Codice di Napoleone il grande/Libro I/Titolo V

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TITOLO V.

DEL MATRIMONIO.

CAPO PRIMO.

Delle Qualità e Condizioni necessarie per contrarre Matrimonio.

144. L’uomo prima che abbia compiuti gli anni diciotto, la donna prima degli anni quindici pure compiuti, non possono contrarre matrimonio.

Instit. in p. de nuptiis. Leg. 3, cod. quando tutores vel curatores esse desinant. Leg. 4, ff. de ritu nuptiarum.

145. Il Governo nondimeno potrà accordare dispense di età, per gravi motivi.

146. Non vi è matrimonio ove non vi è consenso.

Leg. 2, Leg. 16, §. 2, ff. de ritu nuptiarum. Leg. 30, ff. de regulis juris, Leg. 116, §. 2, ff. eodem titulo.

147. Non si può contrarre un secondo matrimonio avanti lo scioglimento del primo.

Leg. 1. in fine, ff. de his qui notantur infamia. Leg. 2, cod. de incestis et inutilibus nuptiis. Leg. 18, cod. ad legem Juliam de adulteriis.

148. Il figlio che non è giunto all’età di venticinque anni compiti, la figlia che non ha compiti gli anni ventuno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre: in caso che siano discordi, il consenso del padre è sufficiente.

Leg. 2, Leg. 34, ff. de ritu nuptiarum. Leg. 2, Leg. 5, cod. de nuptiis.

149. Se uno dei genitori è morto, o se trovasi nell’impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell’altro.

Leg. 25 cod. de nuptiis.

150. Se il padre e la madre fossero morti, o se si trovassero nella impossibilità di manifestare la loro volontà, gli avi e le avole subentrano in loro luogo: se l’avo e l’avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell’avo.

Se vi è disparere tra le due linee, ciò equivale al consenso.

151. I figlj di famiglia giunti alla maggiore età determinata dall’articolo 148, sono tenuti, prima di contrarre matrimonio, a chiedere, con un atto rispettoso e formale, il consiglio del padre e della madre loro, e quello dell’avo e dell’avola, qualora il padre e la madre fossero mancati di vita, o si trovassero nella impossibilità di manifestare la propria volontà.

152. Dopo la maggiore età determinata dall’articolo 148, fino all’età dei trent’anni compiti pei maschi, e degli anni venticinque compiti per le femmine, l’atto rispettoso prescritto dall’articolo precedente, se non sarà susseguito dal consenso pel matrimonio, dovrà rinnovarsi altre due volte di mese in mese, e scaduto un mese dopo il terzo atto, si potrà passare alla celebrazione del matrimonio.

153. Dopo l’età di trent’anni, mancando il consenso ad un atto rispettoso, si potrà, un mese dopo, passare alla celebrazione del matrimonio.

154. L’atto rispettoso sarà notificato a quello o a quelli fra gli ascendenti indicati nell’articolo 151, col mezzo di due notaj, o di un notajo con due testimoni, e sarà fatta menzione della risposta nel processo verbale che si deve formare.

155. In caso d’assenza dell’ascendente a cui sarebbesi dovuto fare l’atto rispettoso, si passerà alla celebrazione del matrimonio, presentandosi la sentenza che fosse stata pronunciata per dichiarar l’assenza, o in mancanza di essa, quella con cui si fossero decretate le informazioni, ovvero non essendovi ancora veruna sentenza, un atto di notorietà rilasciato dal giudice di pace del luogo in cui l’ascendente ebbe l’ultimo suo noto domicilio. Questo atto conterrà la dichiarazione di quattro testimonj chiamati ex officio dal medesimo giudice di pace.

Argum. ex Leg. 9, §. 1 Leg. 10, Leg. 11, ff. de ritu nuptiarum. Leg. 12, §. 3, ff. de captivis et postliminio reversis. Leg. 23, cod. de nuptiis.

