Codice cavalleresco italiano/Libro IV/Capitolo XII

Dei riposi

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XII.

Dei riposi.

ART. 368.

Parlando del verbale di scontro, è detto, tra le condizioni speciali per la condotta del combattimento, esser necessario di non dimenticare quella dei riposi. Sarà, perciò, stabilito se il duello deve sospendersi in seguito a ferita; o per dare ai combattenti lena dopo un determinato spazio di tempo; oppure, dietro richiesta dei testimoni (Châteauvillard, IV, 12°; De Rosis, IV, 19°; Angelini, XV, 27°-28°). [p. 222 modifica]

ART. 369.

In caso di dimenticanza, o mancando affatto la clausola relativa ai riposi, la questione sarà risolta in senso negativo. Però, sarà in facoltà del direttore, o del suo aiuto, di far sospendere la lotta; e ai testimoni e lasciata facolta di domandare una sospensione per rinfrancare le forze di uno dei duellanti.

ART. 370.

Siccome è vietato di parlare durante lo scontro, il padrino, che giudicherà necessario dar lena a uno degli avversari, alzerà in aria l’arma per richiamare l’attenzione della parte avversaria. Se il direttore del combattimento e l’aiuto (testimone della controparte) acconsentiranno, faranno analogo segnale con l’arma, e il direttore comanderà l’«Alt!».

ART. 371.

In massima i riposi sono domandati dai combattenti per mezzo dei testimoni. Questi riposi non devono esser chiesti ad ogni istante. Per eliminare tale inconveniente, i testimoni devono accordarli solo dopo dieci minuti primi di combattimento.

ART. 372.

Preventivamente i duellanti avranno combinato coi loro testimoni un segno convenzionale per chiedere il riposo.

Nota. — Il segnale che più di sovente si adotta dai combattenti, consiste nel portare in alto il braccio nei duelli di sciabola, portarlo invece alla cintura in quelli di spada.

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ART. 373.

Al comando di «Alt!» i tiratori saltano immediatamente fuori misura. Il direttore si colloca sulla linea e in mezzo ai combattenti; i testimoni raggiungono i loro clienti.

ART. 374.

Se uno dei due avversari avrà dichiarato precedentemente di essere affetto da asma o da palpitazione di cuore, i medici, dopo essersene accertati, di comune accordo fisseranno la durata di ogni assalto. Così pure, dietro parere dei medici, sarà ridotta a cinque minuti o a meno la durata del combattimento se, a cagione di una eccessiva gracilità od obesità, l’affanno invadesse uno dei duellanti (Angelini, XV, 27°).

ART. 375.

Un rappresentante per ciascuna parte conta sottovoce i minuti secondi; spirato il tempo, faranno simultaneamente un cenno al direttore, perchè il comando possa essere dato simultaneamente dai due padrini, che contano i secondi, qualora ciò sia stato convenuto con chi dirige.

ART. 376.

Gli assalti in tali circostanze, non devono durare meno di due minuti primi, mentre i riposi variano, in tutti i casi, tra uno a dieci minuti.

Nota. — Tutte le volte che si sospenderà il combattimento, i testimoni faranno bene, durante il riposo, di coprire con un soprabito i tiratori. Essi hanno l’obbligo cavalleresco di arrischiare la pelle e non quello di buscarsi una polmonite!

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ART. 377.

I testimoni che, durante l’assalto, hanno avuto agio di giudicare con sangue freddo il giuoco dell’avversario, si asterranno dal rilevare al proprio cliente i difetti schermistici del nemico e dal consigliarlo a questa parata o a quell’attacco. Operando altrimenti, mancherebbero alla coscienza e alla lealtà di gentiluomo.

Nota. — Sarà opportuno che i due protagonisti non si allontanino più di otto o dieci metri dalla linea di guardia; possono bensì scambiare qualche parola a mezza voce e con discrezione coi loro testimoni.

ART. 378.

Spirato il tempo concesso per il riposo, il direttore del combattimento richiamerà tutti al loro posto, comandando: «Signori, in guardia!». I combattenti ritorneranno sulla linea, dove erano stati collocati in guardia la prima volta e, ripresala, al comando del direttore «A loro!», ricominceranno il combattimento.

ART. 379.

La sospensione per ferita non è considerata come riposo, e quindi il duello ricomincerà solo dopo la medicatura e con l’approvazione dei medici, se godono del voto deliberativo.