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216 | Codice cavalleresco italiano |
risposto al colpo dell’avversario, o che questi gli abbia inflitto una seconda ferita.
Il diritto di continuare o no il combattimento dopo una ferita, spetta alla parte riconosciuta offesa.
Se il duello non è ad oltranza (e tali duelli sono anticavallereschi), si riterrà esaurita la vertenza e si farà sospendere il combattimento dopo la seconda ferita. Nei duelli ad oltranza, invece, i duellanti continueranno a combattere, e l’«Alt!» sarà dato solo quando:
a uno dei combattenti si spezzasse la lama dell'arma;
uno dei duellanti cadesse a terra;
uno degli avversari fosse ridotto nell’impossibilità di continuare il duello per ferita;
quando venissero violate le leggi d’onore;
quando non fossero conservate le condizioni espresse nel verbale di scontro.
I testimoni hanno l’obbligo assoluto d’interporsi a loro rischio e pericolo, anche a costo della vita:
nel disarmo;
se uno dei duellanti cade a terra;
se uno insulta l’altro con parole e con gesti;
se si spezza una lama;
nelle lotte di corpo a corpo;
se vengono infrante le condizioni cavalleresche;