156. Gli ufficiali dello stato civile che avranno proceduto alla celebrazione dei matrimonj contratti da figlj i quali non abbiano compita l’età di venticinque anni, ovvero da figlie che non abbiano compita quella dei ventuno, senza che il consenso dei padri e delle madri, quello degli avi e delle avole, e quello della famiglia, nel caso in cui è prescritto, sia stato enunciato nell’atto del matrimonio, saranno, a richiesta delle parti interessate e del Regio Procuratore presso il tribunale di prima istanza del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato, condannati nella multa prescritta dall’articolo 192, ed inoltre, nella pena del carcere per un tempo non minore di mesi sei.

157. Quando non vi saranno intervenuti atti rispettosi, ne’ casi in cui sono prescritti, l’ufficiale dello stato civile che avrà celebrato il matrimonio, sarà condannato nella stessa multa, ed inoltre, nella pena del carcere non minore di un mese.

158. Le disposizioni degli articoli 148 e 149, e le disposizioni degli articoli 151, 152, 153, 154 e 155, relative all’atto rispettoso da praticarsi verso il padre e la madre nei casi contemplati in detti articoli, sono applicabili anche ai figli naturali legalmente riconosciuti.

159. Il figlio naturale che non sia stato riconosciuto, o che riconosciuto, abbia perduto il padre e la madre, ovvero nel caso che questi non possano manifestare la loro volontà, non potrà maritarsi prima degli anni ventuno compiti, se non avrà ottenuto il consenso di un tutore da deputarglisi a quest’oggetto.

Leg. 25, cod. de nuptiis.

160. Se non esistono nè padre nè madre, nè avi nè avole, o se si trovino tutti nella impossibilità di manifestare la loro volontà, i figli o le figlie minori di anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del consiglio di famiglia.

(Secondo il gius romano, i minori non avean bisogno per maritarsi del consenso del loro curatore, nè di quello de loro parenti. V. Leg. 20, ff. de ritu nupt. Leg. 8, cod. de nupt.)

161. In linea retta, il matrimonio è proibito tra tutti gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali, e gli affini nella medesima linea.

Leg. 55, ff. de ritu nuptiarum. — Paul. sentent. lib. 2, tit. 19, §. 10 et 11. — Instit. lib. 1, de nuptiis.

162. In linea trasversale, il matrimonio è vietato tra le sorelle ed i fratelli legittimi o naturali, e gli affini nel medesimo grado.

Instit. de nupt. — Leg. 2, cod. Theodos. de incest. nupt. — Leg. 5. Cod de incest. nupt.

163. Il matrimonio è inoltre proibito tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote.

Instit. de nuptiis. — Leg. 39, ff. de ritu nupt. — Leg. 1, cod. Theodos. de incestis nuptiis. — Ulpian. Fragment. tit. 5, §. 6.

164. Il Governo nondimeno per cause gravi potrà togliere le proibizioni prescritte nell’articolo precedente.


CAPO II.

Delle formalità relative alla celebrazione del Matrimonio.

165. Il matrimonio sarà celebrato pubblicamente alla presenza dell’ufficiale civile del domicilio dell’uno e dell’altro dei contraenti.

166. Le due pubblicazioni ordinate dall’articolo 63 del titolo degli Atti dello stato civile, saranno fatte alla municipalità del luogo ove ciascuno dei contraenti avrà il suo domicilio.

167. Nondimeno, se il domicilio attuale è stabilito colla sola residenza di sei mesi, le pubblicazioni avranno luogo anche alla municipalità dell’ultimo domicilio.

168. Se le parti contraenti, od una di esse, sono, relativamente al matrimonio, sotto la podestà altrui, le pubblicazioni saranno fatte altresì alla municipalità del domicilio di quelli sotto la cui podestà esse si trovano.

169. Il Governo, o quelli che esso destinerà a tale oggetto, potranno, per gravi cause, dispensare dalla seconda pubblicazione.

