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Sezione II.}}}}
Degli Effetti dell’assenza, riguardo alle Ragioni eventuali che possono competere all’assente.
135. Chiunque reclamerà un diritto competente a persona di cui s’ignori l’esistenza, dovrà provare che la medesima persona esisteva quando si è fatto luogo a tale diritto: senza questa prova, la domanda sarà dichiarata inammissibile.
Argum. ex leg. 2, ff. de probationibus, et Leg. 3, cod. de edend.
136. Aprendosi una successione alla quale sia chiamata una persona di cui non consti l’esistenza, sarà devoluta esclusivamente a quelli coi quali essa avrebbe avuto il diritto di concorrere, o a coloro cui sarebbe spettata in sua mancanza.
137. Le disposizioni dei due precedenti articoli avranno luogo senza pregiudizio dell’azione di petizione di eredità e degli altri diritti spettanti all’assente, o a’ suoi rappresentanti od aventi causa da esso e non si estingueranno che trascorso il tempo stabilito per la prescrizione.
138. Finchè l’assente non si presenterà, o le azioni a lui competenti non saranno promosse in suo nome, quelli che avranno avuta la successione, lucreranno i frutti da essi percetti in buona fede.
V. Leg. 25, §. 11 et 15. Leg. 23, ff. de hæreditat. petit.
Sezione III.
Degli Effetti dell’assenza riguardo al Matrimonio.
139. L’assente il di cui consorte ha contratto un altro matrimonio, sarà egli solo ammesso ad impugnare questo matrimonio, o personalmente, o col mezzo di un suo procuratore munito della prova della di lui esistenza.
(Vedi Novell. 117, cap. 4 — Authentica quod hodie, cod. de repudiis, per osservare quando,