegge di continuare nella medesima, potrà impedire l’immissione provvisionale nel possesso e l’esercizio provvisionale di tutti i diritti dipendenti dalla condizione di morte dell’assente, e potrà a preferenza prendere o conservare l’amministrazione de’ beni dell’assente. Se il conjuge fa istanza per lo scioglimento provvisionale della comunione, conseguirà i suoi beni personali, e rientrerà nell’esercizio de’ suoi diritti tanto legali che convenzionali, mediante cauzione per le cose soggette a restituzione.
La moglie, eleggendo di continuare nella comunione, conserverà il diritto di potervi in seguito rinunziare.
125. Il possesso provvisionale non sarà che un deposito, il quale conferirà a quelli che l’otterranno, l’amministrazione dei beni dell’assente, rendendoli