170. Il matrimonio contratto in paese estero tra Italiani e tra un individuo italiano ed uno straniero, sarà valido, purché sia celebrato secondo le forme stabilite in quel paese, purché si siano fatte precedere al matrimonio le pubblicazioni prescritte dall’articolo 63, al titolo degli Atti dello stato civile, e che l’Italiano non abbia contravvenuto alle disposizioni mentovate nel capitolo precedente.

171. Entro i tre mesi del reingresso di un Italiano nel territorio del Regno, l’atto della celebrazione del matrimonio contratto in paese estero, sarà trascritto sul registro pubblico dei matrimonj del luogo del suo domicilio.


CAPO III.

Delle opposizioni al matrimonio.

172. Il diritto di fare opposizione alla celebrazione di un matrimonio, appartiene alla persona impegnata in matrimonio con una delle due parti contraenti.

173. Il padre, ed in mancanza del padre, la madre, e mancando il padre e la madre, gli avi e le avole, possono fare opposizione al matrimonio dei loro figlj e discendenti, quand’anche questi avessero compiti gli anni venticinque.

174. Non essendovi alcun ascendente, il fratello o la sorella, lo zio o la zia, il cugino o la cugina germani, costituiti in età maggiore, non possono fare opposizione che ne’ casi seguenti:

1mo. Quando non si sia ottenuto il consenso del consiglio di famiglia, richiesto dall’articolo 160.

2do. Quando l’opposizione è fondata sullo stato di demenza del futuro sposo: questa opposizione, che dal tribunale potrà puramente e semplicemente esser tolta, non sarà giammai ammessa che a condizione, per parte dell’opponente, di provocare l’interdizione, e di farla ordinare nel termine che sarà fissato giudizialmente.

175. Nei due casi contemplati nel precedente articolo, il tutore o curatore, durante la tutela o cura, non potrà fare opposizione, se non sia autorizzato da un consiglio di famiglia che potrà convocare.

176. Ogni atto di opposizione esprimerà la qualità che attribuisce all’opponente il diritto di farlo: conterrà l’elezione di domicilio nel luogo dove il matrimonio si avrà a celebrare: dovrà egualmente contenere i motivi dell’opposizione, a meno che non fosse fatta sull’istanza d’un ascendente; il tutto sotto pena di nullità, e della interdizione dell’ufficiale ministeriale che avesse sottoscritto l’atto dell’opposizione.

177. Il tribunale di prima istanza pronunzierà entro dieci giorni sulla domanda per la revoca dell’opposizione.

178. Se vi è appellazione, sarà ultimato il giudizio nei dieci giorni successivi alla citazione.

179. Gli opponenti, eccettuati gli ascendenti, se l’opposizione è rigettata, potranno essere condannati al risarcimento dei danni ed interessi.


CAPO IV.

Delle Domande per nullità di matrimonio.

180. Il matrimonio contratto senza il libero consenso dei due sposi, o di uno di essi, non può essere impugnato che dagli sposi, o da quello fra essi il cui consenso non è stato libero.

Quando vi fu errore nella persona, il matrimonio non può essere impugnato che dallo sposo indotto in errore.

181. Nel caso del precedente articolo, non è più ammissibile la domanda per nullità, se vi è stata coabitazione continua per sei mesi dopo che lo sposo ha acquistato la sua piena libertà, ovvero dopo che è stato da lui conosciuto l’errore.

182. Il matrimonio contratto senza il consenso del padre e della madre, degli ascendenti, o del consiglio di famiglia, nei casi in cui tale consenso era prescritto, non può essere impugnato, fuorchè da coloro il consenso dei quali era richiesto, ovvero da quello sposo a cui era necessario il consenso medesimo.

