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le parti interessate potranno ricorrere al tribunale di prima istanza, affinchè sia dichiarata l’assenza.

116. Per comprovare l’assenza, il tribunale, sull’appoggio delle carte e dei documenti prodotti, ordinerà che si assumano informazioni in contraddittorio del Regio Procuratore, nel circondario del domicilio, ed in quello della residenza, se l’uno sia distinto dall’altra.

117. Il tribunale, nel provvedere sulla domanda, avrà inoltre riguardo ai motivi dell’assenza, ed alle cause le quali hanno potuto impedire che si abbiano notizie del presunto assente.

118. Il Regio Procuratore trasmetterà le sentenze sì preparatorie che definitive, tosto che siano proferite al Gran Giudice, Ministro della Giustizia, il quale le farà pubblicare.

119. Non si pronunzierà il giudicato di dichiarazione d’assenza, se non trascorso un anno dopo che si saranno ordinate le informazioni.

CAPO III.

Degli effetti dell’assenza.

Sezione prima.

Degli effetti dell’assenza relativamente ai beni che l’assente possedeva al giorno del suo allontanamento.

120. Nel caso in cui l’assente non abbia lasciato verun procuratore per l’amministrazione de’ proprj beni, i suoi eredi presuntivi al tempo in cui cessò di farsi vedere o delle ultime notizie avute di lui, potranno, in forza del giudicato definitivo che avrà dichiarato l’assenza, farsi immettere nel provvisionale possesso dei beni che spettavano all’assente al tempo della di lui partenza o delle ultime sue notizie, mediante cauzione che garantisca la loro amministrazione.

121. Se l’assente ha lasciato procura, i suoi eredi