183. L’azione di nullità non può essere proposta nè dagli sposi, nè dai parenti il consenso de’ quali era richiesto, ogni volta che il matrimonio è stato approvato espressamente o tacitamente da quelli il di cui consenso era necessario, o quando, dopo la notizia del contratto matrimonio, sia trascorso un anno senza alcun loro reclamo. Parimente non può essere proposta dallo sposo, trascorso un anno senza alcun suo reclamo, dopo che è giunto all’età competente per acconsentire da se stesso al matrimonio.

Argum. ex leg. 2 et 5, cod. de nupt.

184. Ogni matrimonio contratto in opposizione al disposto negli articoli 144, 147, 161, 162 e 163, può essere impugnato tanto dagli sposi, quanto da tutti quelli che vi hanno interesse, o dal ministero pubblico.

Leg. 4, ff. de ritu nuptiarum.

185. Tuttavia il matrimonio contratto da sposi che non erano ancora pervenuti all’età prescritta, o da uno dei medesimi che non era ancora giunto alla stessa età, non può più essere impugnato, 1mo. quando sono trascorsi sei mesi dopo che lo sposo o gli sposi hanno compiuta l’età competente; 2do. quando la donna che non era giunta a questa età, avesse concepito prima della scadenza de’ sei mesi.

186. Il padre, la madre, gli ascendenti e la famiglia che hanno acconsentito al matrimonio contratto nel caso dell’articolo precedente, non saranno ammessi a proporne la nullità.

187. In tutti i casi nei quali, secondo l’articolo 184, l’azione di nullità può proporsi da tutti coloro che vi hanno interesse, non può intentarsi dai parenti collaterali, o dai figlj nati da altro matrimonio, e vivendo i due sposi, se non nel caso in cui quelli vi abbiano un interesse preesistente ed attuale.

188. Il conjuge a pregiudizio del quale è stato contratto un secondo matrimonio, può domandare la nullità, vivendo quello ch’era seco lui congiunto.

189. Se i nuovi sposi oppongono la nullità del primo matrimonio, la validità o nullità di questo debb’essere preventivamente giudicata.

190. Il Regio Procuratore, in tutti i casi ai quali è applicabile l’articolo 184, osservate le limitazioni espresse nell’articolo 185, può e deve domandare la nullità del matrimonio, vivendo i due sposi, ed instare perché venga decretata la loro separazione.

191. Ogni matrimonio, che non sia stato contratto pubblicamente, nè celebrato avanti il competente ufficiale pubblico, può essere impugnato dagli sposi medesimi, dal padre e dalla madre, dagli ascendenti, e da tutti quelli che vi hanno un interesse preesistente ed attuale, come pure dal pubblico ministero.

192. Se il matrimonio non è stato preceduto dalle due pubblicazioni prescritte, o non siansi ottenute le dispense permesse dalla legge, ovvero non siano stati osservati i termini stabiliti per le pubblicazioni e celebrazioni, il Regio Procuratore farà condannare l’ufficiale pubblico in una multa che non potrà eccedere trecento lire; e le parti contraenti, o quelli sotto la cui podestà le medesime hanno agito, in una multa proporzionata alla loro sostanza.

193. Le persone soprannominate incorreranno nelle pene espresse nel precedente articolo, per qualunque contravvenzione alle regole prescritte all’articolo 165, ancorchè le medesime contravvenzioni non fossero giudicate sufficienti per fare pronunziare la nullità del matrimonio.

194. Niuno può reclamare il titolo di conjuge e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l’atto della celebrazione inscritto nel registro dello stato civile, eccettuati i casi preveduti dall’articolo 46, al titolo degli Atti dello stato civile.

Contr. leg. 9, et leg. 13, cod. de nuptiis.

195. Il possesso di stato non potrà dispensare i pretesi sposi che rispettivamente lo allegheranno, dal presentare l’atto della celebrazione del matrimonio avanti l’ufficiale dello stato civile.

Contr. leg. 9, et leg. 13, cod. de nuptiis.

196. Quando vi è possesso di stato, e che è presentato l’atto di celebrazione del matrimonio avanti l’ufficiale dello stato civile, i conjugi non sono rispettivamente ammessi a domandare la nullità di questo atto.

197. Nulladimeno, se nel caso degli articoli 194, e 195, esistono figli di due persone che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie, e siano morte ambedue, la legittimità dei figli non potrà essere impugnata pel solo pretesto che manchi la presentazione dell’atto di celebrazione, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione coll’atto di nascita.

198. Se la prova della legale celebrazione del matrimonio, è fondata sul risultato d’un processo criminale, l’inscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti civili tanto riguardo ai conjugi, quanto ai figli nati dal medesimo matrimonio.

199. Se i conjugi, o uno di essi, sieno morti senz’avere scoperta la frode, l’azione criminale può essere promossa da chiunque abbia interesse di far dichiarare valido il matrimonio, come pure dal Regio Procuratore.

200. Se l’ufficiale pubblico è morto al tempo in cui si è scoperta la frode, l’azione sarà promossa dal Regio Procuratore nella via civile contro gli eredi di quello, in concorso delle parti interessate, e dietro loro denunzia.

201. Il matrimonio che è stato dichiarato nullo, produce ciò non ostante gli effetti civili, tanto riguardo ai conjugi, quanto relativamente ai figli, allora quando sia stato contratto in buona fede.

202. Se non vi è la buona fede che per parte di uno dei conjugi, il matrimonio non produce gli effetti civili, se non in favore del medesimo conjuge, e dei figli nati dal matrimonio.


CAPO V.

Delle obbligazioni che nascono dal matrimonio.

203. I conjugi col solo fatto del matrimonio contraggono unitamente l’obbligazione di nutrire, mantenere ed educare i loro figli.

204. Il figlio non ha azione contro il padre e la madre per obbligarli a fargli un assegno a causa di matrimonio o per qualunque altro titolo.

Contr. Leg. 19, ff. de ritu nuptiarum. Leg. 7, cod. de dotis promissione. (A Roma quei padri che non volevano maritare i loro figlj, o dar la dote alle loro figlie, vi erano astretti dai Magistrati. Leg. 19, ff. de ritu nupt.)

205. I figli sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori, e agli altri ascendenti i quali ne siano bisognosi.

Leg. 5, §. 6, leg. 5, §. 2, leg. 5, §. 4, ff. de agnoscendis et alendis liberis. — Leg. 2, cod. de alendis liberis ac parentibus. — Dicta leg. 5, §. 13, ff. de agnoscendis et alendis liberis.

206. I generi e le nuore sono ugualmente, e nelle medesime circostanze, tenuti agli alimenti verso il loro suocero e la suocera. Questa obbligazione cessa, 1mo. quando la suocera è passata alle seconde nozze; 2do. quando siano morti quello de’ conjugi dal quale derivava l’affinità, ed i figli nati dalla sua unione coll’altro conjuge.

207. Le obbligazioni risultanti da queste disposizioni sono reciproche.

Tot. titul. ff. de agnoscendis et alendis liberis, et cod. de alendis liberis, ac parentibus.

208. Gli alimenti non sono assegnati che in proporzione del bisogno di chi li domanda, e delle sostanze di chi li deve somministrare.

Leg. 5, §. 10, ff. de agnoscendis et alendis liberis. — Leg. 2, cod. de alendis liberis ac parentibus.

209. Quando quegli che somministra o quegli che riceve alimenti, sia ridotto ad uno stato tale, in cui l’uno non possa più somministrarli, o l’altro non ne abbisogni più in tutto o in parte, se ne può domandare la liberazione o la riduzione.

Argum. ex leg. 5, §. 10, ff. de agnoscend. et alend. liberis, et leg. 2, cod. de alend. liberis ac parent.

210. Se la persona che deve somministrare gli alimenti giustifica di non poter pagare la pensione alimentaria, il tribunale, con cognizione di causa, potrà ordinare che la detta persona riceverà nella propria casa, nutrirà e manterrà quello al quale essa deve gli alimenti.

211. Il tribunale pronunzierà egualmente se il padre o la madre che offrirà di ricevere, nutrire, e mantenere in propria casa il figlio a cui deve gli alimenti, debba essere dispensato dal pagamento della pensione alimentaria.


CAPO VI.

Dei diritti e dei rispettivi doveri dei conjugi.

212. I conjugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso, assistenza.

213. Il marito è in dovere di proteggere la moglie, la moglie di obbedire al marito.

214. La moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a seguitarlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza: il marito è obbligato a riceverla presso di sè, ed a somministrarle tutto ciò, ch’è necessario ai bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze e del suo stato.

215. La moglie non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del marito, quand’anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni.

216. L’autorizzazione del marito non è necessaria allorchè la moglie è assoggettata ad inquisizione criminale o di polizia.

217. La donna, ancorchè non sia in comunione o sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare, a titolo gratuito od oneroso, senza che il marito concorra all’atto, o presti il suo consenso in iscritto.

218. Se il marito ricusa di autorizzare la moglie a stare in giudizio, può il giudice autorizzarla.

219. Se il marito ricusa di autorizzare la moglie a qualche atto, questa può far citare direttamente il marito innanzi al tribunale di prima istanza del circondario del domicilio comune, il quale può accordare o negare la sua autorizzazione, dopo che il marito sarà stato sentito ovvero legalmente chiamato alla camera del consiglio.

220. La moglie, esercitando pubblicamente la mercatura, può, senza l’autorizzazione del marito, contrarre obbligazioni per ciò che concerne il suo negozio; e, nel detto caso, ella obbliga anche il marito, se vi è comunione tra essi.

La moglie non è considerata esercente pubblica mercatura, se non fa che vendere al minuto le mercanzie del traffico di suo marito, ma soltanto quando ella esercita un traffico separato.

221. Allorchè il marito è condannato ad una pena afflittiva o infamante, quantunque sia pronunziata in contumacia, la donna, anche di età maggiore, non può, mentre dura la pena, stare in giudizio, nè fare contratti, senza averne impetrata l’autorizzazione del giudice, il quale può in questo caso accordarla, benchè il marito non sia stato sentito o chiamato.

222. Se il marito è interdetto o assente, il giudice può, in questo caso, con cognizione di causa, autorizzare la moglie, tanto a stare in giudizio, quanto a fare contratti.

223. Ogni autorizzazione data in genere, ancorchè stipulata nel contratto di matrimonio, non può essere valida, se non relativamente all’amministrazione dei beni della moglie.

224. Se il marito è in età minore, l’autorizzazione del giudice è necessaria alla moglie, tanto per istare in giudizio, quanto per fare contratti.

225. La nullità appoggiata alla mancanza di autorizzazione non può opporsi che dal marito, dalla moglie, o da’ loro eredi.

226. La moglie può far testamento senza l’autorizzazione del marito.


CAPO VII.

Dello scioglimento del Matrimonio.

227. Il matrimonio si discioglie,

1mo. Per la morte di uno de’ conjugi;

2do. Pel divorzio legalmente pronunziato;

3zo. Per condanna definitiva di uno dei conjugi, ad una pena producente la morte civile.

Leg. 1, ff. de divort. et repud. — Nov. 23, cap. 13, — Leg. 5, §. 1, ff. de bonis damnat. leg. 13, §. 1, ff. de donat. inter virum et uxor. leg. 1, cod. de repud.


CAPO VIII.

Delle seconde nozze.

228. La donna non può contrarre un nuovo matrimonio se non sono trascorsi dieci mesi dopo lo scioglimento dell’antecedente.

Leg. 8 et 11, ff. de his qui notantur infamia. Leg. 2, cod. de secundis nuptiis.